MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 agosto 1989 

  Indicazione  del  prezzo  medio  ponderato  dei  buoni ordinari del
Tesoro a novantadue, centottantatre e  trecentosessantacinque  giorni
relativi all'emissione del 31 luglio 1989.
(GU n.185 del 9-8-1989)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 dicembre 1988 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1989 con il  quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 2 marzo 1989 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1989 con il quale si  stabilisce
che,   in  deroga  al  disposto  dell'art.  548  del  regolamento  di
contabilita' generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti
l'emissione  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  di cui all'art. 1 del
citato  decreto  ministeriale  del  31  dicembre  1988  possono   non
contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visti  i decreti ministeriali del 19 luglio 1989 che hanno disposto
per il 31 luglio 1989 l'emissione dei buoni  ordinari  del  Tesoro  a
novantadue,  centottantatre  e  trecentosessantacinque  giorni  senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Ritenuto  che  in  applicazione del menzionato decreto ministeriale
del 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni
espletate,  per  ogni  scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 25
luglio 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  di
cui sopra;
                               Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1989 il
prezzo medio ponderato  e'  risultato  pari  a  L.  97,01  per  buoni
ordinari  del  Tesoro  a  novantadue  giorni,  a L. 94,20 per i buoni
ordinari del Tesoro a centottantatre giorni e a L. 88,55 per i  buoni
ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.
  Il   prezzo   corrispondente   al  rendimento  massimo  accoglibile
calcolato nel modo stabilito dal decreto del  2  marzo  1989,  citato
nelle premesse, e' risultato pari a L. 96,85 per i buoni ordinari del
Tesoro a novantadue giorni, a L. 93,81 per buoni ordinari del  Tesoro
a  centottantatre giorni e a L. 87,90 per i buoni ordinari del Tesoro
a trecentosessantacinque giorni.
  Il  presente  decreto  e' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 4 agosto 1989
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 agosto 1989
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 36