DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1988 

  Stanziamento  italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato
di Parigi a favore dei lavoratori licenziati dalla societa' mineraria
"S. Aloisio S.r.l.".
(GU n.160 del 11-7-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  56  del trattato che istituisce la Comunita' europea
del carbone e dell'acciaio firmato a  Parigi  il  18  aprile  1951  e
ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;
  Vista  la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29
marzo 1960 e pubblicata nella "Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita'
europee n. 33 del 16 maggio 1960;
  Vista  la  legge  5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per la
iscrizione in bilancio del  somme  occorrenti  per  far  fronte  agli
impegni   di   carattere   finanziario   derivanti  dall'applicazione
dell'art. 56 del trattato che istituisce  la  Comunita'  europea  del
carbone e dell'acciaio;
  Visto  l'accordo  tra  il Governo italiano e l'Alta autorita' della
Comunita' europea del carbone e  dell'acciaio  firmato  a  Roma  l'11
giugno  1965  per  stabilire  le  modalita'  e  le  condizioni per la
concessione delle sovvenzioni  previste  all'art.  56,  paragrafo  2,
lettera  b),  del  trattato  che  istituisce la Comunita' europea del
carbone e dell'acciaio;
  Vista la convenzione tra il Governo italiano e la commissione delle
Comunita'  europee,  firmata  a  Venezia  il  29  maggio   1984,   in
sostituzione  dell'accordo tra il Governo italiano e l'Alta autorita'
della Comunita' europea del carbone e  dell'acciaio  firmato  a  Roma
l'11 giugno 1965;
  Vista  la  nota  n. SG(85)D 8674 del 5 luglio 1985, con la quale la
commissione delle Comunita' europee ha comunicato al Governo italiano
di  avere  stanziato  69.500 ECU per concedere un aiuto finanziario a
venti lavoratori che hanno perso il loro posto di  lavoro  a  seguito
della  chiusura  della  miniera  "S.  Aloisio",  sita  in  Collio Val
Trompia, di proprieta' della societa' mineraria "S.  Aloisio S.r.l.",
con  sede  legale  e  amministrativa  in  via  L.  Da  Vinci  - Breno
(Brescia);
  Considerata  l'intesa  raggiunta con scambio di note tra il Governo
italiano e la commissione delle Comunita'  europee  per  superare  le
difficolta'   interpretative   derivanti  dalla  circostanza  che  la
convenzione tra il Governo italiano e la commissione delle  Comunita'
europee   del   29   maggio  1984,  entrata  in  vigore  con  effetto
retroattivo, e' venuta a sovrapporsi all'accordo tra l'Alta autorita'
ed  il  Governo  italiano  dell'11  giugno  1965,  che  era in vigore
all'epoca in cui e' stata inoltrata alla commissione delle  Comunita'
europee  la  richiesta  di  applicazione  dell'art.  56, paragrafo 2,
lettera b), del trattato CECA avanzata dalla societa'  "Mineraria  S.
Aloisio S.r.l.";
  Vista  la  nota n. 2/1445/B-9-5 del 10 aprile 1987, con la quale il
Governo italiano, valutate  le  ipotesi  di  soluzione  formulate  in
occasione  dell'incontro  bilaterale  tenutosi  a Bruxelles in data 3
marzo 1987, ha proposto formalmente  di  erogare  le  provvidenze  ai
venti lavoratori licenziati dalla societa' mineraria S. Aloisio sulla
base dell'accordo CECA/Italia dell'11 giugno 1965, limitando pero' la
durata  dell'intervento  a  12  mesi, con il massimale per il calcolo
dell'indennita' di attesa rivalutato in L. 846.545;
  Vista  la  nota  n.  005680  del  15  maggio  1987, con la quale la
commissione delle Comunita' europee ha comunicato al Governo italiano
la  propria  partecipazione al costo delle misure sociali a favore di
lavoratori licenziati dalla societa' "Mineraria  S.  Aloisio  S.r.l."
sulla  scorta  dell'accordo  CECA/Italia  dell'11 giugno 1965, per un
periodo di 12 mesi, con un massimale rivalutato di  L.  846.545,  nei
limiti dello stanziamento gia' effettuato di 69.500 ECU;
  Vista  la  nota  n. 400/040304/7 del 26 febbraio 1988, con la quale
l'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   ha   determinato
l'importo da accreditare a titolo di contributi assicurativi a favore
dei lavoratori licenziati dalla societa' Mineraria S. Aloisio;
                               Decreta:
  In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera b), del trattato
che istituisce la Comunita' europea del carbone  e  dell'acciaio,  e'
autorizzata  l'erogazione  delle  provvidenze spettanti ai lavoratori
licenziati dalla societa' Mineraria S. Aloisio  nei  limiti  ed  alle
condizioni  concordati tra il Governo italiano e la commissione delle
Comunita' europee con lo scambio delle note citate nella premessa del
presente decreto.
  La  spesa  per  l'erogazione  delle provvidenze ai lavoratori e gli
oneri sociali da  versare  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale ammonta a L. 195.750.116.
  La   meta'  a  carico  del  Governo  italiano  risulta  pari  a  L.
97.875.058, da cui devono essere detratte L. 64.431.864, gia' erogate
dall'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  a  titolo  di
indennita' speciale di disoccupazione.
  La  differenza, pari a L. 33.443.194, sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero del lavoro  e  della  previdenza
sociale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1172 del 5 novembre 1964.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 3 agosto 1988
                               COSSIGA
                                  FORMICA, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  FRACANZANI, Ministro delle
                                  partecipazioni statali
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1989
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 264