UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 19 giugno 1989, n. 2 

  Attuazione   del  decreto  ministeriale  10  marzo  1989,  n.  105.
Chiarimenti normativi.
(GU n.162 del 13-7-1989)
 
 Vigente al: 13-7-1989  
 

  Allo  scopo  di assicurare la corretta ed uniforme applicazione del
decreto ministeriale indicato in oggetto, anche a seguito dei quesiti
pervenuti  dal  settore  bancario  e  dagli operatori interessati, si
forniscono le precisazioni che seguono ai sensi dell'art.17, comma 2,
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 148 del 31 marzo 1988.
1) Residenza (art. 1).
  Le  banche  sono  tenute  ad accertare i requisiti richiesti per la
titolarita' di conti di pertinenza  estera  all'atto  dell'accensione
dei  conti stessi. Resta, comunque, fermo per i titolari l'obbligo di
comunicare tempestivamente  alle  banche  le  variazioni  di  "status
valutario"  influenti  ai  fini  del mantenimento dei conti medesimi.
Quanto precisato in materia di conti vale anche  per  i  depositi  di
valori  mobiliari. Le banche procedono analogamente nel caso di conti
interni intestati  a  soggetti  residenti  privi  della  cittadinanza
italiana.
  Gli stranieri immigrati in Italia possono accreditare i risparmi su
redditi da lavoro ivi prodotti anche su conti esteri aperti in Italia
a  proprio nome. Ai fini della verifica di regolarita' gli immigrati,
all'atto  del  trasferimento  all'estero  dei   risparmi   stessi   o
dell'accreditamento  su  conto  estero,  sono tenuti ad effettuare la
comunicazione  verbale  o  a  produrre  la  dichiarazione   valutaria
prevista  per le operazioni correnti non mercantili; resta inteso che
i singoli trasferimenti o accrediti  dovranno  riferirsi  a  risparmi
relativi  a  redditi  prodotti  nell'arco di un anno e non a risparmi
accumulati in  precedenza,  per  i  quali  ultimi  valgono  le  norme
generali  in  materia  di  procedura  di riconoscimento di pertinenza
estera.
2) Regime e cessione delle valute (articoli 3 e 5).
  Gli  effetti  cambiari  in  valuta  non  rientrano  tra i titoli di
credito di natura obbligazionaria e i valori mobiliari  similari  che
sono  valuta  ai  sensi  dell'art.  2  del  testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988 (art. 3).
  L'importo  di  L.  2.500.000,  per il quale e' prevista l'esenzione
dall'obbligo di cessione, non e' una "franchigia" riferibile ad  ogni
singola  operazione, bensi' il limite massimo in banconote estere che
i residenti possono globalmente detenere (art. 5).
  Il  termine  per  il  versamento  o la cessione delle valute estere
residuate da assegnazioni per viaggi all'estero  decorre  dalla  data
del rientro in Italia dell'assegnatario (art. 5).
  I  finanziamenti erogati direttamente all'estero da non residenti a
residenti e da questi utilizzati per il regolamento di  debiti  verso
altri  non residenti non sono assoggettati a verifica di regolarita'.
Il  relativo  rimborso,  considerato  regolamento  della  sottostante
operazione,  e'  come tale soggetto a verifica di regolarita'. Ove il
finanziamento sia successivo  al  contratto  da  cui  si  origina  il
debito,  tale  circostanza  comporta,  anche  ai fini della verifica,
modifica dei termini contrattuali (art. 5).
3) Prodotti e servizi finanziari (art. 4).
  Le   limitazioni  all'offerta  di  prodotti  e  servizi  finanziari
dell'estero riguardano esclusivamente la sollecitazione  al  pubblico
risparmio   in  Italia  da  parte  di  non  residenti;  resta  ferma,
viceversa, la  facolta'  dei  residenti  di  acquistare  direttamente
all'estero  da  non  residenti, beninteso nel rispetto delle norme di
canalizzazione  e  deposito,   qualsivoglia   prodotto   o   servizio
finanziario purche' non abbia per oggetto i titoli che sono valuta ai
sensi  dell'art.  2  del  testo  unico  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 148/1988.
  L'acquisto  da  parte  di  residenti  di  quote  di fondi comuni di
investimento esteri, autorizzati ad operare in Italia, e' soggetto  a
verifica  di  regolarita',  costituendo  impiego di capitali italiani
all'estero  (investimento  di  portafoglio).  L'acquisto  di   valori
mobiliari  italiani  da parte dei predetti fondi, sia pure effettuato
con raccolta in Italia, e' qualificato  investimento  estero  e  come
tale assoggettato a verifica.
4)  Conti  di pertinenza dei residenti (articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e
12).
  Il  conto  d'attesa  non  puo'  essere utilizzato in alternativa ai
conti transitori disciplinati dall'art. 11 del  decreto  ministeriale
n.   105/1989  in  quanto  nei  conti  d'attesa  non  possono  essere
accreditate le partite in valuta per le quali  sussistono  tutti  gli
elementi richiesti per la verifica di regolarita' (art. 6).
  Le  assegnazioni  per  motivi di cura, cultura, istruzione, lavoro,
circolazione e soggiorno all'estero possono essere  effettuate  anche
con  prelievo  in  contanti  dai  conti in valuta di pertinenza degli
operatori residenti (art. 7).
  Gli  interessi  in  valuta  con  i quali vengono remunerati i conti
valutari sono accreditati, a loro volta, in conto  valutario  con  la
caratteristica  di  "diretta  acquisizione",  indipendentemente dalla
circostanza che le partite del conto cui la remunerazione e' relativa
siano di giro o di diretta acquisizione (art. 7).
  Il titolare di conto autorizzato puo' vendere a termine sul mercato
dei conti valutari i futuri incassi derivanti dall'attivita'  per  la
quale detiene il conto autorizzato (art. 8).
  I finanziamenti erogati a compagnie di navigazione, spedizionieri e
imprese di assicurazione titolari di conto  autorizzato,  utilizzati,
rispettivamente,  per  pagamenti all'estero, anticipazioni di spese a
carico di non residenti e reintegro delle riserve  tecniche,  possono
essere estinti anche con valuta acquistata sul mercato (art. 8).
  Le  imprese  di  assicurazione  devono  utilizzare l'allegato 1 del
decreto   ministeriale   n.   105/1989,   le   cui   voci   risultano
contrassegnate  da asterisco, per comunicare i dati del saldo tecnico
aggiornato risultante da bilanci approvati dopo l'entrata  in  vigore
del menzionato decreto ministeriale n. 105 (art. 9).
  Le  banche  detentrici  dei  conti  autorizzati  delle compagnie di
navigazione procederanno alla cessione  delle  eccedenze  giornaliere
sul  massimale,  eventualmente  accertate  nel  corso  della verifica
annuale di regolarita', solo nel caso in cui tali eccedenze risultino
ancora in essere all'atto della verifica (art. 10).
  I conti transitori in valuta aperti al nome di mandatari residenti,
utilizzabili per pagamenti nell'interesse di non  residenti,  possono
essere  addebitati anche per il regolamento dei compensi spettanti ai
mandatari medesimi (art. 11).
  I  conti  che  i  residenti, beneficiari di molteplici pagamenti da
parte  di  non  residenti,  detengono  all'estero,   possono   essere
denominati anche in lire (art. 12).
  La  possibilita'  di  detenere  all'estero conti speciali in valuta
accreditabili   con   disponibilita'   legittimamente   esportate   o
trasferite  dall'Italia deve intendersi riferita anche agli uffici di
rappresentanza di imprese residenti (art. 12).
5) Esportazione di mezzi di pagamento e di valori mobiliari (articoli
14 e 15).
  I  residenti  che  intendono  partecipare  ad aste, fiere o mercati
esteri possono usufruire delle  assegnazioni  previste  per  "lavoro"
(art. 14).
  Le banche abilitate sono tenute a corredare le proprie esportazioni
di mezzi di pagamento in lire e in valuta  con  idonei  documenti  di
attestazione ed individuazione (art. 14).
  L'esportazione  e  l'importazione di mezzi di pagamento da parte di
frontalieri sono  disciplinate  dalle  norme  di  carattere  generale
previste in materia per gli altri residenti (art. 14).
  Gli  assegni tratti sui conti interni a favore di non residenti per
il regolamento di spese relative a cura, cultura, istruzione, lavoro,
circolazione   e   soggiorno   all'estero   devono   essere  espressi
esclusivamente  in  lire.  Detti  assegni   possono   essere   emessi
esclusivamente  in  favore del non residente che fornisce la relativa
prestazione. Il limite di 10 milioni  va  riferito  ad  una  medesima
obbligazione (art. 14).
  Le  banche  abilitate possono procedere al regolamento direttamente
in favore di stranieri beneficiari degli assegni in lire  interne  di
cui  all'art.  14 del decreto ministeriale n. 105/1989 sulla base del
solo documento di identita' (art. 15).
  Ai   fini   dell'esportazione,   della   conversione  in  valuta  o
dell'accreditamento in  conto  estero,  si  intendono  legittimamente
acquisite  in Italia da parte di non residenti le banconote italiane:
   per importi fino a un milione, in ogni caso;
   per  importi  da  uno  a  cinque  milioni,  qualora  risultino  da
precedente negoziazione di valuta;
   per  importi  superiori,  qualora  risultino  da  negoziazione  di
valuta,   la   cui   precedente   importazione   sia   opportunamente
documentata,  la  negoziazione  in  Italia  della  valuta deve essere
dimostrata mediante  esibizione  della  relativa  contabile  bancaria
(art. 15).
6)  Adempimenti  e deroghe in materia di canalizzazione (articoli 16,
17, 18 e 27).
  La  consegna  in  Italia di mezzi di pagamento in lire da parte dei
debitori a  residenti  mandatari  di  creditori  non  residenti,  non
costituendo  regolamento  valutario,  non  da'  luogo  a  verifica di
regolarita';  questa  sara'  effettuata   all'atto   del   successivo
trasferimento  in  favore  dell'avente diritto non residente; in tale
sede la dichiarazione valutaria e' resa dal mandatario residente  con
riferimento al debitore originario (art. 16).
  I    trasferimenti    valutari    effettuati    per    il   tramite
dell'Amministrazione  postale  non  sono  soggetti  a   verifica   di
regolarita' (art. 17).
  Le banche abilitate possono acquisire in valuta il corrispettivo di
spese in valuta sostenute per conto della clientela residente nonche'
incassare  in  valuta  le  commissioni loro dovute per operazioni con
l'estero, valutarie ed in cambi (art. 18).
  Non  rientrano  tra  gli  atti di disposizione di valute estere tra
residenti quelli che hanno per oggetto cambiali o vaglia cambiari  in
valuta a carico di non residenti (art. 18).
  Le  banche  possono  procedere  al  regolamento di assegni ricevuti
dall'estero, privi dei requisiti  richiesti  dall'art.  1  del  regio
decreto   21  dicembre  1933,  n.  1736,  e  della  clausola  di  non
trasferibilita', anche sulla base di specifica dichiarazione  scritta
del  residente interessato, attestante la regolarita' dell'operazione
sottostante, sostitutiva della documentazione (art. 27).
7) Compensi di mediazione (art. 19).
  Gli  adempimenti specifici previsti per il trasferimento all'estero
dei compensi di mediazione non sono  riferibili  ai  regolamenti  per
attivita'  di  intermediazione  non  inquadrabili  nella  fattispecie
disciplinata dall'art. 1754 e seguenti del codice civile. Pertanto il
regolamento  di  provvigioni  all'agente  (art.  1742  e seguenti del
codice civile) e al commissionario (art. 1731 e seguenti  del  codice
civile) e' subordinato solo alla normale verifica di regolarita'.
8) Verifiche (art. 24).
  Qualora,  a  seguito  di variazioni contrattuali, si determinino le
condizioni che rendono necessaria la verifica di operazioni  doganali
precedentemente  non  assoggettate  a  tale  adempimento, la relativa
dichiarazione valutaria deve essere presentata entro quindici  giorni
dalla data della variazione stessa.
  I  residenti  che pongono in essere operazioni in cambi a termine o
con opzione  devono  conservare  ai  propri  atti  la  documentazione
relativa.
  Le  operazioni  con l'estero di natura mercantile senza regolamento
di valore  non  superiore  a  20  milioni  non  sono  assoggettate  a
verifica.
  I trasferimenti da e verso l'estero di somme fino a lire 1 milione,
che  non  costituiscono  frazionamento  di  operazioni  valutarie  di
importo superiore, non sono assoggettati a verifica.
9) Conti di non residenti (articoli 25 e 26).
  I  movimenti  effettuati sui conti "Rappresentanza estera" non sono
assoggettati a verifica a carico dei titolari (art. 25).
  Nei  conti "Rappresentanza estera" possono essere accreditate anche
le somme riconosciute agli intestatari dei conti medesimi,  a  titolo
di retribuzione, da parte dell'ente di appartenenza (art. 25).
  Le  banche  abilitate  possono  rilasciare  ai titolari di conti di
soggiorno libretti di assegni contraddistinti dall'indicazione  della
categoria del conto. Tali libretti sono utilizzabili:
   liberamente nei confronti di residenti;
   nei  limiti  della trasferibilita' del conto, nei confronti di non
residenti (art. 26).
10) Oro (art. 28).
  I  residenti che assumono prestiti d'uso di oro greggio sono tenuti
ad utilizzarlo in proprio,  direttamente  o  tramite  terzi,  per  la
produzione di beni in Italia.
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  Per  quanto  concerne  il  requisito  di  "omogeneita'"  di  cui al
paragrafo I della circolare RV n.  1989/1  del  19  aprile  1989,  si
precisa che:
   relativamente  all'informazione  "data  contratto" della sezione 2
della  dichiarazione  valutaria  riepilogativa,   il   requisito   di
"omogeneita'" deve intendersi soddisfatto - oltre che per i contratti
stipulati nello stesso mese - anche per quelli che, pur stipulati  in
mesi  diversi,  sono  integrazioni  dei primi. In tal caso la data da
indicare e' quella dell'originario contratto;
   ad   una   stessa   sezione   2   della   dichiarazione  valutaria
riepilogativa  possono  essere  accoppiate  piu'  sezioni  3   quando
l'eterogeneita'  dei  regolamenti  non  consente  la  compilazione di
un'unica sezione 3. Resta fermo che la possibilita' di riepilogare  i
regolamenti  presuppone  che  essi  si riferiscano ad operazioni gia'
riepilogate con un'unica sezione 2. Inoltre si conferma, anche per le
dichiarazioni  valutarie riepilogative, il principio generale in base
al quale la sezione 3 deve essere sempre prodotta congiuntamente alle
relative sezioni 1 e 2.
                                               Il direttore: SCORDINO