Autorizzazione al Ministero dell'interno ad adottare procedure particolari per l'acquisto di mezzi di impiego per la protezione civile. (Ordinanza n. 1756/FPC).(GU n.162 del 13-7-1989)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 13 maggio 1985, n. 197; Visto il proprio decreto in data 2 giugno 1989, repertorio n. 889/1989, con il quale si provvede al trasferimento, a favore del Ministero dell'interno, di L. 2.500.000.000 necessarie all'acquisto di autobotti da destinare alla colonna mobile centrale e ai centri operativi regionali dei vigili del fuoco; Vista la nota del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, n. 1699/02/OR/83 del 9 giugno 1989 con cui, al fine di consentire un rapido acquisto dei mezzi suddetti, viene chiesta l'autorizzazione ad adottare, per le procedure, le deroghe e le autorizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della legge 13 maggio 1985, n. 197, nonche' al disposto dell'art. 4 della stessa legge; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di accogliere la richiesta sopra indicata per dotare tempestivamente le strutture operative del Ministero dell'interno dei mezzi utilizzabili per fronteggiare situazioni di emergenza derivanti da crisi idropotabili e da incendi boschivi; Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi, per le procedure di acquisto delle autobotti da destinare alla colonna mobile centrale e ai centri operativi regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con i fondi assegnati con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 2 giugno 1989, repertorio n. 889/89, puo' avvalersi delle deroghe e le autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 e all'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 197. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 3 luglio 1989 Il Ministro: LATTANZIO