MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 luglio 1989 

  Autorizzazione  al  Ministero  dell'interno  ad  adottare procedure
particolari per l'acquisto di mezzi  di  impiego  per  la  protezione
civile. (Ordinanza n. 1756/FPC).
(GU n.162 del 13-7-1989)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 13 maggio 1985, n. 197;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  2 giugno 1989, repertorio n.
889/1989, con il quale si provvede al  trasferimento,  a  favore  del
Ministero  dell'interno,  di L. 2.500.000.000 necessarie all'acquisto
di autobotti da destinare alla colonna mobile centrale  e  ai  centri
operativi regionali dei vigili del fuoco;
  Vista la nota del Ministero dell'interno - Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi, n.  1699/02/OR/83  del  9
giugno  1989  con  cui,  al fine di consentire un rapido acquisto dei
mezzi suddetti, viene chiesta l'autorizzazione ad  adottare,  per  le
procedure,  le  deroghe  e le autorizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 3 della legge 13 maggio 1985, n. 197, nonche'  al  disposto
dell'art. 4 della stessa legge;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di accogliere la richiesta sopra
indicata  per  dotare  tempestivamente  le  strutture  operative  del
Ministero   dell'interno  dei  mezzi  utilizzabili  per  fronteggiare
situazioni di emergenza derivanti da crisi idropotabili e da  incendi
boschivi;
  Avvalendosi  dei  poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
  Il  Ministero  dell'interno  -  Direzione generale della protezione
civile e dei servizi anticendi, per le procedure  di  acquisto  delle
autobotti  da  destinare  alla  colonna  mobile  centrale e ai centri
operativi regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  con  i
fondi  assegnati  con decreto del Ministro per il coordinamento della
protezione civile del 2  giugno  1989,  repertorio  n.  889/89,  puo'
avvalersi  delle deroghe e le autorizzazioni di cui all'art. 3, commi
1, 2 e 3 e all'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 197.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 3 luglio 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO