DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1989 

  Modificazioni  all'ordinamento universitario relativamente al corso
di laurea in medicina e chirurgia.
(GU n.166 del 18-7-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed
aggiornamento al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  Universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria,  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Considerata    l'opportunita'   di   apportare   una   integrazione
all'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso  di  laurea
in medicina e chirurgia;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  L'ordinamento  didattico  del  corso  di studi per il conseguimento
della laurea in medicina e chirurgia,  di  cui  alla  tabella  XVIII,
annessa al regio decreto 2 settembre 1938, n. 1652, e' integrata come
appresso indicato.
  Al  testo  della  lettera  H) tirocinio post laurea, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Per  svolgere  detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia
dovra' frequentare, per il periodo  di  tempo  indicato,  i  seguenti
reparti:
   due mesi in medicina generale;
   un mese in chirurgia generale;
   un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria;
   un mese in pronto soccorso;
   un mese in laboratorio".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 13 marzo 1989
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1989
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 306