MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 luglio 1989 

  Misure  dirette  a  fronteggiare  l'emergenza  idrica nella regione
Puglia. Modificazione all'ordinanza n. 1731/FPC del  7  giugno  1988.
(Ordinanza n. 1761/FPC).
(GU n.164 del 15-7-1989)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
 Vista  la  propria  ordinanza  n.  775/FPC/ZA  del  17  luglio 1986,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 1986, con la
quale  si  disponeva  un finanziamento di lire 320 milioni per l'anno
1986 per l'esecuzione di opere necessarie all'incremento  di  portata
di 1 mc/sec dell'acquedotto del Sinni;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  986/FPC/ZA  del  20 maggio 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1987, con  la
quale  si  disponeva  un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno
1987 per l'esecuzione delle  medesime  opere  e  regolazioni  di  cui
all'ordinanza n. 775/FPC/ZA citata;
  Vista   la  propria  ordinanza  n.  1478/FPC  del  7  giugno  1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1988, con la
quale  si  disponeva  un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno
1988 per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui  alle
ordinanze n. 775/FPC/ZA e n. 986/FPC/ZA, citate;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1510/FPC  del  20  luglio  1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 1988,  nella
quale   si   autorizzava   l'Ente  irrigazione  Puglia  e  Lucania  a
incrementare la portata dell'acquedotto Sinni fino a 9,5 mc/sec;
  Vista   la  propria  ordinanza  n.  1731/FPC  del  7  giugno  1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1989, con la
quale  si  autorizzava  un finanziamento di L. 600.000.000 per l'anno
1989 per il supero di portata dell'acquedotto Sinni da 8 mc/sec  a  9
mc/sec;
  Vista  la  nota  n. 3230/3 del 14 giugno 1989 dell'Ente irrigazione
Puglia  e  Lucania  che  chiede,  in  analogia  con  quanto  disposto
nell'ordinanza    n.    1510/FPC,   citata,   anche   per   il   1989
l'autorizzazione all'incremento di portata  fino  a  9,5  mc/sec  con
destinazione  del  supero di 1,5 mc/sec all'acquedotto pugliese senza
ulteriore aumento di spesa;
  Ravvisata  la  necessita'  di  aderire  alla  richiesta  al fine di
contribuire al superamento dell'emergenza per carenza  di  acque  per
uso idropotabile della regione Puglia;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  E'  affidata all'Ente irrigazione Puglia e Lucania la realizzazione
delle  ulteriori  opere,  necessarie  ad  incrementare   la   portata
dell'acquedotto  Sinni  fino  a  9,5  mc/sec, destinando il supero di
portata di 1,5 mc/sec  all'Ente  autonomo  acquedotto  pugliese,  con
derivazione in localita' Parco Marchese.
  Per  tali  opere  non  e'  previsto incremento della spesa prevista
nell'ordinanza n. 1731/FPC.
  Rimane   in   vigore  quanto  disposto  agli  articoli  2,  3  e  4
dell'ordinanza n. 1731/FPC.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 7 luglio 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO