MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 luglio 1989 

  Differimento  del  termine  relativo al compenso del commissario ad
acta per il compimento delle operazioni di verifica e di  smaltimento
dei  residui  industriali stivati sulla motonave Zanoobia. (Ordinanza
n. 1762/FPC).
(GU n.164 del 15-7-1989)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  l'ordinanza  n.  1471/FPC  datata 26 maggio 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1› giugno 1988, con la  quale  si
e'  provveduto  a  nominare  un commissario ad acta per il compimento
delle operazioni di verifica e di smaltimento dei residui industriali
stivati  sulla  motonave  Zanoobia  ormeggiata  nel  porto  di  Massa
Carrara;
  Vista  l'ordinanza  n.  1583/FPC datata 21 ottobre 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1988,  con  la  quale,
tra  l'altro,  si e' provveduto a determinare il compenso mensile del
commissario ad acta per il compimento delle operazioni di verifica  e
smaltimento  dei  residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia
fino al 31 dicembre 1988;
  Vista  la  nota n. 664 del 16 maggio 1989 con cui il commissario ad
acta, nel rappresentare  la  difficolta'  incontrata  nella  fase  di
smaltimento  dei  rifiuti trasportati dalla motonave Zanoobia, chiede
il differimento al  31  dicembre  1989  del  termine  indicato  nella
predetta  ordinanza  n.  1583/FPC  necessario  per la conclusione del
ciclo di smaltimento dei predetti rifiuti;
  Considerato  che  a causa delle difficolta' incontrate il programma
operativo ha subito un rallentamento che ha permesso di smaltire solo
n. 2233 fusti su n. 10592 sbarcati;
  Ritenuto,  pertanto,  che  il richiesto differimento al 31 dicembre
1989 sia indispensabile  all'ultimazione  delle  operazioni  relative
allo  smaltimento  definitivo  dei  rifiuti  e,  che, all'uopo, e' in
avanzato corso di perfezionamento una  nuova  strategia  che  intende
utilizzare poli di smaltimento esteri;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il   termine   del   31   dicembre   1988,   indicato  nell'art.  2
dell'ordinanza n. 1583/FPC del 21 ottobre 1988, relativo al  compenso
forfettario  mensile  del commissario ad acta per il compimento delle
operazioni di verifica  e  di  smaltimento  dei  residui  industriali
stivati sulla motonave Zanoobia, e' differito al 31 dicembre 1989.
  L'onere,  presuntivamente  valutato  il lire 30 milioni, e' posto a
carico del Fondo per la protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 7 luglio 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO