Differimento del termine relativo al compenso del commissario ad acta per il compimento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia. (Ordinanza n. 1762/FPC).(GU n.164 del 15-7-1989)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 1471/FPC datata 26 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1988, con la quale si e' provveduto a nominare un commissario ad acta per il compimento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia ormeggiata nel porto di Massa Carrara; Vista l'ordinanza n. 1583/FPC datata 21 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1988, con la quale, tra l'altro, si e' provveduto a determinare il compenso mensile del commissario ad acta per il compimento delle operazioni di verifica e smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia fino al 31 dicembre 1988; Vista la nota n. 664 del 16 maggio 1989 con cui il commissario ad acta, nel rappresentare la difficolta' incontrata nella fase di smaltimento dei rifiuti trasportati dalla motonave Zanoobia, chiede il differimento al 31 dicembre 1989 del termine indicato nella predetta ordinanza n. 1583/FPC necessario per la conclusione del ciclo di smaltimento dei predetti rifiuti; Considerato che a causa delle difficolta' incontrate il programma operativo ha subito un rallentamento che ha permesso di smaltire solo n. 2233 fusti su n. 10592 sbarcati; Ritenuto, pertanto, che il richiesto differimento al 31 dicembre 1989 sia indispensabile all'ultimazione delle operazioni relative allo smaltimento definitivo dei rifiuti e, che, all'uopo, e' in avanzato corso di perfezionamento una nuova strategia che intende utilizzare poli di smaltimento esteri; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico Il termine del 31 dicembre 1988, indicato nell'art. 2 dell'ordinanza n. 1583/FPC del 21 ottobre 1988, relativo al compenso forfettario mensile del commissario ad acta per il compimento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia, e' differito al 31 dicembre 1989. L'onere, presuntivamente valutato il lire 30 milioni, e' posto a carico del Fondo per la protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 7 luglio 1989 Il Ministro: LATTANZIO