Secondo aggiornamento del decreto ministeriale 11 febbraio 1987 concernente l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui e' consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie.(GU n.172 del 25-7-1989)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita di molluschi eduli lamellibranchi; Visto in particolare il relativo art. 10, che vincola a preventiva autorizzazione del Ministero della sanita', quando non sia regolata da speciale convenzione, l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, subordinandone la immissione al consumo alimentare al prescritto trattamento di depurazione con i relativi controlli ed alle successive operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettatura; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978, come integrato dal decreto ministeriale 8 febbraio 1982, recante norme sui requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse; Visti i propri decreti in data 11 febbraio 1987 e 6 dicembre 1988 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1987 e n. 301 del 24 dicembre 1988 concernenti l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui e' consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie; Vista l'ulteriore comunicazione fornita dalla Grecia in ordine alla idoneita' igienico-sanitaria all'origine dei molluschi eduli lamellibranchi da esportare e della relativa zona acquea di provenienza; Decreta: Ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, ed ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni sanitarie alle imprese interessate, l'elenco dei Paesi esteri dai quali e' consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili destinati al consumo diretto - con la precisazione delle rispettive zone acquee di produzione, di raccolta o di stabulazione per le quali e' stata da essi ufficialmente attestata l'idoneita' igienico-sanitaria - le relative specie di molluschi allevate, raccolte o stabulate in dette zone marine ed i periodi dell'anno in cui e' consentita l'importazione di cui ai decreti ministeriali 11 febbraio 1987 e 6 dicembre 1988, e' cosi' integrato: Grecia: area marina: Keramotis Kavalas; specie molluschi: Donax trunculus; periodo di importazione: da gennaio a dicembre. Roma, addi' 27 giugno 1989 p. Il Ministro: MARINUCCI