MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 giugno 1989 

  Secondo  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 11 febbraio 1987
concernente l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da  cui
e'   consentita  l'importazione  di  molluschi  eduli  lamellibranchi
depurabili, con l'indicazione delle relative specie.
(GU n.172 del 25-7-1989)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista   la   legge   2   maggio   1977,   n.   192,  recante  norme
igienico-sanitarie  per  la  produzione,  commercio  e   vendita   di
molluschi eduli lamellibranchi;
  Visto  in particolare il relativo art. 10, che vincola a preventiva
autorizzazione del Ministero della sanita', quando non  sia  regolata
da   speciale   convenzione,   l'importazione   di   molluschi  eduli
lamellibranchi depurabili, subordinandone la  immissione  al  consumo
alimentare  al  prescritto  trattamento di depurazione con i relativi
controlli  ed  alle  successive  operazioni  di  cernita,   lavaggio,
confezionamento ed etichettatura;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 aprile 1978, come integrato dal
decreto ministeriale 8 febbraio 1982,  recante  norme  sui  requisiti
microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di
banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli  lamellibranchi  e
delle  zone  acquee  destinate  alla  molluschicoltura, ai fini della
classificazione in approvate, condizionate e precluse;
  Visti  i  propri decreti in data 11 febbraio 1987 e 6 dicembre 1988
rispettivamente pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  n.  68  del  23
marzo  1987  e  n.  301 del 24 dicembre 1988 concernenti l'elenco dei
Paesi  e  delle  rispettive  zone  marine  da   cui   e'   consentita
l'importazione  di  molluschi  eduli  lamellibranchi  depurabili, con
l'indicazione delle relative specie;
  Vista l'ulteriore comunicazione fornita dalla Grecia in ordine alla
idoneita'  igienico-sanitaria   all'origine   dei   molluschi   eduli
lamellibranchi   da   esportare  e  della  relativa  zona  acquea  di
provenienza;
                               Decreta:
  Ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, ed ai fini
del rilascio delle  singole  autorizzazioni  sanitarie  alle  imprese
interessate,  l'elenco  dei  Paesi  esteri  dai  quali  e' consentita
l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili destinati
al consumo diretto - con la precisazione delle rispettive zone acquee
di produzione, di raccolta o di stabulazione per le quali e' stata da
essi  ufficialmente  attestata  l'idoneita'  igienico-sanitaria  - le
relative specie di molluschi allevate, raccolte o stabulate in  dette
zone   marine   ed   i   periodi   dell'anno  in  cui  e'  consentita
l'importazione di cui ai decreti ministeriali 11 febbraio  1987  e  6
dicembre 1988, e' cosi' integrato:
  Grecia:
   area marina: Keramotis Kavalas;
   specie molluschi: Donax trunculus;
   periodo di importazione: da gennaio a dicembre.
    Roma, addi' 27 giugno 1989
                                            p. Il Ministro: MARINUCCI