MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 giugno 1989 

  Autorizzazione  alla  rappresentanza  generale  per  l'Italia della
Winterthur  -  Societa'  di  assicurazioni  sulla  vita,  ad  elevare
l'aliquota  del  rendimento del fondo "benefici garantiti" retrocessa
su specifici contratti collettivi.
(GU n.176 del 29-7-1989)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
   Vista  la  legge  22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data  17  gennaio 1989 della rappresentanza
generale per l'Italia della Winterthur -  Societa'  di  assicurazione
sulla  vita,  con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione
ad elevare l'aliquota del rendimento del fondo  "benefici  garantiti"
retrocessa su specifici contratti collettivi;
  Vista  la  lettera  in  data 16 marzo 1989, n. 920818, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  La rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Societa'
di assicurazione sulla vita, con sede in Milano,  e'  autorizzata  ad
elevare   al  95%  l'aliquota  del  rendimento  del  fondo  "benefici
garantiti" retrocessa sui contratti collettivi stipulati dalla "Cassa
di  previdenza  e  di  assistenza  dei  dipendenti della Winterthur -
Compagnia italo-svizzera di assicurazione  S.p.a.  e  dei  dipendenti
della  rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur Societa'
di assicurazione sulla  vita"  in  forza  dell'art.  68  del  vigente
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  e  dai soci della Cassa
sopraindicata, ai fini della costituzione, per  essi  e  per  i  loro
familiari  conviventi,  della  previdenza  integrativa  prevista  dal
contratto di lavoro aziendale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 20 giugno 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA