Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Societa' di assicurazioni sulla vita, ad elevare l'aliquota del rendimento del fondo "benefici garantiti" retrocessa su specifici contratti collettivi.(GU n.176 del 29-7-1989)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 17 gennaio 1989 della rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Societa' di assicurazione sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare l'aliquota del rendimento del fondo "benefici garantiti" retrocessa su specifici contratti collettivi; Vista la lettera in data 16 marzo 1989, n. 920818, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: La rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Societa' di assicurazione sulla vita, con sede in Milano, e' autorizzata ad elevare al 95% l'aliquota del rendimento del fondo "benefici garantiti" retrocessa sui contratti collettivi stipulati dalla "Cassa di previdenza e di assistenza dei dipendenti della Winterthur - Compagnia italo-svizzera di assicurazione S.p.a. e dei dipendenti della rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur Societa' di assicurazione sulla vita" in forza dell'art. 68 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dai soci della Cassa sopraindicata, ai fini della costituzione, per essi e per i loro familiari conviventi, della previdenza integrativa prevista dal contratto di lavoro aziendale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 20 giugno 1989 Il Ministro: BATTAGLIA