DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
(GU n.177 del 31-7-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2170,   e   successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1980,
n. 876, con il quale e' stato introdotto nello statuto dell'Ateneo il
corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986,
n. 95, con il  quale  e'  stato  modificato  l'ordinamento  didattico
universitario relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 ottobre 1987
(registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1988, registro  n.  24,
foglio  n.  335)  ed  in particolare l'art. 97, con il quale e' stata
recepita nello statuto dell'Ateneo la nuova tabella XVIII annessa  al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 95/1986;
  Considerato  che  per mero errore materiale nell'art. 97 del citato
decreto del Presidente della  Repubblica  27  luglio  1987  e'  stato
omesso  che  la  facolta' di medicina e chirurgia conferisce anche la
laurea in odontoiatria e protesi dentaria. La  durata  del  corso  di
studi  per  la laurea in odontoiatria e protesi dentaria e' di cinque
anni, suddivisi in un biennio e in un triennio;
  Rilevata  la  necessita'  di  provvedere  alla necessaria rettifica
degli articoli 97 e 98 del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 luglio 1987;
                               Decreta:
  L'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1987 e' soppresso e sostituito dal seguente:
  Art.  97.  -  La  facolta'  di  medicina  e chirurgia conferisce le
seguenti lauree:
    a) medicina e chirurgia;
    b) odontoiatria e protesi dentaria.
  La  durata  del corso di studi per il conseguimento della laurea in
odontoiatria e protesi dentaria e' di cinque anni,  suddivisi  in  un
biennio e in un triennio.
  Nell'art.  98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1987 dopo la parola "laurea" sono inserite le parole "in  medicina  e
chirurgia".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1989
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1989
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 169