MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 luglio 1989 

  Modificazioni  ed  integrazioni  ai decreti ministeriali recanti il
regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca  d'Italia  in  ordine  al
servizio  finanziario  dei  certificati  del Tesoro in ECU emessi dal
mese di novembre 1982 al mese di settembre 1987.
(GU n.181 del 4-8-1989)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  i  sottoindicati  decreti  ministeriali,  tutti  debitamente
registrati alla Corte dei conti,  con  cui  sono  state  disposte  le
emissioni di certificati del Tesoro in ECU di seguito indicate:
   decreto  ministeriale  n.  7343/66-AU-24  dell'11  novembre  1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 15 novembre 1982,  per
i CTE settennali con godimento 22 novembre 1982;
   decreto  ministeriale  n.  714443/66-AU-50  dell'8  ottobre  1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 14 ottobre 1983, per i
CTE settennali con godimento 20 ottobre 1983;
   decreto  ministeriale  n.  210999/66-AU-68  del  23  giugno  1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 luglio 1984,  per  i
CTE settennali con godimento 16 luglio 1984;
   decreto  ministeriale  n.  214821/66-AU-74  dell'8  novembre 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 20 novembre 1984,  per
i CTE ottennali con godimento 22 novembre 1984;
   decreto  ministeriale  n.  311243/66-AU-79  dell'8  febbraio 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 20 febbraio 1985, per i
CTE ottennali con godimento 22 febbraio 1985;
   decreto   ministeriale  n.  313156/66-AU-82  del  4  aprile  1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 1985,  per  i
CTE ottennali con godimento 15 aprile 1985;
   decreto   ministeriale  n.  316222/66-AU-87  dell'8  luglio  1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 13 luglio 1985, per  i
CTE ottennali con godimento 22 luglio 1985;
   decreto  ministeriale  n.  320188/66-AU-96  dell'8  novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1985,  per
i CTE ottennali con godimento 22 novembre 1985;
   decreto  ministeriale  n.  621165/66-AU-104  del 10 febbraio 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, per i
CTE ottennali con godimento 21 febbraio 1986;
   decreto  ministeriale  n.  623007/66-AU-111  del  10  maggio 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1986, per  i
CTE ottennali con godimento 26 maggio 1986;
   decreto  ministeriale  n.  426135/66-AU-131  del  18  marzo  1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1987,  per  i
CTE settennali con godimento 25 marzo 1987;
   decreto  ministeriale  n. 428675/66-AU-143 dell'11 settembre 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 1987, per
i CTE quadriennali con godimento 21 settembre 1987;
  Visto  in particolare, l'art. 16 dei suddetti decreti ministeriali,
ove si e' previsto fra l'altro, che i rapporti fra Banca  d'Italia  e
Tesoro,  derivanti  dal  servizio finanziario dei prestiti, venissero
regolati con appositi decreti ministeriali;
  Visti  i  sottoindicati decreti ministeriali, anch'essi debitamente
registrati alla Corte dei conti, con cui sono stati regolati, a norma
dell'articolo   16  dei  succennati  provvedimenti,  i  rapporti  tra
Ministero del tesoro e Banca d'Italia, derivanti  dall'affidamento  a
quest'ultima  del  servizio  finanziario dei suddetti certificati del
Tesoro in ECU:
   decreto  ministeriale  n.  710570/66-AU-24  del  16  giugno  1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 12 ottobre 1983, per i
CTE settennali con godimento 22 novembre 1982;
   decreto  ministeriale  n.  210299/66-AU-50  del  21  giugno  1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 settembre 1984, per
i  CTE  settennali  con  godimento  20  ottobre  1983,  come  risulta
modificato dal decreto ministeriale n. 213386/66-AU-50 dell'8 ottobre
1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 7 novembre 1984;
   decreto  ministeriale  n.  311685/66-AU-68  del  16  aprile  1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'8 giugno 1985, per  i
CTE settennali con godimento 16 luglio 1984;
   decreto   ministeriale  n.  315625/66-AU-74  del  3  agosto  1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 18 settembre 1985, per
i CTE ottennali con godimento 22 novembre 1984;
   decreto  ministeriale  n.  320068/66-AU-79  del  30 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1986, per  i
CTE ottennali con godimento 22 febbraio 1985;
   decreto   ministeriale  n.  622000/66-AU-82  del  21  marzo  1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986, per  i
CTE ottennali con godimento 15 aprile 1985;
   decreto  ministeriale  n.  623353/66-AU-87  del  12  giugno  1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 1986, per  i
CTE ottennali con godimento 22 luglio 1985;
   decreto  ministeriale  n.  625428/66-AU-96  del  31  ottobre 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 1986,  per
i CTE ottennali con godimento 22 novembre 1985;
   decreto  ministeriale  n.  425245/66-AU-104  del  30 gennaio 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo  1987,  per  i
CTE ottennali con godimento 21 febbraio 1986;
   decreto  ministeriale  n.  426179/66-AU-111  del  4  aprile  1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987,  per  i
CTE ottennali con godimento 26 maggio 1986;
   decreto  ministeriale  n.  250506/66-AU-131  del 26 febbraio 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo  1988,  per  i
CTE settennali con godimento 25 marzo 1987;
   decreto  ministeriale  n.  253857/66-AU-143  del  4  ottobre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, per i
CTE quadriennali con godimento 21 settembre 1987;
  Visto,  in  particolare, l'art. 8 dei suindicati decreti in data 16
giugno 1983, 21 giugno 1984,  16  aprile  1985,  3  agosto  1985,  30
novembre  1985,  21  marzo  1986, 12 giugno 1986, 31 ottobre 1986, 30
gennaio 1987, 4 aprile 1987, 26 febbraio 1988 e 4 ottobre  1988,  con
cui,  fra  l'altro,  vengono stabilite le modalita' e la misura delle
commissioni da  corrispondere  alla  Banca  d'Italia  ed  alla  banca
incaricata  del  servizio  finanziario  all'estero, in relazione alla
quota  dei  suddetti  CTE   recante   la   stampigliatura   "pagabile
all'estero";
  Considerata  l'opportunita',  per  il  piu' agevole svolgimento del
servizio finanziario dei suindicati certificati del Tesoro in ECU, in
relazione alla quota dei medesimi recante la stampigliatura "pagabile
all'estero", di consentirne il versamento in  conti  di  deposito  di
"gestione   centralizzata"  presso  la  Banca  d'Italia,  nonche'  di
modificare  conseguentemente  le  modalita'   e   la   misura   delle
provvigioni   corrisposte   a   compenso  del  relativo  servizio  di
pagamento;
                               Decreta:
  A  modifica  ed  integrazione  di  quanto  disposto dall'art. 8 dei
sottoindicati decreti ministeriali, citati nelle premesse:
 
   n. 710570 del 16 giugno 1983;
   n. 210299 del 21 giugno 1984;
   n. 311685 del 16 aprile 1985;
   n. 315625 del 3 agosto 1985;
   n. 320068 del 30 novembre 1985;
   n. 622000 del 21 marzo 1986;
   n. 623353 del 12 giugno 1986;
   n. 625428 del 31 ottobre 1986;
   n. 425245 del 30 gennaio 1987;
   n. 426179 del 4 aprile 1987;
   n. 250506 del 26 febbraio 1988;
   n. 253857 del 4 ottobre 1988,
 
i  certificati  del  Tesoro  in  Euroscudi  recanti la stampigliatura
"pagabile all'estero", ed afferenti ad emissioni  effettuate  dal  22
novembre  1982  al  21  settembre  1987,  possono  essere  versati in
appositi conti di deposito in titoli della "gestione  centralizzata",
istituiti  presso la Banca d'Italia a nome delle "banche abilitate" e
per conto dei non residenti.
  A  fronte  dei  titoli  custoditi  in  "gestione  centralizzata", i
pagamenti in  valuta  vengono  effettuati  direttamente  dalla  Banca
d'Italia  con  riconoscimento  degli importi ai corrispondenti esteri
all'uopo indicati dagli  intestatari  dei  conti  di  deposito  della
"gestione" stessa.
  Mentre  per i certificati stampigliati ed effettivamente circolanti
all'estero  continueranno  ad  essere  corrisposte   le   commissioni
indicate  all'art.  8  dei summenzionati decreti ministeriali, verra'
invece riconosciuta alla Banca d'Italia,  a  fronte  dei  certificati
stampigliati immessi nei depositi della "gestione centralizzata", una
commissione  annua  dello  0,03%  sull'ammontare   dei   titoli   ivi
custoditi.
  Il  presente  decreto  verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 11 luglio 1989
                                                   Il Ministro: AMATO
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 104