MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
   origine  dei  vini  di modificazione al disciplinare di produzione
   della denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti".
(GU n.203 del 31-8-1989)

   Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della
denominazione  di  origine  controllata "Barbera d'Asti" riconosciuta
con decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  9  gennaio  1970
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  23  marzo 1970, n. 73),
propone la  modifica  per  intero  del  disciplinare  di  produzione,
secondo il testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola -  Divisione  VI,  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                  Disciplinare di produzione del vino
       a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Barbera  d'Asti"  e'
riservata al vino che risponde ai requisiti  stabiliti  nel  presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Il   vino   "Barbera   d'Asti"  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti  dai  seguenti  vitigni,   nelle   proporzioni   appresso
indicate:
    Barbera: dal 90% al 100%;
    vitigni  raccomandati  e  autorizzati  nella  zona  di produzione
delimitata dal successivo art. 3  fino  a  un  massimo  del  10%  sia
congiuntamente  che  disgiuntamente con esclusione dei vitigni di uve
aromatiche.
   Tutte  le uve provenienti dai suddetti vitigni devono provenire da
vigneti iscritti all'albo.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  del  vino  "Barbera  d'Asti" comprende i
territori dei seguenti comuni:
   Provincia di Asti:
    Agliano,  Albugnano,  Antignano,  Aramengo,  Asti, Azzano d'Asti,
Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera
d'Asti,  Calamandrana,  Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli,
Cantarana,  Capriglio,   Casorzo,   Cassinasco,   Castagnole   Lanze,
Castagnole  Monferrato,  Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero,
Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo
Calcea,  Castelnuovo  Don  Bosco,  Castel  Rocchero,  Celle Enomondo,
Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro,  Cessole,  Chiusano  d'Asti,  Cinaglio,
Cisterna   d'Asti,   Coazzolo,   Cocconato,   Colcavagno,   Corsione,
Cortandone,   Cortanze,   Cortazzone,    Cortiglione,    Cossombrato,
Costigliole  d'Asti,  Cunico,  Dusino S. Michele, Ferrere, Fontanile,
Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa  Scapaccino,  Isola  d'Asti,
Loazzolo,   Maranzana,   Maretto,   Moasca,  Mombaldone,  Mombaruzzo,
Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco  Torinese,
Mongardino,  Montalbone,  Montafia,  Montaldo  Scarampi,  Montechiaro
d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio,  Morasengo,  Nizza
Monferrato,  Olmo  Gentile,  Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino
d'Asti,   Piova'   Massaia,   Portacomaro,   Quaranti,    Refrancore,
Revigliasco  d'Asti,  Roatto,  Robella,  Rocca d'Arazzo, Roccaverano,
Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano  d'Asti,  S.  Giorgio
Scarampi,  S. Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito,
Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole,
Tonco,  Tonengo,  Vaglio  Serra,  Valfenera,  Vesime,  Viale  d'Asti,
Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo, Vinchio.
   Provincia di Alessandria:
    Acqui,  Alfiano  Natta,  Alice  Bel  Colle, Altavilla Monferrato,
Bergamasco, Bistagno, Borgoratto  Alessandrino,  Camagna  Monferrato,
Camino,  Carentino,  Casale  Monferrato,  Cassine, Castelletto Merli,
Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro  Monferrato,
Frascaro,  Frassinello  Monferrato,  Fubine,  Gabiano,  Gamalero,  Lu
Monferrato, Mirabello Monferrato,  Mombello  Monferrato,  Moncestino,
Murisengo,  Occimiano,  Odalengo  Grande,  Odalengo Piccolo, Olivola,
Ottiglio,  Ozzano   Monferrato,   Pontestura,   Ponzano   Monferrato,
Ricaldone,   Rosignano   Monferrato,   Sala  Monferrato,  S.  Giorgio
Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello,
Strevi,    Terrugia,    Terzo,    Treville,    Vignale,   Villadeati,
Villamiroglio.
   Nei  comuni  di  Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello
Monferrato la zona di produzione e' limitata ai  territori  collinari
posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di
circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione  di
Alessandria,  costeggiante  il  Colle S. Anna, attraversante il rione
Valentino e la frazione di S. Germano.
   A  sud  di Casale il confine della zona di produzione coincide con
la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune  di  S.
Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti ad ovest di detta
strada.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  del  vino   "Barbera   d'Asti"   devono   essere   quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino le specifiche caratteristiche  di  qualita'.  Sono  pertanto  da
considerare  idonei  unicamente  i  vigneti collinari di giacitura ed
esposizione adatti, i cui terreni siano di natura  argilloso-calcarea
o   calcareo-argillosa.   Sono  esclusi  i  terreni  dei  fondovalli,
pianeggianti e umidi e non sufficientemente soleggiati.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati  e  suggeriti  dagli
organi   tecnici   competenti  comunque  atti  a  non  modificare  le
caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Barbera
d'Asti" e' stabilita in q.li 100 per ettaro di coltura specializzata.
   A  detto  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo.
   La   regione   Piemonte,   con   proprio   decreto,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia,  puo'  stabilire  un  limite  massimo  di  produzione o di
utilizzazione di uve per ettaro per  la  produzione  di  vino  D.O.C.
inferiore   a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
   Su  proposta  del comitato nazionale, il Ministero puo' variare la
determinazione regionale.
   La  resa  massima  delle  uve in vino non deve essere superiore al
70%. L'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
   I  vigneti  iscritti  all'albo  del "Barbera del Monferrato" fanno
parte dell'albo dei vigneti del "Barbera d'Asti".
   La rivendicazione per l'utilizzazione della denominazione "Barbera
d'Asti" deve essere fatta dai viticoltori  che  attualmente  hanno  i
vigneti  denunciati  negli  albi  dei  vigneti del "Barbera d'Asti" e
"Barbera del Monferrato" all'atto delle denunce vendemmiali.
                               Art. 5.
   Per  il  vino "Barbera d'Asti" le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento devono essere effettuate nell'interno  della  zona  di
produzione di cui all'art. 3.
   Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali e' consentito
che  tali  operazioni  siano   effettuate   nell'ambito   dell'intero
territorio della regione Piemonte.
   Le  uve  destinate  alla vinificazione del "Barbera d'Asti" devono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico  minimo  naturale
di  gradi  11  ed  al  "Barbera  d'Asti" avente diritto alla menzione
"superiore", un titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  di
gradi 12.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire al vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
                               Art. 6.
   Il  vino "Barbera d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore:   rosso   rubino,   tendente   al   rosso   granato   con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso con profumo caratteristico, tendente all'etereo con
l'invecchiamento;
    sapore:    asciutto,   tranquillo,   di   corpo,   con   adeguato
invecchiamento piu' armonico, gradevole, di gusto pieno;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: gradi 12;
    estratto secco netto minimo: 23 per mille;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille.
   E'  in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, di modificare i limiti  minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale, e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Il vino "Barbera d'Asti" puo' essere designato in etichetta con la
menzione "superiore" qualora derivi da uve aventi le  caratteristiche
previste dal precedente art. 5 e sia immesso al consumo con un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di gradi 12,5 dopo un periodo di
invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno con un minimo di
6 mesi in botti di rovere.
   Il  periodo  di  invecchiamento  decorre  dal 1› gennaio dell'anno
successivo alla vendemmia.
   La  possibilita'  di  utilizzare  la  menzione  "superiore"  viene
inoltre subordinata al parere favorevole che di  anno  in  anno  deve
essere  espresso  dai  competenti organi regionali, sentito il parere
delle organizzazioni agricole e degli enti ed  istituti  interessati,
entro il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
                               Art. 8.
   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente
disciplinare  ivi  compreso  gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,
zone e localita' comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3
e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il  vino  cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
   Sulle  bottiglie  ed  altri recipienti contenenti il vino "Barbera
d'Asti" designato con la menzione "superiore", deve  sempre  figurare
l'annata di produzione delle uve.