Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti".(GU n.203 del 31-8-1989)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1970 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1970, n. 73), propone la modifica per intero del disciplinare di produzione, secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" e' riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino "Barbera d'Asti" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni, nelle proporzioni appresso indicate: Barbera: dal 90% al 100%; vitigni raccomandati e autorizzati nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 fino a un massimo del 10% sia congiuntamente che disgiuntamente con esclusione dei vitigni di uve aromatiche. Tutte le uve provenienti dai suddetti vitigni devono provenire da vigneti iscritti all'albo. Art. 3. La zona di produzione del vino "Barbera d'Asti" comprende i territori dei seguenti comuni: Provincia di Asti: Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino S. Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montalbone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Scarampi, S. Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo, Vinchio. Provincia di Alessandria: Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terrugia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio. Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato la zona di produzione e' limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il Colle S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti ad ovest di detta strada. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Barbera d'Asti" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni dei fondovalli, pianeggianti e umidi e non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e suggeriti dagli organi tecnici competenti comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Barbera d'Asti" e' stabilita in q.li 100 per ettaro di coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo. La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione di vino D.O.C. inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Su proposta del comitato nazionale, il Ministero puo' variare la determinazione regionale. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. I vigneti iscritti all'albo del "Barbera del Monferrato" fanno parte dell'albo dei vigneti del "Barbera d'Asti". La rivendicazione per l'utilizzazione della denominazione "Barbera d'Asti" deve essere fatta dai viticoltori che attualmente hanno i vigneti denunciati negli albi dei vigneti del "Barbera d'Asti" e "Barbera del Monferrato" all'atto delle denunce vendemmiali. Art. 5. Per il vino "Barbera d'Asti" le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte. Le uve destinate alla vinificazione del "Barbera d'Asti" devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 11 ed al "Barbera d'Asti" avente diritto alla menzione "superiore", un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 12. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Art. 6. Il vino "Barbera d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino, tendente al rosso granato con l'invecchiamento; odore: vinoso con profumo caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento; sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento piu' armonico, gradevole, di gusto pieno; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: gradi 12; estratto secco netto minimo: 23 per mille; acidita' totale minima: 5,5 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale, e l'estratto secco netto. Art. 7. Il vino "Barbera d'Asti" puo' essere designato in etichetta con la menzione "superiore" qualora derivi da uve aventi le caratteristiche previste dal precedente art. 5 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di gradi 12,5 dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno con un minimo di 6 mesi in botti di rovere. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. La possibilita' di utilizzare la menzione "superiore" viene inoltre subordinata al parere favorevole che di anno in anno deve essere espresso dai competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni agricole e degli enti ed istituti interessati, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia. Art. 8. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compreso gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Barbera d'Asti" designato con la menzione "superiore", deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.