Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.(GU n.196 del 23-8-1989)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989; Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale e' previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento; Decreta: Per il 31 agosto 1989 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 28 febbraio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi. La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di cinque centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Il collocamento dei buoni verra' effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle societa' finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonche' degli enti con finalita' di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 agosto 1989 con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 18 agosto 1989 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1989 Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 231