MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 agosto 1989 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a
centottantuno giorni.
(GU n.196 del 23-8-1989)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale  e'  previsto
che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre
1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base
di collocamento;
                               Decreta:
  Per  il 31 agosto 1989 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
centottantuno  giorni con scadenza il 28 febbraio 1990 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1990.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del
decreto  31  dicembre  1988 citato nelle premesse e nel secondo comma
del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza  indicazione
di  prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere presentata
fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di cinque centesimi sara'  reso  noto  con  apposito  comunicato  del
Ministero del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei  cambi,  delle  aziende  di
credito  e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di
credito speciale, delle  imprese  di  assicurazione,  delle  societa'
finanziarie  iscritte  all'albo  di cui all'art. 7 del citato decreto
ministeriale del 31 dicembre 1988, di  altri  operatori  tramite  gli
agenti di cambio, nonche' degli enti con finalita' di previdenza e di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia,  dovranno  pervenire  alla  Banca  d'Italia   in   Roma   -
Amministrazione  centrale  -  Servizio  rapporti  col  Tesoro  -  Via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12  del  giorno  24  agosto
1989  con  l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  nell'art. 9 del
citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 18 agosto 1989
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1989
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 231