Determinazione delle retribuzioni convenzionali per i tecnici sanitari di radiologia medica per gli anni 1986 e 1987.(GU n.202 del 30-8-1989)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede, nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, una retribuzione convenzionale da fissarsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche; Sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, adottata nella seduta del 20 luglio 1988, che ha proposto le misure retributive annue da applicarsi nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia per gli anni 1986 e 1987; Sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1987; Ritenuta la necessita' di approvare le suddette retribuzioni; Decreta: La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, e' fissata nelle seguenti misure: per l'anno 1986: L 18.072.803; per l'anno 1987: L. 19.761.699. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 2 giugno 1989 p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale CARLOTTO Il Ministro della sanita' DONAT CATTIN