Delega alle prefetture della Repubblica della competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della difesa e da valere all'estero.(GU n.202 del 30-8-1989)
IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"; Considerato che, a norma dell'art. 17, primo comma, come modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, la legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere e' demandata ai competenti organi, centrali e periferici, del Ministero competente o agli altri organi e autorita' delegati dallo stesso; Visto l'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297; Ritenuta l'opportunita' di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero della difesa e da valere all'estero; Sentito il Ministero dell'interno, che, con nota n. M/4301/1 del 23 giugno 1989, ha espresso il proprio nulla osta al riguardo; Decreta: La competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della difesa e da valere all'estero e' delegata alle prefetture della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale gli organi stessi hanno, rispettivamente, sede. I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto. Roma, addi' 2 agosto 1989 Il Ministro: MARTINAZZOLI