DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1989
Determinazione di insegnamenti obbligatori per gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria a partire dall'anno accademico 1985-86.(GU n.214 del 13-9-1989)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, n. 987, recante modificazioni all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 78/1026/CEE del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi; Vista la direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 78/1027/CEE del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attivita' di veterinario, ed in particolare l'art. 3, e visto il relativo allegato contenente "il programma di studi per il veterinario"; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 81/1057 del 14 dicembre 1981; Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 18 settembre 1984 nella causa n. 221/83, con la quale la Corte stessa ha dichiarato e statuito che la Repubblica italiana, non adottando entro i termini stabiliti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, n. 78/1026, e' venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato e che la Repubblica italiana, non provvedendo alla completa attuazione della direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 1027, con l'omettere di prescrivere l'insegnamento obbligatorio delle materie denominate "etologia e protezione animale" e "igiene e tecnologia alimentare" nell'ambito del suo programma di studi per i veterinari, e' venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato; Vista le legge 8 novembre 1984, n. 750, concernente il diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 947, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina veterinaria, adottato "al fine di meglio adeguare gli studi di medicina veterinaria alle esigenze attuali delle scienze veterinarie" ed in considerazione dell'opportunita' di "adeguare gli studi in parola alle direttive CEE"; Visti in particolare gli articoli 2 e 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica; Considerato che nella tabella XXXIII relativa al corso di laurea in medicina veterinaria, allegata al decreto del Presidente della Repubblica stesso, figurano le discipline di "etologia e protezione animale" e "igiene e tecnologia alimentare"; Visto il parere formulato dal Consiglio universitario nazionale in data 20 febbraio 1988 (prot. 77 del 15 marzo 1988); Vista la nota n. 5343 del 2 maggio 1988 inviata dal vice-presidente della commissione delle Comunita' europee al Ministro degli affari esteri; Considerato che nella suddetta nota il vice-presidente della commissione delle Comunita' europee fa presente: a) come con l'esecuzione tardiva, mediante il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 947, della sentenza della Corte di giustizia, aggravata dalle modalita' di applicazione dello stesso decreto - e cioe' la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di proseguire gli studi in base al programma precedente, possibilita' prevista all'art. 5 del decreto in parola -, l'Italia e' venuta meno agli obblighi che ad essa incombono a norma dell'art. 171 del trattato CEE di conformarsi alla sentenza della Corte; b) come i titolari dei diplomi di veterinario italiani possono ottenere il riconoscimento negli altri Stati membri o se attestano una formazione conforme alla direttiva n. 78/1027/CEE o se siano titolari di diplomi non conformi che beneficiano delle disposizioni relative ai diritti acquisiti, se cioe' hanno iniziato i loro studi al piu' tardi nell'anno accademico 1980-81; c) che la commissione delle Comunita' europee ha proposto al Consiglio dei Ministri delle Comunita' di risolvere il problema per via legislativa ma solo per gli studenti che hanno iniziato la loro formazione prima del 1 gennaio 1985, in considerazione delle difficolta' tecniche che le autorita' italiane incontrerebbero se dovessero richiamare gli studenti gia' titolari di un diploma per dispensare loro l'insegnamento delle due materie in parola o se dovessero rendere obbligatorio l'insegnamento di tali materie per gli studenti che hanno quasi terminato i loro studi; d) come, per i motivi sopra indicati e indipendentemente dal seguito che il Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee dara' alla sua proposta, la commissione ritenga che l'Italia abbia commesso un'infrazione al diritto comunitario non dispensando a titolo obbligatorio la formazione nelle due materie predette agli studenti che iniziano o che hanno iniziato la loro formazione dopo il 31 dicembre 1984; Considerata la necessita' di riparare a tale infrazione, introducendo per gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria a partire dall'anno accademico 1985-86 l'obbligo di sostenere gli esami degli insegnamenti di "etologia e protezione animale" e "igiene e tecnologia alimentare". Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria a partire dall'anno accademico 1985-86 devono avere comunque sostenuto, ai fini del conseguimento della laurea, gli esami dei due insegnamenti: etologia e protezione animale; igiene e tecnologia alimentare. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 5 aprile 1989 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1989 Registro n. 29 Istruzione, foglio n. 244