REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 3 maggio 1989 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di  Marone dall'ambito
territoriale  n.  17  individuato  con  deliberazione  della   giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della
strada interpoderale Cosinello-Pergarone-Croce di Marone,  in  comune
di  Marone,  da  parte  della  comunita'  montana  Sebino  Bresciano.
(Deliberazione n. IV/42325).
(GU n.220 del 20-9-1989)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata dalla  comunita'  montana  Sebino-Bresciano
per  la  realizzazione  di  strada  interpoderale su area ubicata nel
comune di Marone, mappali 1255, 1269, 1273, 1275, 1814,  1271,  1290,
foglio  6/7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1,
della legge n. 431, nonche' gravata da vincolo  di  immodificabilita'
ed  inedificabilita'  temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
17,  individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del
10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale, dell'opera  in
argomento,   diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici  e
sociali, consistenti in collegamenti viabilistici tra edifici sparsi;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare i suddetti interessi "pubblici e sociali" ad essa sottesi,
in quali rivestono una  rilevanza  ed  urgenza  tali  che  la  giunta
regionale  non  puo'  esimersi  dal prendere in esame, in ragione dei
problemi gestionali correlati al particolare regime  di  salvaguardia
cui l'area in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge  8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  di
preesistenza di percorsi inadeguati;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico-sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatti, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dell'opera in oggetto, dall'ambito  territoriale  n.  17,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per  le motivazioni di cui in premessa l'area
ubicata in comune di Marone, mappali 1255, 1269,  1273,  1275,  1814,
1271,  1290,  foglio  6/7, dall'ambito territoriale n. 17 individuato
con deliberazione di giunta regionale  n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985;
   2)  di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al n.
1)  della  presente  deliberazione,  l'ambito  territoriale  n.   17,
individuato con la predetta deliberazione, n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1537 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  del  17  maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato
dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di inviare al sindaco del comune di Marone copia della Gazzetta
Ufficiale, contenente la presente deliberazione,  affinche'  provveda
ad  affiggerla  all'albo  comunale:  il comune stesso dovra' tenere a
disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con  la
relativa  planimetria,  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 29 giugno
1939, n. 1497.
    Milano, addi' 3 maggio 1989
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO