Stralcio di un'area ubicata nel comune di Samolaco dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interventi di bonifica dei pascoli dell'Alpe Campo, regimazione del torrente Ledu' e ripristino del tratto di sentiero che sale dalla Val Garzelli, da parte del comune. (Deliberazione n. IV/44108).(GU n.221 del 21-9-1989)
LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431"; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985"; Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Samolaco (Sondrio), per la realizzazione di interventi di bonifica dei pascoli dell'Alpe Campo, regimazione del torrente Ledu' e ripristino del tratto di sentiero che sale dalla Val Garzelli, su area ubicata nel comune di Samolaco (Sondrio), mappali 2, 3, 6, 7, 49, 50, foglio 20, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera g), nonche' gravata da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza "pubblica" e "sociale" dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi "pubblici" e "sociali" consistenti nel ripristinare e migliorare un itinerario agricolo-turistico, ora impraticabile, al fine di mantenere una via attraverso la quale accedere ad un vasto ambito territoriale altrimenti irraggiungibile; Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare le opere di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi "pubblici" e "sociali" ad esse sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata; Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita', tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione della scarsa incidenza paesistica delle opere che non compromettono i valori e gli aspetti ambientali dei siti interessati; Atteso che si e' proceduto, relativamente all'area interessata dalle opere proposte, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, consistenti in caratteri geomorfologici di grande dimensione, assenza di significative presenze antropiche; Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita' di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica; Tutto cio' premesso; Con voti unanimi espressi per alzata di mano; Delibera: 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Samolaco (Sondrio), mappali 2, 3, 6, 7, 49, 50, foglio 20, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; 4) di inviare al sindaco del comune di Samolaco (Sondrio) copia della Gazzetta Ufficiale, contenente la presente deliberazione affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovra' tenere a disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Milano, addi' 20 giugno 1989 Il presidente: GIOVENZANA Il segretario: DI GIUGNO