Adeguamento del coefficiente per il calcolo del prezzo delle benzine di cui al provvedimento CIP n. 28/1987 ed istituzione di un fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti. (Provvedimento n. 18/1989).(GU n.218 del 18-9-1989)
LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modifiche e integrazioni, sui nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi; Visto il provvedimento CIP n. 28 del 9 ottobre 1987 che ha prorogato il regime di sorveglianza dei prezzi delle benzine per autotrazione ed ha adeguato i criteri di fissazione dei prezzi dei prodotti petroliferi; Visto il Piano energetico nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione carburanti dell'11 settembre 1989; Considerata l'aumentata divaricazione fra i processi di razionalizzazione delle reti di distribuzione dei Paesi CEE presi a riferimento per la determinazione dei prezzi nonche' il ritardo registrato dalla situazione italiana rispetto alla media europea; Ritenuto che occorre conseguire l'obiettivo di armonizzare gradualmente le condizioni che determinano l'assetto del mercato petrolifero italiano con quelle degli altri Paesi europei e che a tal fine e' necessario incentivare il processo di razionalizzazione della rete garantendo un indennizzo ai gestori espulsi dal ciclo distributivo per fronteggiare gli effetti socio-economici della razionalizzazione stessa; Considerata la necessita' di perequare il livello reale dei prezzi italiani con quelli medi europei, favorendo la chiusura di P.V. economicamente meno validi e, conseguentemente, l'avvicinamento delle strutture dei costi della rete distributiva italiana alla piu' efficiente rete europea; Considerata la necessita' di perequare i costi sostenuti dai vari operatori italiani, favorendo la chiusura dei P.V. meno validi e quindi la ristrutturazione delle reti aziendali meno efficienti; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che disciplina le casse conguaglio; Considerata l'urgenza; D'intesa con il Ministero del tesoro; Delibera: 1) Il secondo capoverso del provvedimento CIP n. 28 del 9 ottobre 1987 viene cosi' modificato: "I prezzi massimi al consumo delle benzine, impiegate come carburante per l'autotrazione, vengono stabiliti maggiorando il corrispondente prezzo medio europeo al consumo dello scarto quadratico medio, calcolato annualmente, dei prezzi rilevati nei cinque Paesi di riferimento e pari a 22,69 L./lt.". 2) Per il periodo occorrente alla realizzazione del processo di ristrutturazione della rete nazionale di distribuzione carburanti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e' istituito presso la Cassa conguaglio G.P.L. di cui al provvedimento CIP n. 44 del 28 ottobre 1977 un conto economico denominato Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti. 2- a) Le contribuzioni per il funzionamento del Fondo sono costituite da una quota del prezzo industriale di L. 2,00 (lire due) su ogni litro di benzina, per autotrazione, comunque immesso al consumo in Italia. Il versamento di tale contributo viene effettuato a decorrere dal 1 novembre 1989 alla Cassa conguaglio G.P.L. da tutti gli operatori che immettono il prodotto sul mercato italiano all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine in base alle modalita' che saranno stabilite dalla Cassa stessa. 2- b) Con le disponibilita' del Fondo, la Cassa conguaglio provvede: alla corresponsione degli indennizzi ai gestori che a seguito della chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento, fuoriescono dalla gestione di P.V.; alla corresponsione degli indennizzi ai titolari di concessioni revocate per motivi di pubblico interesse successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento. In relazione alla specificita' tecnica della materia, ed all'esigenza di garantire il raccordo con gli obiettivi del PEN, il Presidente del CIP e' delegato a istituire, presso la Direzione generale fonti energia del Ministero dell'industria, un comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti. Il comitato, sulla base di istruttorie tecniche predisposte congiuntamente dagli uffici della D.G.F.E. e della Segreteria generale del CIP: verifica l'attuazione dei programmi di ristrutturazione elaborati dalle singole aziende, considerati anche nella loro articolazione globale; determina il livello degli indennizzi ai gestori sulla base degli anni residui del contratto di comodato, del margine percepito nell'ultimo periodo di attivita' e dell'erogato dell'impianto stesso ed ai titolari di concessioni revocate, sulla base dell'art. 16, comma 12, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 (legge 18 dicembre 1970, n. 1034); riferisce annualmente al CIP sullo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione della rete nazionale nella sua articolazione regionale, anche in relazione alle strutture distributive dell'area CEE. Il comitato tecnico e' costituito da: il direttore generale della Direzione generale delle fonti energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che lo presiede; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero delle finanze; un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; un rappresentante della Segreteria del CIP; tre rappresentanti delle aziende petrolifere di cui: uno delle aziende pubbliche; uno delle aziende private aderenti all'Unione petrolifera; uno delle aziende distributrici non integrate; tre rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei gestori piu' rappresentative. Il Presidente del CIP, cui compete la vigilanza sull'attivita' del Comitato e la nomina dei componenti, e' delegato ad emanare le norme esecutive e regolamentari per il funzionamento del comitato stesso. Le spese di funzionamento del comitato sono a carico del Fondo, mentre il servizio di segreteria e' assicurato dalla D.G.F.E.I.B. del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Roma, addi' 12 settembre 1989 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA