DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali dott. Antonio Maccanico.(GU n.220 del 20-9-1989)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1989, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Antonio Maccanico e' stato conferito l'incarico per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali dott. Antonio Maccanico e' delegato dal 23 luglio 1989 ad esercitare le seguenti funzioni: 1) promuovere e coordinare l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo i relativi provvedimenti; sovraintendere all'attivita' dei commissari del Governo nelle regioni, curando gli adempimenti conseguenti; formulare proposte per la nomina di componenti delle commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali; 2) curare gli adempimenti relativi all'esame delle leggi regionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; al coordinamento tra la legislazione statale e regionale; ai conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine; 3) presiedere la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; provvedere agli adempimenti per l'attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di ogni altro provvedimento che riguardi la predetta Conferenza; 4) partecipare, anche effettuando appositi studi, all'elaborazione delle iniziative legislative statali in materia di competenza regionale e predisporre gli schemi di provvedimenti normativi concernenti le regioni e le province ad autonomia speciale, con particolare riguardo alle norme di attuazione degli statuti; 5) curare gli adempimenti inerenti proposte che il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri competenti, sottoponga al Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni e delle province ad autonomia speciale; collaborare agli adempimenti in materia delegati dal Consiglio dei Ministri al Presidente; 6) concorrere alla definizione delle proposte che i Ministri competenti sottopongano alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti, nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari; 7) curare i rapporti con i Comitati interministeriali e con altri organi collegiali costituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano sull'esercizio delle competenze regionali, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica; provvedere altresi' agli adempimenti per l'attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 8) definire le questioni inerenti attivita' delle regioni di rilievo internazionale e provvedere ai relativi adempimenti d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, per quanto attiene attivita di interesse comunitario, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; 9) coadiuvare il Presidente del Consiglio dei Ministri nelle iniziative riguardanti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri organi dello Stato e rappresentarlo per quanto attiene al ruolo del Governo nella revisione delle procedure parlamentari; nel coordinamento di iniziative legislative per la riforma di organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato, anche in relazione alla disciplina del sistema delle autonomie, nonche' dei criteri generali per la gestione della finanza pubblica, con riferimento al complesso delle relazioni istituzionali; 10) vigilare sull'ISTAT e sul sistema statistico nazionale, quale disciplinato dalle norme delegate di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, curando i conseguenti adempimenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 4 agosto 1989 Il Presidente: ANDREOTTI