DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989 

  Delega  di  funzioni  del  Presidente del Consiglio dei Ministri al
Ministro senza portafoglio per gli affari  regionali  ed  i  problemi
istituzionali dott. Antonio Maccanico.
(GU n.220 del 20-9-1989)

                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  proprio  decreto in data 23 luglio 1989, con il quale al
Ministro senza portafoglio dott. Antonio Maccanico e' stato conferito
l'incarico per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                               Decreta:
  Il  Ministro  senza  portafoglio  per  gli  affari  regionali  ed i
problemi istituzionali dott. Antonio Maccanico  e'  delegato  dal  23
luglio 1989 ad esercitare le seguenti funzioni:
   1) promuovere e coordinare l'azione del Governo per quanto attiene
ai rapporti con le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,   assumendo   i   relativi   provvedimenti;   sovraintendere
all'attivita' dei commissari del Governo nelle regioni,  curando  gli
adempimenti   conseguenti;   formulare  proposte  per  la  nomina  di
componenti  delle  commissioni  di  controllo  sulle  amministrazioni
regionali;
   2) curare gli adempimenti relativi all'esame delle leggi regionali
ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  127  della  Costituzione;  al
coordinamento  tra  la legislazione statale e regionale; ai conflitti
di attribuzione  tra  lo  Stato  e  le  regioni;  ai  problemi  delle
minoranze linguistiche e dei territori di confine;
   3)  presiedere  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano;
provvedere  agli  adempimenti  per  l'attuazione  della delega di cui
all'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  di  ogni
altro provvedimento che riguardi la predetta Conferenza;
   4) partecipare, anche effettuando appositi studi, all'elaborazione
delle  iniziative  legislative  statali  in  materia  di   competenza
regionale   e  predisporre  gli  schemi  di  provvedimenti  normativi
concernenti le regioni e  le  province  ad  autonomia  speciale,  con
particolare riguardo alle norme di attuazione degli statuti;
   5)  curare gli adempimenti inerenti proposte che il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa  con   i   Ministri   competenti,
sottoponga  al  Consiglio  dei  Ministri ai fini dell'esercizio della
funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita'  amministrative
delle  regioni  e  delle  province ad autonomia speciale; collaborare
agli adempimenti in materia delegati dal Consiglio  dei  Ministri  al
Presidente;
   6)  concorrere  alla  definizione  delle  proposte  che i Ministri
competenti sottopongano alla deliberazione del Consiglio dei Ministri
per  il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali
inadempienti, nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di
obblighi comunitari;
   7)  curare i rapporti con i Comitati interministeriali e con altri
organi  collegiali  costituiti  presso  amministrazioni  statali,  le
determinazioni  dei  quali  incidano  sull'esercizio delle competenze
regionali, verificandone e promuovendone l'attuazione  coordinata  da
parte   di  amministrazioni  statali,  enti  pubblici  e  societa'  a
partecipazione pubblica; provvedere  altresi'  agli  adempimenti  per
l'attuazione  della  delega  di  cui all'art. 7 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
   8)  definire  le  questioni  inerenti  attivita'  delle regioni di
rilievo internazionale e provvedere ai relativi adempimenti  d'intesa
con il Ministro degli affari esteri e, per quanto attiene attivita di
interesse comunitario, d'intesa con il Ministro per il  coordinamento
delle politiche comunitarie;
   9)  coadiuvare  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri nelle
iniziative riguardanti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  ed  altri  organi  dello  Stato e rappresentarlo per quanto
attiene  al  ruolo  del  Governo  nella  revisione  delle   procedure
parlamentari;  nel  coordinamento  di  iniziative  legislative per la
riforma di organi costituzionali o di  rilievo  costituzionale  dello
Stato,   anche   in  relazione  alla  disciplina  del  sistema  delle
autonomie, nonche' dei criteri generali per la gestione della finanza
pubblica, con riferimento al complesso delle relazioni istituzionali;
   10)  vigilare sull'ISTAT e sul sistema statistico nazionale, quale
disciplinato dalle norme delegate di cui all'art. 24 della  legge  23
agosto 1988, n. 400, curando i conseguenti adempimenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 4 agosto 1989
                                             Il Presidente: ANDREOTTI