UNIVERSITA' DELL' AQUILA

DECRETO 24 luglio 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.231 del 3-10-1989)

                              IL RETTORE
  Visto   lo   statuto   dell'Universita'  degli  studi  dell'Aquila,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche
proposte, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi
esposti nelle deliberazioni degli organi accademici  dell'Universita'
degli  studi  dell'Aquila  e  convalidate dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi dell'Aquila, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art. 102 e' aggiunto il titolo III con gli articoli relativi
alla normativa generale  e  alla  normativa  specifica  delle  scuole
dirette a fini speciali come di seguito riportato.
                              TITOLO III
          Normativa generale scuole dirette a fini speciali
  Art. 103. - Nell'Universita' degli studi dell'Aquila sono istituite
le seguenti scuole dirette a fini speciali:
   per tecnici cosmetici;
   per tutela delle risorse territoriali;
   in utilizzazione dell'energia;
   in impianti biotecnologici;
   per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
   di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche;
   per tecnici di anestesia e rianimazione;
   per ortottisti assistenti di oftalmologia;
   per assistenti sociali.
  Art.  104.  -  Sono  ammessi  alle scuole dirette a fini speciali i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita'  con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di
laurea, fatto salvo l'eventuale  ulteriore  requisito  di  ammissione
previsto  per  le  singole  scuole, cioe' il possesso della specifica
qualifica di base.
  Il   numero  massimo  degli  iscrivibili  per  ciascuna  scuola  e'
determinato dalla normativa specifica.
  Art.  105.  -  Qualora  il  numero  degli aspiranti sia superiore a
quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei  limiti  dei
posti   disponibili,  e'  subordinato  al  superamento  di  un  esame
consistente in  una  prova  scritta  che  potra'  svolgersi  mediante
domande  e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio
e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del  punteggio  a
disposizione  della  commissione  esaminatrice,  dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove
vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.
  Sono  ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle
iscrizioni disponibili si siano collocati in  posizione  utile  nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
  La  commissione  per  l'esame di ammissione e' costituita da cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  Art.  106.  -  L'importo  delle  tasse  e  sovrattasse dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge.
  I  contributi  sono  stabiliti  anno  per  anno  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della  scuola.
  Art.  107.  -  Sono organi della scuola il direttore e il consiglio
della scuola.
  Art.  108. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un
professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.  In  caso
di  motivato  impedimento dei professori di prima fascia la direzione
e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  della  scuola, di cui al
successivo articolo, convoca il consiglio della scuola e lo presiede,
ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei
presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove,  per la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione ed il rettore,  le  convenzioni  per  lo  svolgimento
delle   attivita'   di  formazione.  Per  la  gestione  dei  fondi  a
disposizione della scuola si  applicano  le  norme  dettate  per  gli
istituti  dal  regolamento  per  l'amministrazione  e la contabilita'
generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  109.  -  Il  consiglio  della  scuola  e' composto da tutti i
docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a  contratto,
da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 312/80  e
ai  sensi  dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 382/80.
  In  ogno  caso  al  consiglio  della  scuola  partecipa  anche  una
rappresentanza dei ricercatori che svolgono  attivita'  nella  scuola
secondo  quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Art.  110.  -  Il  consiglio  della scuola ne conduce e coordina le
attivita'  con  i  consigli  dei  dipartimenti   e   delle   facolta'
interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti, le eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della scuola vengono  designati  in  rapporto  agli  insegnamenti  da
attivare  con apposita delibera dei consigli di facolta' interessate,
sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Art.  111.  -  Lo  studente  e'  tenuto  a seguire tutti i corsi di
lezione e  a  partecipare  a  tutte  le  attivita'  pratiche  e  alle
esercitazioni  previste,  per  ciascun  anno  di corso, dal manifesto
degli studi pubblicato annualmente dal  consiglio  della  scuola  nel
quadro delle norme piu' sotto indicate.
  La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
  Le  modalita'  di accertamento della frequenza sono determinate nel
manifesto degli studi.
  Art.  112. - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le
modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano
le disposizioni di legge e di regolamento  riguardanti  gli  studenti
universitari  ai  sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Art.  113.  -  Il  corso  si  conclude  con  un  esame  di  diploma
consistente  nella  presentazione  e  discussione  di  un   elaborato
finalizzato  alla  professionalita'  specifica  predisposto  sotto la
guida di un docente.
                         NORMATIVA SPECIFICA
         Scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici
  Art.  114.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
tecnici cosmetici presso l'Universita' degli studi dell'Aquila.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  fornire  una  completa  preparazione
teorico-pratica agli allievi per  l'esercizio  della  professione  di
tecnico cosmetologo.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico cosmetologo.
  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e non e' suscettibile di
abbreviazioni.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Ciasun  anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
venticinque   per   ciascun   anno   di   corso,  per  un  totale  di
settantacinque studenti.
  Art.   115.  -  Per  l'iscrizione  gli  aspiranti  dovranno  essere
sottoposti  ad  un  esame  medico  ed  a  un  esame  attitudinale  e'
psicodiagnostico   che   tiene  conto,  oltre  che  dell'esito  delle
eventuali prove previste dal  precedente  art.  105,  delle  seguenti
prove:
   1) test psicologico;
   2) prova scritta;
   3) colloquio.
  Per   l'attuazione   delle  attivita'  didattiche  programmate  dal
consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e  chirurgia.
  Art. 116. - Materie d'insegnamento:
 Primo anno di corso:
   1) anatomia ed istologia generale e della cute;
   2) microbiologia e microbiologia clinica (*);
   3) fisica (*);
   4) chimica, biochimica e biochimica clinica (*);
   5) chimica dei prodotti cosmetici.
 Secondo anno di corso:
   1) nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi;
   2) cosmetologia applicata;
   3) dermatologia estetica;
   4) fisioterapia dermatologica;
   5) farmacologia e tossicologia cosmetologica;
   6) etica medica;
   7) massoterapia;
   8) nozioni di patologia dermatologica.
  Terzo anno di corso:
   1) tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici;
   2) controllo di qualita', microbiologico e tossicologico;
   3) legislazione cosmetica;
   4) cosmetologia applicata, correttiva e decorativa;
   5) nozioni di dermatologia correttiva;
   6) nozioni di chirurgia estetica.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono tenuti altresi' a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Art.  117.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti laboratori/centri/ambulatori/Day Hospital:
   laboratorio di istopatologia cutanea;
   laboratorio analisi chimico-cliniche;
   laboratorio per ricerche micologiche;
   laboratorio per materiale fotografico;
   laboratorio di farmacologia;
   laboratorio di biologia;
   centro diagnosi e cura malattie allergiche;
   centro   malattie   disendocrine   e   dismetaboliche  d'interesse
dermatologico;
   ambulatorio di dermatologia;
   Day Hospital per PUVA terapia;
   Day Hospital per la piccola chirurgia dermatologica;
   Day Hospital di allergologia;
   Day Hospital di dermatologia cosmetologica.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo   di   esperienza   e   formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  118.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
                    Scuola diretta a fini speciali
                per tutela delle risorse territoriali
  Art.  119.  -  La  scuola diretta a fini speciali per "tutela delle
risorse territoriali" e' istituita presso l'Universita'  degli  studi
dell'Aquila.
  La  scuola  ha il compito di preparare del personale con competenze
nel settore della gestione dei sistemi  di  trattamento  di  scarichi
solidi, liquidi e gassosi provenienti da attivita' civili agricole ed
industriali.
  La scuola rilascia il diploma di esperto in tutela ambientale.
  Art. 120. - La scuola ha la durata di due anni.
  Il  primo anno comprende cinquecento ore di lezioni, e trecento ore
di esercitazioni di laboratorio o in campo.
  Il secondo anno comprende quattrocento ore di lezione e duecento di
laboratorio.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di venti iscritti  per  ciascun  anno  di
corso, per un totale di quaranta studenti.
  Art.  121.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di ingegneria, cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti  di
chimica, ingegneria chimica e materiali, energetica, ingegneria delle
strutture, delle acque e del terreno, urbanistica.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 122. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
  1› Anno:
  Introduzione dello studio dell'ambiente:
   1) matematica generale con elementi di programmazione;
   2) fisica generale;
   3) fondamenti di chimica;
   4) microbiologia e laboratorio biologico;
   5) laboratorio chimico ed ambientale;
   6) tecniche di campionamento e misura;
   7) fondamenti di urbanistica e pianificazione territoriale;
   8) igiene applicata e laboratorio;
   9) principi di economia.
  2› Anno:
   1) elementi di idraulica;
   2) elementi di termodinamica applicata;
   3) principi di ingegneria biochimica;
   4) chimica dei materiali inquinanti;
   5) impianti di trattamento e depurazione;
   6) inquinamento ambientale e processi di disinquinamento;
   7) energetica;
   8) esercizio degli impianti;
   9) legislazione ambientale.
  Art.  123. - Gli insegnamenti prevedono lezioni teoriche, attivita'
pratiche consistenti in  esercitazioni  sulla  materia  trattata  nel
corso ed in attivita' sperimentali.
  Gli insegnamenti sono organizzati in unita' semestrali.
  Art.  124.  -  E'  obbligatorio  lo  svolgimento di un tirocinio da
compiersi sotto la guida di un docente designato dal consiglio  della
scuola. Tale tirocinio consiste nella applicazione e sperimentazione,
delle nozioni e tecniche acquisite, alla tutela di risorse naturali o
alla  gestione  di  un  impianto di trattamento. Esso ha la durata di
almeno cento ore.
  La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria.
  Art.  125.  - Alla fine dell'anno accademico in cui si e' svolto il
tirocinio  il   diplomando   deve   sostenere   un   relativo   esame
teorico-pratico.
  Per  lo svolgimento degli esami si applicano le norme vigenti per i
corsi di laurea.
  Art.  126.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli  esami  prescritti  compresi  gli  esami  relativi  al
tirocinio.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un
elaborato finalizzato alla professionalita' specifica  e  predisposto
sotto  la  guida di un docente, assegnato almeno sei mesi prima della
data dell'esame.
     Scuola diretta a fini speciali in utilizzazione dell'energia
  Art.  127.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"Utilizzazione dell'energia" presso l'Universita' dell'Aquila.
  La  scuola  ha il compito di preparare personale con competenza nel
settore  dell'energia   fornendo   una   preparazione   culturale   e
professionale  di  livello  universitario  ad  operatori  dei settori
industriali e della pubblica amministrazione. La scuola si propone di
impartire   una   preparazione   teorico-pratica  per  indirizzare  i
diplomati all'uso appropriato dell'energia.
  La scuola rilascia il diploma in "utilizzazione dell'energia".
  Art. 128. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun  anno  prevede  quattrocento  ore  di  insegnamento  e  ore
duecento di attivita' pratiche giudate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinati  in  venti  per
ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.
  Art.   129.   -   Concorrono  alla  costituzione  della  scuola  il
dipartimento di energetica e di ingegneria elettrica  della  facolta'
di ingegneria cui afferiscono tutti gli insegnamenti.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  130.  - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali e
semestrali come per ciascuno indicato):
  1› Anno:
   1) elementi di matematica (annuale);
   2) elementi di fisica (annuale);
   3) elementi di geometria e disegno (annuale);
   4) chimica generale inorganica e organica (annuale);
   5) elementi di programmazione (annuale).
  2› Anno:
   6) termodinamica di base (semestrale);
   7) elementi di controllo e regolazione (semestrale);
   8) elementi di elettrotrecnica e misure elettriche (semestrale);
   9) elementi di macchine (annuale);
   10) elementi di misure termiche e meccaniche (semestrale);
   11) calcolo numerico applicato ai sistemi energetici (semestrale);
   12) tecnica del freddo (semestrale);
   13) economia e tecnica della gestione degli impianti (annuale);
   14) elettronica di potenza (semestrale).
  3› Anno:
   15) termotecnica applicata (annuale);
   16) generatore di vapore e forni industriali (semestrale);
   17)  progetti  di  impianti  di  riscaldamento,  condizionamento e
refrigerazione (annuale);
   18) diagnosi energetica degli impianti (semestrale);
   19)   complementi   di   regolazione  delle  macchine  e  impianti
(semestrale);
   20)   trasformazione,  trasporto,  distribuzione  e  utilizzazione
dell'energia elettrica (annuale);
   21)   smaltimento   dei   rifiuti   solidi,   liquidi   e  gassosi
(semestrale).
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art. 131. - L'attivita' pratica comporta:
   prove    grafiche,    esercitazioni    numeriche,    utilizzazione
dell'elaboratore elettronico,  misure  su  grandezze  caratterizzanti
fenomeni energetici, diagnosi energetiche per sistemi industriali.
  Art.  132.  -  Il  tirocinio  consiste  in  attivita' guidate da un
docente, orientate all'analisi in campo di sistemi energetici ai fini
della  caratterizzazione  dei  flussi di energia in gioco e alla loro
razionalizzazione ed ha durata di cinquanta ore.
  Art.  133.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria.
  Gli   esami   semestrali   ed  annuali  si  svolgono  mediante  una
discussione orale o scritta su argomenti inerenti il corso oggetto.
  Quello  di  tirocinio  pratico  consiste in una prova da effettuare
alla  fine  del  periodo  di  tirocinio  stesso   consistente   nella
discussione  di  una  relazione  tecnica  che  raccoglie ed elabora i
risultati connessi con le attivita' sviluppate durante il  tirocinio.
  Art. 134. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e nella
discussione di una tesi a contenuto tecnico elaborata sulla  base  di
un  argomento assegnato allo studente da uno dei professori del corpo
docente che assolve le funzioni di relatore del lavoro in oggetto.
      Scuola diretta a fini speciali in impianti biotecnologici
  Art.  135.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"impianti   biotecnologici"   presso   l'Universita'   degli    studi
dell'Aquila.
  La  scuola  ha  il compito di preparare personale tecnico altamente
qualificato nel settore specifico che, possa soddisfare  le  esigenze
di   quella   parte   dell'industria  mirata  alla  trasformazione  e
lavorazione delle produzioni primarie vegetali ed animali oggi in via
di   trasformazione   da   un  livello  tradizionale  ad  un  livello
caratterizzato   ad   un   elevato   contenuto   biotecnologico.   La
qualificazione  fornita  dalla  scuola  dovra'  essere orientata alla
creazione  di  una  reale  coscienza   tecnico-scientifica   che   si
materializzi  nella  formazione  di  tecnici in grado di progettare e
condurre impianti del settore.
  La  scuola  rilascia  il diploma di tecnico specialista in impianti
biotecnologici.
  Art.  136.  -  La  scuola  ha  la  durata di tre anni. Ciascun anno
prevede trecentosessanta ore di insegnamento  e  centottanta  ore  di
attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti  determinati  in  venticinque
per ciascun anno di corso e per un totale di settantacinque studenti.
  Art.  137.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di ingegneria cui afferiscono gli insegnamenti ed il dipartimento  di
chimica, ingegneria chimica e materiali.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  138.  - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o
semestrali come per ciascuno indicato):
  1› Anno:
   elementi di matematica (annuale);
   elementi di geometria e disegno (annuale);
   elementi di fisica (annuale);
   chimica generale organica e inorganica (annuale);
   analisi numerica e programmazione (semestrale);
   chimica biologica (semestrale).
  2› Anno:
   termodinamica applicata e fenomeni di trasporto (annuale);
   principi di ingegneria biochimica (annuale);
   processi biotecnologici industriali (annuale);
   processi di produzione di energia da biomasse (semestrale);
   elementi di meccanica applicata e macchine
(annuale);
   elementi di elettrotecnica ed impianti elettrici (annuale).
  3› Anno:
   impianti biotecnologici (annuale);
   progetto di impianti biotecnologici (annuale);
   tecnica delle fermentazioni industriali (annuale);
   misure e controllo di qualita' (annuale);
   tecniche di conservazioni (annuale);
   normativa del settore biotecnologico (semestrale).
  Il  consiglio  della  scuola individua con il manifesto degli studi
gli insegnamenti da attivare tra quelli indicati, con  un  minimo  di
quattro  ore  per anno e con il vincolo di soddisfare le ore previste
di didattica.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  139. - L'attivita' pratica comporta l'esecuzione assistita di
lavoro di simulazione con soluzione di problemi al calcolatore  e  la
partecipazione  alla  conduzione  di impianti di laboratorio e pilota
attinenti ai corsi specialistici impartiti dalla scuola.
  In particolare: apparecchiature di fermentazione, di estrazione, di
distillazione, di separazione con membrane ecc., con esecuzione delle
analisi  per  le  caratterizzazioni  delle  tipologie  e qualita' dei
prodotti e del livello inquinante dei sottoprodotti.
  Art.  140.  - Il tirocinio pratico, che si svolge sotto la guida di
un docente designato dalla scuola, consiste in un soggiorno di  circa
tre  mesi  (per  un  totale di quattrocentocinquanta ore) che ciascun
allievo, al termine dei corsi del terzo  anno,  trascorre  presso  un
impianto  industriale  del  settore,  all'uopo  convenzionato  con la
scuola.
  Al  termine  del periodo di tirocinio l'allievo sosterra' una prova
come specificato nel successivo art. 141.
  Art.  141.  -  La  frequenza  dei  corsi e del tirocinio pratico e'
obbligatoria.
  Gli   esami   semestrali   ed  annuali  si  svolgono  mediante  una
discussione orale su argomenti distinti inerenti il corso in oggetto.
  Quello  di  tirocinio pratico si compone di due prove da effettuare
alla fine del periodo di tirocinio stesso.
  La   prima  e'  costituita  da  una  prova  pratica  da  effettuare
utilizzando le strutture di cui la scuola dispone direttamente e  per
convenzione.
  La seconda della discussione di una relazione tecnica che raccoglie
ed elabora i risultati connessi con le attivita' sviluppate durane il
tirocinio.
  Art.  142.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione di una tesi a contenuto tecnico elaborata sulla  base  di
un  argomento assegnato allo studente da uno dei professori del corpo
docente che assolve le funzioni di relatore del lavoro in oggetto.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.  A  coloro  che  avranno   superato   l'esame   verra'
rilasciato   il   diploma   di   tecnico   specialista   in  impianti
biotecnologici.
              Scuola diretta a fini speciali per tecnici
           della riabilitazione psichiatrica e psicosociale
  Art.  143.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
tecnici  della  riabilitazione  psichiatrica  e  psicosociale  presso
l'Universita' degli studi dell'Aquila.
  La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento del diploma di
tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  di  tecnico della riabilitazione
pischiatrica e psicosociale.
  Art.  144.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun  anno  di corso preve quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque  per ciascun anno di corso per un totale di quindici studenti.
  Art. 145. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art. 146. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   struttura e funzioni del SN;
   psicologia;
   neurofisiopatologia;
   clinica psichiatrica;
   psicoterapia;
   teoria e tecnica dei test;
   riabilitazione psichiatrica;
   psichiatria sociale e transculturale.
 2› Anno:
   psicoterapia;
   neuropsichiatria;
   psicogeriatria;
   riabilitazione psichiatrica;
   psichiatria forense e legislazione psichiatrica.
  a) Indirizzo tecnico-riabilitativo:
   tecniche di riabilitazione psicomotoria;
   tecniche di terapia occupazionale;
   tecniche   di   rieducazione   dei   disturbi   del  linguaggio  e
dell'apprendimento.
  b) Indirizzo socio-psicoterapeutico:
   psicoterapia di gruppo;
   tecniche di psicoterapia espressiva;
   comunita' terapeutiche.
 3› Anno:
   tirocinio pratico ed esercitazioni.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  L'esame  relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione dei
testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio.
  Art.  147.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/
laboratori:
   1) corsia ed ambulatorio della clinica psichiatrica;
   2) servizi centro igiene mentale;
   3) laboratori della clinica psichiatrica;
   4) reparti dell'ospedale psichiatrico;
   5) servizio psichiatrico di diagnosi e cura;
   6)  laboratori  e  servizi riabilitativi della casa di cura "Villi
Pini".
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Il  tirocinio  si svolge sotto la guida di un docente designato dal
consiglio della scuola.
  La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico e' obbligatoria.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone  un  apposito  libretto di
formazione, che consenta allo studente, ed al  consiglio  stesso,  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere l'esame teorico-pratico annuale  su  ciascuna
materia di insegnamento e l'esame finale.
  Art.  148.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato gli esami prescritti e abbia ottenuto un giudizio favorevole
riguardo il tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
             Scuola diretta a fini speciali di dirigenti
                e docenti di scienze infermieristiche
  Art.  149.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali di
dirigenti e docenti di scienze infermieristiche presso  l'Universita'
degli studi dell'Aquila.
  La  scuola  ha  lo scopo di preparare personale dirigente e docente
per:
   a) le scuole infermieristiche di tutti i livelli;
   b)  i  servizi  ed  i  centri  di  assistenza  infermieristica del
Servizio  sanitario  nazionale,  ed  altre  istituzioni  pubbliche  e
private.
  La  scuola  rilascia  il  diploma di dirigente e docente di scienze
infermieristiche.
  Art.  150.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
   Ciascun  anno  di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
trenta per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.
  Art. 151. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia,  dipartimento  di  scienze  e  tecnologie  biomediche e di
biometria dell'Universita' degli studi dell'Aquila.
  Art.  152.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita'  alle  disposizioni  vigenti per l'ammissione ai corsi di
laurea che siano in possesso del diploma di infermiere  professionale
o vigilatrice d'infanzia.
  Art. 153. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
  Scienze infermieristiche:
   scienze infermieristiche;
   normativa etica e deontologia professionale.
  Scienze sanitarie:
   statistica sanitaria (*);
   igiene, epidemiologia e medicina preventiva (*);
   aggiornamenti di biologia e biochimica;
   aggiornamenti di patologia e fisiopatologia generale;
   aggiornamenti di farmacologia e principi di terapia e tossicologia
medica.
  Programmazione e ricerca:
   informatica medica e metodologia di indagini socio-epidemiologiche
(*);
   economica sanitaria.
  Scienze giuridiche ed umane:
   bioetica;
   psicologia  generale  ed  applicata delle scienze infermieristiche
(*);
   pedagogia  generale  ed applicata alle scienze infermieristiche ed
elementi di sociologia (*).
 2› Anno:
  Scienze infermieristiche:
   didattica speciale (metodiche didattiche nel sursing);
   organizzazione    dell'assistenza    infermieristica   (menagement
infermieristico);
   nursing (aggiornamenti);
   nursing speciale in pediatria.
  Scienze sanitarie:
   tecnica ed igiene ospedaliera sanitaria (*);
   aggiornamenti  di  medicina  interna compresa la geriatria e delle
specialita' mediche;
   aggiornamenti di pediatria;
   aggiornamenti   di   chirurgia   generale   e   delle  specialita'
chirurgiche.
  Programmazione e ricerca:
   programmazione e organizzazione dei servizi
sanitari (*).
  Scienze giuridiche ed umane:
   principi di diritto amministrativo e di diritto sanitario (*).
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio.
  Art.  154.  - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza
nei reparti di perdiatria, chirurgia generale e medicina interna, nei
laboratori  di  statistica  sanitaria,  biologia, biochimica, igiene,
farmacologia.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone  un  apposito  libretto di
formazione, che consente allo studente, ed al  consiglio  stesso,  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  155.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo il tirocinio professionale.
  L'esame  di diploma e' tenuto davanti ad una commissione presieduta
dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
                    Scuola diretta a fini speciali
               per tecnici di anestesia e rianimazione
  Art.  156.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
tecnici di anestesia e rianimazione presso l'Universita' degli  studi
dell'Aquila.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di preparare tecnici all'esercizio della
professione di tecnico di  anestesia  e  rianimazione,  sia  mediante
l'inserimento  teorico  di  discipline  di base e specialistiche, sia
attraverso lezioni, esercitazioni e tirocini professionali.
  Art.  157.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
   Ciascun  anno  di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e
di  attivita'  pratiche  guidate  (tirocinio  professionale),  queste
ultime per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in  otto
per ciascun anno di corso, per un totale di sedici studenti.
  Art. 158. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  ed  i  dipartimenti  di  discipline  chirurgiche, medicina
interna e sanita' pubblica, scienze  e  tecnologie  biomediche  e  di
biometria.
  Art. 159. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
  anatomia umana (*);
  fisiologia umana (*);
  farmacologia (*);
   anestesiologia;
  nozioni di tecniche biomediche (*);
   tecniche manageriali di un servizio di anestesia e rianimazione;
  nozioni di medicina legale (*);
   tecniche assistenziali di anestesia e rianimazione.
 2› Anno:
   rianimazione;
   tecniche chirurgiche;
   tecnologia per strumentazione di anestesia e rianimazione;
   igiene e tecnica ospedaliera applicata;
  legislazione sanitaria applicata (*);
   dietologia applicata;
   tecniche assistenziali di anestesia e rianimazione.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette ai fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il biennio.
  Art.  160.  - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza
nei reparti di rianimazione, nelle sale operatorie, negli  ambulatori
di anestesia e terapia del dolore e nei laboratori di ricerca.
  La  frequenza,  per  complessive  quattrocento  ore  annue  avviene
secondo delibera del consiglio della scuola, tale  da  assicurare  ad
ogni  studente  un  adeguato  periodo  di  esperienza e di formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  la  facolta'  di ripetere il tirocinio in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  161.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del diploma,  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
                    Scuola diretta a fini speciali
              per ortottisti assistenti di oftalmologia
  Art.  162.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
ortottisti-assistenti  di  oftalmologia  presso  l'Universita'  degli
studi dell'Aquila.
  La   scuola   ha   lo  scopo  di  dare  una  preparazione  completa
teorico-pratica istruendo gli allievi sui  problemi  della  motilita'
binoculare,  del  trattamento  pre  e  post-operatorio  dei  pazienti
strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione
e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.
  La   scuola   rilascia   il  diploma  di  ortottista-assistente  di
oftalmologia.
  Art.  163.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
   Ciascun  anno  di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e
di  attivita'  pratiche  guidate  (tirocinio  professionale),  queste
ultime per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
quattro per ciascun anno di corso per un totale di dodici studenti.
  Art. 164. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  dell'Universita' degli studi dell'Aquila ed i dipartimenti
di: discipline chirurgiche, scienze e tecnologie biomediche, medicina
interna e sanita' pubblica, fisica.
  Art. 165. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
   fisiologia  dell'occhio,  della  motilita'  oculare  della visione
binoculare;
   ottica fisica e fisiopatologica;
   ortottica;
   psicologia infantile.
 2› Anno:
   elementi di patologia oculare;
   elementi di neuroftalmologia;
   nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
   ortottica.
 3› Anno:
   tecniche  semeiologiche  dell'apparato  visivo  (esame refrazione,
contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
   tecniche   semeiologiche   ed  elettrofisiologiche  (tonometria  e
tonografia,   ERG,    EOG,    EMG,    ecografia,    retinografia    e
fluoroangiografia);
   ortottica;
   nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'eta' infantile;
   nozioni di medicina legale (*).
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  L'esame  relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione dei
testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio.
  Art.  166.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti divisioni/centri/ambulatori:
   divisione oculistica ospedale S. Salvatore;
   centro di oftalmologia ospedale S. Salvatore;
   ambulatorio oculistico ospedale Coppito.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il  tirocinio  si svolge sotto la guida di un docente designato dal
consiglio della scuola.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente, ed al  consiglio  stesso,  il
controllo  dell'attivita'  svolta'  e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  167.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo il tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
         Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali
  Art.   168.   -  E'  istituita  presso  l'Universita'  degli  studi
dell'Aquila  una  scuola  diretta  a  fini  speciali  per  assistenti
sociali.  La scuola rilascia il diploma di assistente sociale, titolo
abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.
  Art.  169. - La direzione della scuola viene indicata nel manifesto
annuale degli studi.
  Art.  170.  - La scuola ha il compito di preparare personale con le
competenze professionali di assistente sociale di cui all'art. 2  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.
  Art.  171.  -  La  durata  del  corso  e'  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazione.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinato in cinquanta  per
ciascun anno di corso per un totale di centocinquanta studenti.
  Art.  172. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
medicina e chirurgia.
  Art.  173.  -  Le  discipline  obbligatorie  della  scuola  sono le
seguenti:
  1) discipline professionali, caratterizzanti la scuola:
   principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);
   metodi e tecniche del servizio sociale I;
   metodi e tecniche del servizio sociale II;
   metodi e tecniche del servizio sociale III;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
   ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al
termine del biennio);
   politica dei servizi sociali (annuale).
  Totale esami del gruppo: 8.
  2) Discipline di base:
   diritto  privato,  con particolare riguardo al diritto di famiglia
(annuale);
   diritto  pubblico,  con  particolare  riguardo  all'organizzazione
della pubblica amministrazione (annuale);
   psicologia e sociologia della devianza (annuale);
   istituzioni di sociologia (annuale);
   medicina sociale e igiene (annuale);
   politica e legislazione sociale (annuale);
   psicologia   dello   sviluppo,   con  elementi  di  psicopatologia
(biennale con unico esame al termine del biennio).
  Totale esami del gruppo: 7.
  Totale esami discipline obbligatorie: 15.
  Le  discipline  obbligatorie  sono  cosi'  ripartite negli anni del
corso:
  Discipline obbligatorie del primo anno:
   principi e fondamenti del servizio sociale;
   metodi e tecniche del servizio sociale I;
   diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
   diritto  pubblico,  con  particolare  riguardo  all'organizzazione
della pubblica amministrazione;
   medicina sociale ed igiene;
   psicologia  dello  sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo
anno).
  Discipline obbligatorie del secondo anno:
   metodi e tecniche del servizio sociale II;
   programmazione,  amministrazione  ed  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
   psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo
anno);
   istituzioni di sociologia;
   ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);
   politica e legislazione sociale.
  Discipline obbligatorie del terzo anno:
   metodi e tecniche del servizio sociale III;
   ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
   politica dei servizi sociali;
   psicologia e sociologia della devianza.
  Tutte  le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non
possono essere mutuate.
  Le discipline opzionali sono le seguenti:
   antropologia culturale;
   diritto penale;
   diritto penitenziario;
   economia politica;
   igiene mentale e psichiatria;
   psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
   psicologia sociale;
   sociologia della famiglia;
   statistica sociale;
   storia delle istituzioni politiche.
  La  scuola offre almeno quattro discipline opzionali, e lo studente
ne dovra' scegliere almeno tre. Non  sono  ammesse  abbreviazioni  di
corso.
  Art. 174. - Le propedeuticita' sono le seguenti:
   non  si  puo'  essere ammessi a sostenere gli esami di "politica e
legislazione sociale" se non si sono superati gli esami  di  "diritto
privato",  con  particolare  riguardo  al  "diritto di famiglia" e di
"diritto pubblico", con particolare riguardo all'organizzazione della
pubblica  amministrazione;  non  si  puo'  essere ammessi a sostenere
l'esame di "psicologia e sociologia della devianza", se non  si  sono
superati  gli  esami  di  "psicologia dello sviluppo, con elementi di
psicopatologia" e di "istituzioni di sociologia"; non si puo'  essere
ammessi a frequentare il tirocinio pratico del secondo anno se non si
sono superati gli  esami  di  "principi  e  fondamenti  del  servizio
sociale" e di "metodi e tecniche del servizio sociale I".
  Art.   175.  -  L'attivita'  pratica  comporta  lo  svolgimento  di
esercitazioni nell'ambito delle discipline professionali.
  Il  tirocinio  pratico  si  svolge  di  norma  sotta la guida di un
docente di materia professionale per almeno due anni e per un  minimo
di  due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo
complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente  si
esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti
convenzionati.
  Lo  studente  ha  la  facolta' di ripetere il tirocinio, in caso di
valutazione negativa. La frequenza alle lezioni e  la  partecipazione
al tirocinio sono obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto.
  Art.  176. - Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10  marzo  1982,  n.  162,  le  attivita'
svolte   dagli  allievi  in  strutture  di  servizio  sociale,  anche
all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla  legge  9  febbraio
1979,  n.  38,  in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della  scuola,
ai  fini  della  frequenza  e  delle  attivita' pratiche, quando tali
attivita' siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.
  Art.  177.  -  Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti
norme universitarie.
  Art. 178. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove
abbia  frequentato  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti  fondamentali  ed in almeno tre insegnamenti opzionali e
tenuto conto del tirocinio pratico.
  L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita
secondo le vigenti norme universitarie consiste nella discussione  di
una    dissertazione    scritta    su    un   argomento   di   natura
teorico-applicativa assegnato almeno tre mesi prima.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   L'Aquila, addi' 24 luglio 1989
                                                  Il rettore: SCHIPPA