DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1989
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.(GU n.230 del 2-10-1989)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 741, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' di Genova e' aggiunta la scuola per assistenti sociali. Dopo l'art. 580 e' aggiunta la normativa specifica della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, con la relativa articolazione, come di seguito riportato. Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali Art. 1. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Universita' di Genova. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze professionali nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali in favore di persone singole, di gruppi o di comunita' per prevenire e risolvere situazioni di bisogno. La scuola rilascia il diploma di assistente sociale. Art. 2. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede trecentocinquanta ore di insegnamento. Per il tirocinio pratico sono previste cinquecento ore nel triennio. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti. Art. 3. - Concorrono alla costituzione della scuola le seguenti facolta' cui afferiscono gli insegnamenti: magistero, giurisprudenza, medicina e chirurgia, scienze politiche e il centro interdipartimentale per la ricerca didattica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 4. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: * Principi e fondamenti del servizio sociale (annuale); * Metodi e tecniche del servizio sociale I; ** Diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale); ** Diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale); ** Medicina sociale e igiene (annuale); ** Psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia primo anno (biennale con unico esame al termine del biennio). 2 Anno: * Metodi e tecniche del servizio sociale II; ** Programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; ** Psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno) (esame finale unico); ** Istituzioni di sociologia (annuale); * Ricerca applicata al servizio sociale (primo anno) (biennale con unico esame al termine del biennio); ** Politica e legislazione sociale (annuale). 3 Anno: * Metodi e tecniche del servizio sociale III; * Ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno) (esame finale unico); * Programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; * Politica dei servizi sociali (annuale); Psicologia e sociologia della devianza (annuale). Le discipline contrassegnate con un asterisco sono discipline professionali caratterizzanti la scuola - Totale esami del gruppo: otto. Le discipline contrassegnate con due asterischi sono discipline di base - Totale esami del gruppo: sette. Totale esami discipline obbligatorie: quindici. Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non possono essere mutuate. Lo studente deve inoltre seguire, uno per ciascun anno di corso almeno tre insegnamenti opzionali scelti tra almeno quattro insegnamenti o impartiti presso la scuola o tra quelli per i quali il Consiglio della scuola abbia deliberato la possibilita' di mutazione. Sono insegnamenti opzionali: 1) antropologia culturale; 2) diritto penale; 3) diritto penitenziario; 4) economia politica; 5) igiene mentale e psichiatria; 6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni; 7) psicologia sociale; 8) sociologia della famiglia; 9) statistica sociale; 10) storia delle istituzioni politiche. Le propedeuticita' sono le seguenti: non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di "politica e legislazione sociale" se non si sono superati gli esami di "diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia" e di "diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione"; non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e sociologia della devianza" se non si sono superati gli esami di "psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia" e di "istituzioni di sociologia"; non si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di "principi e fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio sociale I". Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 5. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni afferenti ai corsi di: metodi e tecniche del servizio sociale (I, II, III); ricerca applicata al servizio sociale (I, II); programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali (I, II). Art. 6. - Il tirocinio pratico si svolge sotto la guida di un docente di materia professionale designato dal consiglio della scuola, consiste in attivita' svolte dagli studenti in strutture di servizio sociale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti eventualmente convenzionati. Lo studente ha la facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria per almeno due terzi dell'orario previsto. Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie. Gli esami di tirocinio pratico consistono in una relazione dettagliata dell'attivita' professionale svolta e documentata. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche, quando tali attivita' siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola. Art. 7. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico. L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima. Per quanto non previsto specificatamente dal presente statuto si fa riferimento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1989 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1989 Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 66