UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DECRETO 18 luglio 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.231 del 3-10-1989)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2170,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n.
234, con il quale e' stata modificata la tabella XXV dell'ordinamento
didattico   universitario   relativa   al   corso  di  studi  per  il
conseguimento della laurea in scienze biologiche;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'art. 17  del  testo  unico  31
agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168  con  la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  ed  in  particolare  l'art.  16, comma 1, relativo alle
modifiche di statuto;
  Viste  le  deliberazioni  del  consiglio  della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali in data 7 marzo 1988  e  21  dicembre
1988;  del  consiglio  di amministrazione in data 23 maggio 1988 e 16
maggio 1989; del senato accademico in data 1› giugno 1988 e 6  aprile
1989  che  hanno  approvato  la  modifica  di statuto per il corso di
laurea in scienze biologiche;
  Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale in data 17
febbraio 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                            Articolo unico
  All'art.  2,  nell'elenco  delle lauree che si conseguono presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e  naturali  la  durata  del
corso  per  il  conseguimento  della  laurea in scienze biologiche e'
modificata in cinque anni.
  L'art. 103 dello statuto e' soppresso e cosi' sostituito:
  Art. 103. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali,
conferisce dopo un corso di studi della durata  di  quattro  anni  le
seguenti lauree:
   in matematica;
   in fisica;
   in scienze naturali;
   in astronomia;
   in scienze geologiche;
   in scienze dell'informazione,
e  dopo  un corso di studi per la durata di cinque anni, le lauree in
chimica, in scienze biologiche e in scienze ambientali.
  a)  Laurea in chimica. Il quinquennio di studi per il conseguimento
di questa laurea e' diviso in un biennio di studi propedeutici  e  in
un triennio di studi di applicazione.
  Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge.
  b)  Laurea  in  scienze  biologiche. Il quinquennio di studi per il
conseguimento di questa laurea e' diviso  in  un  triennio  di  studi
propedeutici e in un biennio di studi di applicazione.
  Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge.
  Dopo  l'art.  115, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti l'intitolazione del corso di
laurea  in  scienze  biologiche e l'articolo relativo all'ordinamento
degli studi del corso di laurea medesimo come di seguito riportato:
  f) Laurea in scienze biologiche.
  Art.  116.  - Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata
di cinque anni ed e' suddiviso in un triennio comune e in un  biennio
di applicazione articolato per indirizzi.
  Il  numero  di  esami e' non meno di ventisei. Nel caso di esami di
profitto contestuali, che accorpino piu'  insegnamenti  dello  stesso
anno  accademico,  il  preside costituisce le commissioni di profitto
utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo  le  norme  dettate
dall'art.  160  del  testo  unico  sull'istruzione  superiore  (regio
decreto 31 agosto 1933, n.  1592)  e  dell'art.  42  del  regolamento
studenti (regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269).
  I  corsi  di  insegnamento  possono  essere  organizzati  in moduli
semestrali. Il totale delle ore d'insegnamento  e'  di  milleseicento
per  il  triennio  e  di  cinquecento  per  il  biennio.  I  corsi di
insegnamento annuale comportano  non  meno  di  novanta  ore,  quelli
semestali  non  meno  di  quarantacinque ore. Nel computo orario sono
comprese lezioni, esercitazioni e  sperimentazioni  a  seconda  della
natura dei corsi.
  Sono corsi fondamentali del triennio i seguenti:
    1) istituzioni di matematiche;
    2) metodi matematici e statistici (a);
    3) fisica;
    4) laboratorio di fisica (b);
    5) chimica generale e inorganica;
    6) chimica organica;
    7) chimica fisica;
    8) laboratorio di chimica (c);
    9) citologia e istologia (d);
   10) chimica biologica;
   11) fisiologia generale;
   12) genetica;
   13) zoologia;
   14) anatomia comparata (e);
   15) botanica;
   16) fisiologia vegetale;
   17) microbiologia generale;
   18) ecologia;
   19) biologia molecolare.
  I  consigli  di  corso  di  laurea  e  facolta'  per  le rispettive
competenze  nell'ambito  delle  milleseicento  ore  previste  per  il
triennio  propedeutico organizzano didattica applicata secondo moduli
didattici programmati.
  Tutti  gli  studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni
consecutivi del triennio  propedeutico  un  laboratorio  di  biologia
sperimentale  di  settantacinque ore per anno nel quale dovra' essere
elemento preminente la  partecipazione  attiva  degli  studenti  agli
esperimenti. Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti
di competenza, dai docenti  di  discipline  biologiche  del  triennio
nonche'  da  eventuali  altri  docenti, secondo modalita' fissate dal
consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra  i
docenti,  avvalendosi  anche  delle vigenti disposizioni di legge, un
coordinatore  per  ciascun   corso   di   laboratorio   di   biologia
sperimentale.  Al  termine  di ciascun corso annuale lo studente deve
superare un colloquio con giudizio di merito sull'attivita' svolta, a
cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri
due docenti. Gli studenti devono inoltre  superare  un  colloquio  di
lingua  inglese,  basato  sulla  traduzione  di  un brano di un'opera
scientifica di argomento biologico.
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    (a)  Compresi  modelli  matematici  ed  elementi  di probabilita'
applicati alla biologia.
    (b) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
    (c)   Comprende  parti  inorganiche,  organiche,  strumentali  ed
analitiche.
    (d)   Comprende   argomenti  riguardanti  le  cellule  animali  e
vegetali.
    (e) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.
  Gli  esami  di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale
ed inorganica  sono  propedeutici  agli  esami  del  secondo  anno  e
successivi.
  L'iscrizione  al  biennio per l'indirizzo prescelto e' condizionata
al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica,
laboratorio  di  fisica,  laboratorio  di  chimica, di sette esami di
discipline biologiche, di due colloqui del  laboratorio  di  biologia
sperimentale e del colloquio di lingua inglese.
  Gli  indirizzi  del  biennio  e i relativi corsi obbligatori sono i
seguenti:
  A) Indirizzo morfologico-funzionale:
   antropologia;
   botanica II;
   fisiologia generale II;
   zoologia II.
  B) Indirizzo biologico-ecologico:
   botanica II;
   ecologia applicata;
   igiene;
   zoologia II.
  C) Indirizzo biomolecolare:
   biologia molecolare II;
   chimica biologica II;
   genetica II;
   metodologia biochimica.
  D) Indirizzo fisiopatologico:
   anatomia umana;
   farmacologia;
   igiene;
   fisiologia generale II;
   patologia generale.
  Ogni  indirizzo  comprende non meno di sette corsi per un totale di
cinquecento ore.
  La  tesi  di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e
deve portare un contributo originale. A tal fine e'  obbligatoria  la
frequenza  per  non  meno  di  un  anno  solare presso un laboratorio
scientifico sotto la responsabilita' del relatore. Per essere ammesso
all'esame  di  laurea,  lo  studente  deve  avere seguito non meno di
ventisei corsi per  un  totale  di  duemilacento  ore  e  superato  i
relativi   esami,   i   due   colloqui  di  laboratorio  di  biologia
sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il  titolo di laureato in scienze
biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato  al  laureato,
fara' menzione dell'indirizzo seguito.
  Elenco dei complementari:
   1) algologia;
   2) analisi biochimico-cliniche;
   3) anatomia vegetale;
   4) antropometria;
   5) biochimica comparata;
   6) biochimica fisica;
   7) biochimica industriale;
   8) biochimica macromolecolare;
   9) biochimica vegetale;
   10) biocristallografia;
   11) biofisica;
   12) biologia cellulare;
   13) biologia della pesca ed acquacoltura;
   14) biologia delle popolazioni umane;
   15) biologia dello sviluppo;
   16) biologia marina;
   17) biologia umana;
   18) biometria;
   19) botanica sistematica;
   20) calcolo numerico e programmazione;
   21) chimica analitica;
   22) chimica analitica strumentale;
   23) chimica degli alimenti;
   24) chimica dell'ambiente;
   25) chimica delle sostanze organiche naturali;
   26) citochimica ed istochimica;
   27) citogenetica;
   28) citologia animale;
   29) citologia vegetale;
   30) conservazione della natura e delle sue risorse;
   31) didattica naturalistica e biologica;
   32) ecofisiologia vegetale;
   33) ecologia animale;
   34) ecologia preistorica;
   35) ecologia umana;
   36) ecologia vegetale;
   37) elettrofisiologia;
   38) embriologia comparata;
   39) embriologia e morfologia sperimentale;
   40) entomologia;
   41) enzimologia;
   42) etologia;
   43) evoluzione biologica;
   44) farmacologia cellulare;
   45) farmacologia molecolare;
   46) fisiologia cellulare;
   47) fisiologia comparata;
   48) fotobiologia;
   49) genetica dei microrganismi;
   50) genetica delle popolazioni;
   51) genetica molecolare;
   52) genetica quantitativa;
   53) genetica umana;
   54) genetica vegetale;
   55) geobotanica;
   56) idrobiologia e pescicolture;
   57) igiene ambientale;
   58) igiene degli alimenti;
   59) immunologia;
   60) ingegneria genetica;
   61) laboratorio di biologia molecolare;
   62) laboratorio di ecologia;
   63) laboratorio di metodologie botaniche;
   64) laboratorio di metodologie farmacologiche;
   65) laboratorio di metodologie fisiologiche;
   66) laboratorio di metodologie genetiche;
   67) laboratorio di metodologie zoologiche;
   68) laboratorio di microbiologia e serologia;
   69) laboratorio di patologia generale;
   70) metodi fisici della biologia;
   71) metodi per il trattamento della informazione;
   72) micologia;
   73) microbiologia ambientale;
   74) microbiologia applicata;
   75) microbiologia industriale;
   76) mutagenesi ambientale;
   77) neurobiologia;
   78) neurobiologia comparata;
   79) oceanografia;
   80) paleobotanica;
   81) paleontologia umana e paletnologia;
   82) palinologia;
   83) parassitologia;
   84) patologia cellulare;
   85) patologia molecolare;
   86) patologia vegetale;
   87) planctologia;
   88) primatologia;
   89) protozoologia;
   90) psicobiologia;
   91) radiobiologia;
   92) scienza dell'alimentazione;
   93) storia della biologia;
   94) tossicologia;
   95) virologia;
   96) zoocolture;
   97) zoogeografia;
   98) zoologia applicata;
   99) zoologia dei vertebrati;
  100) zoologia sistematica.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  a  norma  di  legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Bologna, addi' 18 luglio 1989
                                           Il rettore: ROVERSI MONACO