UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO 28 luglio 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.235 del 7-10-1989)

                              IL RETTORE
  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  parere favorevole del Consiglio universitario nazionale
in data 20 aprile 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  I vigenti articoli dal 694 al 700 compresi, relativi alla scuola di
perfezionamento  in  genetica  che  si   trasforma   in   scuola   di
specializzazione  in  genetica  applicata  afferente alla facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali, sono soppressi e sostituiti,
con  il  conseguente  scorrimento  della  numerazione  degli articoli
successivi, dagli articoli sottoelencati:
           Scuola di specializzazione in genetica applicata
  Art.  694. - E' istituita la scuola di specializzazione in genetica
applicata presso l'Universita' degli studi di Pavia.
  La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica
di specialisti operanti nel campo della attivita' di  laboratorio  in
genetica  e  citogenetica  nonche' nel campo del controllo genetico e
del   miglioramento   di   organismi   animali,   vegetali   e    dei
microorganismi.
  Attesa  la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto
precisato dal successivo art.  697,  e  le  diverse  professionalita'
conseguibili  al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della
genetica  applicata,  la  scuola  si  articola  negli  indirizzi   di
citogenetica e genetica molecolare e di biologia applicata.
  La  scuola  rilascia i titoli di specialista in genetica applicata,
indirizzo di  citogenetica  e  genetica  molecolare  o  indirizzo  in
biologia applicata.
  Art. 695. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Dopo  gli  anni  comuni  lo specializzando all'atto dell'iscrizione
all'anno di corso nel  quale  dovra'  essere  frequentato  uno  degli
indirizzi attivati dovra' indicare l'indirizzo prescelto.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
dodici  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale  di trentasei
specializzandi.
  Art. 696. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvede  la   facolta'   di   scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pavia.
  Art.  697.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in  medicina  e  chirurgia,  medicina  veterinaria,  scienze
agrarie,  scienze  biologiche, scienze delle preparazioni alimentari,
scienze  della  produzione  animale,  scienze  naturali,   o   titoli
equipollenti,  ai  sensi  dell'art. 332 del testo unico del 31 agosto
1933, n. 1592, conseguibili presso universita' estere.
  Art.  698.  -  La  scuola  comprende  cinque aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) propedeutica;
    b) genetica e biologia molecolare;
    c) genetica speciale;
    d) genetica molecolare;
    e) genetica applicata.
  Art.  699.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Propedeutica:
   statistica e biometria;
   informatica e gestione dati.
   b) Genetica e biologia molecolare:
   biologia cellulare;
   genetica fondamentale;
   principi e metodi di analisi genetica formale;
   genetica molecolare;
   biologia molecolare;
   citogenetica.
   c) Genetica speciale:
   genetica di popolazioni;
   genetica dello sviluppo;
   genetica vegetale;
   genetica dei microorganismi;
   mutagenesi;
   genetica umana.
   d) Genetica molecolare:
   immunogenetica;
   patologia molecolare;
   metodi di ingegneria genetica.
   e) Genetica applicata:
   metodi di miglioramento genetico;
   metodi di ingegneria genetica applicata;
   fisiologia vegetale applicata;
   fisiologia microbica applicata;
   metodi di lotta biologica.
  Art.  700. - L'attivita' didattica comprende ogni anno quattrocento
ore di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa
e'  organizzata dal consiglio della scuola in una attivita' didattica
teorico-pratica comune per tutti gli studenti (duecento ore  come  di
seguito   ripartite)   ed   in   una  attivita'  didattica  elettiva,
prevalentemente  di  carattere   tecnico-applicativo   di   ulteriori
duecento    ore,    rivolta    all'approfondimento   del   curriculum
corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte  ore
elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
  1› Anno
   Propedeutica (ore 50):
    statistica e biometria;
    informatica e gestione dati.
   Genetica e biologia molecolare (ore 150):
    biologia cellulare;
    genetica fondamentale;
    genetica molecolare;
    citogenetica I;
    biologia molecolare I.
  Monte ore elettivo: ore 200.
  2› Anno
   Genetica e biologia molecolare (ore 50):
    principi e metodi di analisi genetica formale.
   Genetica speciale (ore 100):
    genetica di popolazioni;
    genetica vegetale;
    genetica dei microorganismi;
    mutagenesi.
   Genetica molecolare (ore 50):
    metodi di ingegneria genetica.
  Monte ore elettivo: ore 200.
  3› Anno - Indirizzo in citogenetica e genetica molecolare:
   Genetica e biologia molecolare (ore 60):
    citogenetica II;
    biologia molecolare II.
   Genetica speciale (ore 80):
    genetica dello sviluppo;
    genetica umana.
   Genetica molecolare (ore 60):
    immunogenetica;
    patologia molecolare.
  Monte ore elettivo: ore 200.
  3› Anno - Indirizzo in biologia applicata:
   Genetica applicata (ore 200):
    metodi di miglioramento genetico;
    fisiologia vegetale applicata;
    fisiologia microbica applicata;
    metodi di lotta biologica;
    metodi di ingegneria genetica applicata.
  Monte ore elettivo: ore 200.
  Art.  701.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
di un laboratorio di ricerca.
  La  frequenza  nelle  varie  aree  per complessive quattrocento ore
annue, compreso il monte ore elettivo di duecento ore annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartisce annualmente il
monte ore elettivo.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione, svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extra universitari.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il controllo dell'attivita' svolta e della acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  702.  - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si
fa riferimento alle norme generali delle scuole di  specializzazione.
Norme transitorie.
  A  partire  dall'anno  accademico  in  cui  avra'  applicazione  il
presente statuto si avra' annualmente l'attivazione progressiva della
scuola  secondo  il  nuovo  ordinamento  e,  corrispondentemente,  la
disattivazione  progressiva   della   scuola   secondo   il   vecchio
ordinamento.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Pavia, addi' 28 luglio 1989
                                                   Il rettore: SCHMID