Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.235 del 7-10-1989)
IL RETTORE Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1989, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la delibera del consiglio della facolta' di architettura del 17 febbraio 1989; Vista la delibera del senato accademico del 18 aprile 1989; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 aprile 1989; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 giugno 1989 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in "restauro dei monumenti"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Milano e' modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 38 a 59 del titolo IV concernenti le scuole di specializzazione, assumono la nuova numerazione progressiva da 39 a 60. L'art. 39 e' soppresso e sostituito come appresso indicato; viene inserito il nuovo art. 61 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in restauro dei monumenti: TITOLO IV SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Normativa generale Art. 39. - Presso il Politecnico di Milano sono istituite le seguenti scuole di specializzazione: 1) scienza dei polimeri "Giulio Natta" (facolta' di ingegneria); 2) sintesi chimica "Adolfo Quilico" (facolta' di ingegneria); 3) modellazione e simulazione dei processi chimici (facolta' di ingegneria); 4) scienza e tecnologia dei materiali (facolta' di ingegneria); 5) costruzioni in cemento armato "Fratelli Pesenti" (facolta' di ingegneria); 6) calcolo delle strutture (facolta' di ingegneria); 7) ingegneria clinica (facolta' di ingegneria); 8) restauro dei monumenti (facolta' di architettura). Le scuole sono articolate in indirizzi secondo quanto eventualmente specificato per ogni singola scuola. Art. 61. (Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti). 1) E' istituita la scuola di specializzazione in restauro dei monumenti presso il Politecnico di Milano. La scuola rilascia il titolo di "specialista in restauro dei monumenti". La scuola ha lo scopo di conferire una specifica preparazione in campo critico, storico-artistico, tecnico e professionale, integrativa di quella universitaria e di far conseguire una piu' vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per la tutela, la conservazione ed il restauro dei beni architettonici e ambientali. 2) La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare fino ad un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi. 3) Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di architettura del Politecnico di Milano e il dipartimento di conservazione delle risorse architettoniche e ambientali. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. 4) Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura e in ingegneria civile. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei due commi precedenti. 5) Le materie di insegnamento che lo specializzando e' tenuto a seguire sono complessivamente quindici, di cui undici fondamentali: Al primo anno: 1) istituzioni di storiografia architettonica (metodologie analitiche e critiche); 2) storia del restauro e principi generali della conservazione; 3) storia delle scienze e delle tecniche costruttive; 4) tecnologia e patologia dei materiali; 5) tecniche di rilevamento (con elementi di topografia e fotogrammetria); 6) legislazione dei beni culturali e diritto urbanistico. Al secondo anno: 7) tecniche di consolidamento (diagnostica ed interventi strutturali); 8) tecniche economiche applicate ai beni culturali; 9) tecniche del cantiere di conservazione; 10) pianificazione urbanistica delle aree di conservazione (archeologia, architettonica, ambientale); 11) progettazione del restauro architettonico (per l'utilizzazione degli antichi edifici). Gli insegnamenti opzionali sono da scegliere nel seguente elenco di corsi: 1) storia della citta' e del territorio; 2) storia delle culture architettoniche; 3) analisi dei caratteri architettonici; 4) analisi dei caratteri paesistici; 5) storia dell'urbanistica; 6) storia delle tecniche artistiche; 7) metodologia della ricerca storica; 8) storia della critica e della storiografia architettonica; 9) impianti tecnici per l'utilizzazione degli antichi edifici; 10) tecnica delle analisi non distruttive; 11) tecniche di controllo ambientale; 12) chimica della conservazione; 13) fisica della conservazione; 14) petrografia; 15) metodi di catalogazione dei beni culturali, architettonici ed ambientali; 16) elementi di informatica e automazione della catalogazione dei beni culturali; 17) estimo e contabilita' dei lavori; 18) organizzazione del cantiere edilizio per la conservazione; 19) archeometria e metrologia antica; 20) principi di normalizzazione grafica per la conservazione; 21) elementi di conservazione dei beni storico-artistici; 22) fotogrammetria aerea e terrestre; 23) tecnologie delle strutture edilizie; 24) museografia; 25) elementi di analisi e conservazione dei giardini storici. 6) Il consiglio della scuola stabilira' la partecipazione, guidata da docenti appositamente designati, a campagne di rilievo o ad un cantiere di restauro attribuiti alla scuola e da essa gestiti attraverso convenzione con il Ministero per i beni culturali o con regioni ed enti locali; qualora la convenzione non sia stipulata, il consiglio della scuola individuera' altre attivita' pratiche corrispondenti. Sempre il consiglio della scuola potra' sostituire parte di queste attivita' con soggiorni all'estero presso strutture qualificate nel settore. Le attivita' pratiche guidate, con obbligo di frequenza, di cui all'art. 2, riguardano: 1) esercitazioni sui materiali edilizi, mediante sopralluoghi guidati in sito ed in laboratorio; 2) esercitazioni di controllo delle condizioni statiche mediante sopralluoghi guidati in sito ed in laboratorio; 3) studio e analisi delle consistenze monumentali e ambientali mediante: a) esercitazioni metodologiche relative alla ricerca d'archivio ed a quella storico-bibliografica; b) esercitazione di rilievo architettonico e di restituzione grafica; 4) saggio di scavo archeologico; 5) progettazione di interventi di conservazione e di restauro; 6) esercitazioni di estimo e contabilita' dei lavori; 7) esercitazioni di progettazione urbanistica in aree di conservazioni mediante laboratori e seminari su centri antichi di piccola e media dimensione, su zone storiche di aree metropolitane, su parchi e risorse naturali. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare, con il consiglio della scuola, l'attivita' sperimentale che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio stesso. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche, il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di una idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta all'estero, in laboratori universitari o extra universitari. 7) L'universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982. 8) Come previsto dall'art. 3 della normativa generale, "il bando di concorso di ammissione alla scuola indichera' eventuali modalita' diverse, come le prove attraverso risposta e quesiti multipli, e i programmi d'esame". Milano, addi' 5 settembre 1989 Il rettore: MASSA