POLITECNICO DI MILANO

DECRETO 5 settembre 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.235 del 7-10-1989)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  del  Politecnico di Milano, approvato con regio
decreto 20 aprile  1989,  n.  1028,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la delibera del consiglio della facolta' di architettura del
17 febbraio 1989;
  Vista la delibera del senato accademico del 18 aprile 1989;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione del 28 aprile
1989;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del  23  giugno  1989  relativo  all'istituzione  della
scuola di specializzazione in "restauro dei monumenti";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale  di  cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo statuto del Politecnico di Milano e' modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli  da  38  a  59 del titolo IV concernenti le scuole di
specializzazione, assumono la nuova numerazione progressiva da  39  a
60. L'art. 39 e' soppresso e sostituito come appresso indicato; viene
inserito il nuovo art. 61 relativo all'istituzione  della  scuola  di
specializzazione in restauro dei monumenti:
                              TITOLO IV
                      SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                          Normativa generale
  Art.  39.  -  Presso  il  Politecnico  di  Milano sono istituite le
seguenti scuole di specializzazione:
   1) scienza dei polimeri "Giulio Natta" (facolta' di ingegneria);
   2) sintesi chimica "Adolfo Quilico" (facolta' di ingegneria);
   3)  modellazione  e  simulazione dei processi chimici (facolta' di
ingegneria);
   4) scienza e tecnologia dei materiali (facolta' di ingegneria);
   5)  costruzioni  in cemento armato "Fratelli Pesenti" (facolta' di
ingegneria);
   6) calcolo delle strutture (facolta' di ingegneria);
   7) ingegneria clinica (facolta' di ingegneria);
   8) restauro dei monumenti (facolta' di architettura).
  Le scuole sono articolate in indirizzi secondo quanto eventualmente
specificato per ogni singola scuola.
  Art. 61. (Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti).
  1)  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione in restauro dei
monumenti presso il Politecnico di Milano.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  "specialista  in restauro dei
monumenti".
  La  scuola  ha  lo scopo di conferire una specifica preparazione in
campo   critico,   storico-artistico,   tecnico   e    professionale,
integrativa  di  quella  universitaria  e  di far conseguire una piu'
vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative  per
la  tutela, la conservazione ed il restauro dei beni architettonici e
ambientali.
  2)  La  scuola  ha  la  durata  di  due anni. Ciascun anno di corso
prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore
di attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare  fino  ad  un  numero  massimo  di  iscritti
determinato  in  venti  per  ciascun  anno di corso, per un totale di
quaranta specializzandi.
  3)  Ai  sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento
della scuola la facolta' di architettura del Politecnico di Milano  e
il  dipartimento  di  conservazione  delle  risorse architettoniche e
ambientali.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  4) Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati dei corsi di laurea in architettura e in ingegneria  civile.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso di titolo di studio,  conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti  nei  due
commi precedenti.
  5)  Le  materie  di  insegnamento che lo specializzando e' tenuto a
seguire sono complessivamente quindici, di cui undici fondamentali:
 Al primo anno:
    1)   istituzioni   di  storiografia  architettonica  (metodologie
analitiche e critiche);
    2) storia del restauro e principi generali della conservazione;
    3) storia delle scienze e delle tecniche costruttive;
    4) tecnologia e patologia dei materiali;
    5)   tecniche  di  rilevamento  (con  elementi  di  topografia  e
fotogrammetria);
    6) legislazione dei beni culturali e diritto urbanistico.
 Al secondo anno:
    7)   tecniche   di   consolidamento  (diagnostica  ed  interventi
strutturali);
    8) tecniche economiche applicate ai beni culturali;
    9) tecniche del cantiere di conservazione;
   10)   pianificazione   urbanistica  delle  aree  di  conservazione
(archeologia, architettonica, ambientale);
   11) progettazione del restauro architettonico (per l'utilizzazione
degli antichi edifici).
  Gli insegnamenti opzionali sono da scegliere nel seguente elenco di
corsi:
    1) storia della citta' e del territorio;
    2) storia delle culture architettoniche;
    3) analisi dei caratteri architettonici;
    4) analisi dei caratteri paesistici;
    5) storia dell'urbanistica;
    6) storia delle tecniche artistiche;
    7) metodologia della ricerca storica;
    8) storia della critica e della storiografia architettonica;
    9) impianti tecnici per l'utilizzazione degli antichi edifici;
   10) tecnica delle analisi non distruttive;
   11) tecniche di controllo ambientale;
   12) chimica della conservazione;
   13) fisica della conservazione;
   14) petrografia;
   15)  metodi di catalogazione dei beni culturali, architettonici ed
ambientali;
   16)  elementi di informatica e automazione della catalogazione dei
beni culturali;
   17) estimo e contabilita' dei lavori;
   18) organizzazione del cantiere edilizio per la conservazione;
   19) archeometria e metrologia antica;
   20) principi di normalizzazione grafica per la conservazione;
   21) elementi di conservazione dei beni storico-artistici;
   22) fotogrammetria aerea e terrestre;
   23) tecnologie delle strutture edilizie;
   24) museografia;
   25) elementi di analisi e conservazione dei giardini storici.
  6)  Il consiglio della scuola stabilira' la partecipazione, guidata
da docenti appositamente designati, a campagne di  rilievo  o  ad  un
cantiere  di  restauro  attribuiti  alla  scuola  e  da  essa gestiti
attraverso convenzione con il Ministero per i beni  culturali  o  con
regioni  ed enti locali; qualora la convenzione non sia stipulata, il
consiglio  della  scuola  individuera'   altre   attivita'   pratiche
corrispondenti.  Sempre  il  consiglio della scuola potra' sostituire
parte di queste attivita' con soggiorni all'estero  presso  strutture
qualificate nel settore.
  Le  attivita'  pratiche  guidate,  con obbligo di frequenza, di cui
all'art. 2, riguardano:
   1)  esercitazioni  sui  materiali  edilizi,  mediante sopralluoghi
guidati in sito ed in laboratorio;
   2)  esercitazioni  di controllo delle condizioni statiche mediante
sopralluoghi guidati in sito ed in laboratorio;
   3)  studio  e  analisi  delle consistenze monumentali e ambientali
mediante:
     a)  esercitazioni metodologiche relative alla ricerca d'archivio
ed a quella storico-bibliografica;
     b)  esercitazione  di  rilievo  architettonico e di restituzione
grafica;
   4) saggio di scavo archeologico;
   5) progettazione di interventi di conservazione e di restauro;
   6) esercitazioni di estimo e contabilita' dei lavori;
   7)   esercitazioni   di   progettazione  urbanistica  in  aree  di
conservazioni mediante laboratori e seminari  su  centri  antichi  di
piccola  e  media dimensione, su zone storiche di aree metropolitane,
su parchi e risorse naturali.
  All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare,
con il consiglio della scuola,  l'attivita'  sperimentale  che  sara'
svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio stesso.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche, il consiglio della scuola potra' riconoscere  utile,  sulla
base   di  una  idonea  documentazione,  l'attivita'  attinente  alla
specializzazione svolta  all'estero,  in  laboratori  universitari  o
extra universitari.
  7)   L'universita',   su   proposta  del  consiglio  della  scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 382 dell'11
luglio 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162  del
10 marzo 1982.
  8) Come previsto dall'art. 3 della normativa generale, "il bando di
concorso di ammissione alla  scuola  indichera'  eventuali  modalita'
diverse,  come  le  prove attraverso risposta e quesiti multipli, e i
programmi d'esame".
   Milano, addi' 5 settembre 1989
                                                    Il rettore: MASSA