Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.242 del 16-10-1989)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte formulate dalla facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Firenze in data 23 luglio 1987 e 24 febbraio 1989; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico All'elenco di cui all'art. 491 e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali per "tecnico superiore in elettronica". Dopo gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in "informatica", con il conseguente spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli concernenti la scuola diretta a fini speciali per "tecnico superiore in elettronica": VII - Scuola diretta a fini speciali per tecnico superiore in elettronica Art. 571. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Firenze la scuola diretta a fini speciali per "tecnico superiore in elettronica". La scuola ha il compito di preparare personale tecnico con competenze e professionalita' specialistiche nei settori della elettronica e delle telecomunicazioni. La scuola rilascia il diploma di tecnico superiore in elettronica. Sono previsti due indirizzi: elettronica; telecomunicazioni. Art. 572. - Il corso di studi ha la durata di due anni. Il primo anno prevede quattrocentoventi ore di insegnamento e duecento ore di attivita' pratiche guidate. Il secondo anno prevede trecentosessanta ore di insegnamento e trecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate comprendenti il tirocinio. In base alle strutture disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti. Art. 573. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di ingegneria cui afferiscono gli insegnamenti, e i dipartimenti di ingegneria elettronica e di sistemi e informatica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 574. - Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i seguenti: 1 Anno (tutti gli insegnamenti del primo anno sono comuni ai due indirizzi): primo semestre: matematica I; elementi di informatica; fisica (elettricita' ed elettromagnetismo). secondo semestre: matematica II; componenti e dispositivi elettronici; analisi delle reti elettriche; tecnologie elettroniche. 2 Anno - Indirizzo telecomunicazioni: primo semestre: tecniche di progettazione elettronica; tecniche di sviluppo del software; microprocessori e calcolatori elettronici; tecniche delle comunicazioni numeriche. secondo semestre: tecniche di commutazione; reti di telecomunicazioni; sistemi di telecomunicazione telerilevamento; antenne e propagazione elettromagnetica; produzione, affidabilita' e controllo di qualita'; manutenzione e assistenza tecnica. 2 Anno - Indirizzo elettronica: primo semestre: tecniche di progettazione elettronica; tecniche di sviluppo del software; microprocessori e calcolatori elettronici; elettronica industriale. secondo semestre: tecniche di progettazione elettronica II; automazione industriale; optoelettronica; microelettronica; produzione, affidabilita' e controllo di qualita'; manutenzione e assistenza tecnica. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. L'anno scolastico e' articolato in due periodi didattici: gli insegnamenti sono impartiti in modo intensivo al fine che ciascuna disciplina possa essere condensata in un solo periodo didattico. Art. 575. - L'attivita' pratica comporta lo svolgimento di esercitazioni, nell'ambito dei corsi impartiti, da svolgere presso laboratori di cui all'art. 573, e presso laboratori di enti esterni convenzionati. Art. 576. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nello svolgimento di una tematica professionale specifica ed ha una durata di 100 ore. Art. 577. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Al termine di ogni anno lo studente deve superare un esame colloquio che vertera' sugli argomenti di tutti gli insegnamenti frequentati durante l'anno e sulle attivita' pratiche svolte. Nella valutazione la commissione terra' conto delle attestazioni di profitto rilasciate dai docenti dei singoli corsi anche sulla base di prove scritte, grafiche e pratiche. Lo studente che abbia superato l'esame colloquio e' ammesso all'anno successivo o, nel caso dell'esame alla fine dell'ultimo anno, all'esame di diploma. Lo studente che non abbia superato l'esame puo' ripetere l'anno una sola volta. Art. 578. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalita' specifica, predisposto sotto la guida di un docente. Firenze, addi' 23 agosto 1989 Il pro-rettore: ZAMPI