Elenchi, aggiornati al 30 giugno 1989, delle ditte produttrici di mangimi contenenti integratori e integratori medicati per la vendita, per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, ed elenco delle ditte che producono gli stessi mangimi per esclusivo consumo aziendale.(GU n.244 del 18-10-1989)
ELENCO DELLE DITTE PRODUTTRICI DI MANGIMI PER LA VENDITA, PER CONTO TERZI O, COMUNQUE, PER LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO, CONTENENTI INTEGRATORI E INTEGRATORI MEDICATI, AL 30 GIUGNO 1989, AI SENSI DELLA LEGGE N. 399 DELL'8 MARZO 1968 E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MARZO 1988, N. 152, NONCHE' DELL'ART. 13, PUNTO 3, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE DEL 29 NOVEMBRE 1984 (N. 84/857/CEE) CHE MODIFICA LA DIRETTIVA N. 70/524/CEE. Le autorizzazioni di cui sono riportati i soli estremi si riferiscono alla produzione di mangimi integrati per la vendita e per conto terzi. Quelle contrassegnate con il segno (*) riguardano anche la produzione di mangimi integrati medicati. ----> Vedere Tabelle da Pag. 28 a Pag. 29 della G.U. <---- ELENCO DELLE DITTE PRODUTTRICI DI MANGIMI PER ESCLUSIVO CONSUMO AZIENDALE, CONTENENTI INTEGRATORI E INTEGRATORI MEDICATI, AL 30 GIUGNO 1989, AI SENSI DELLA LEGGE N. 399 DELL'8 MARZO 1968 E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MARZO 1988, N. 152, NONCHE' DELL'ART. 13, PUNTO 3, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE DEL 29 NOVEMBRE 1984 (N. 84/857/CEE) CHE MODIFICA LA DIRETTIVA N. 70/524/CEE. Le autorizzazioni contrassegnate con il segno (*) riguardano anche la produzione di mangimi integrati medicati. ----> Vedere Tabelle a Pag. 30 della G.U. <----