Formule tariffarie per l'assicurazione della R.C. auto da applicarsi dal 1 maggio 1990 al 30 aprile 1991 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri.(GU n.243 del 17-10-1989)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme sulla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1988 concernente le formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1 marzo 1989 al 28 febbraio 1990 alle autovetture in servizio privato, compreso il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri; Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 145, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi; Visto il provvedimento n. 11/1989 del Comitato interministeriale dei prezzi sulle tariffe dei premi e condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 maggio 1989 al 30 aprile 1990; Ritenuto che per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1 maggio 1990 al 30 aprile 1991, relativa alle autovetture in servizio private compreso il noleggio e la locazione ed agli autotassametri possono riconfermarsi, tenuto conto delle esperienze acquisite, la validita' delle formule tariffarie "bonus-malus" e "franchigia" nonche' l'esigenza della compatibilita' di questa ultima formula tariffaria con i principi posti a base della formula tariffaria con clausola "bonus-malus"; Considerato che per stabilire quanto sopra e' necessario avvalersi della facolta' prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla citata legge 26 febbraio 1977, n. 39; Considerato che permanendo l'esigenza di applicare le formule personalizzate "bonus-malus" e "franchigia" anche ai veicoli per trasporto di cose, non appare ancora opportuno prevedere, per il periodo dal 1 maggio 1990 al 30 aprile 1991, l'imposizione, per detti veicoli, delle sole formule tariffarie personalizzate; Sentita la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; Decreta: I contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato ed agli autotassametri, compresi il noleggio e la locazione (settore I, II), di cui al punto 1) dell'art. 1 del provvedimento n. 11/1989 del Comitato interministeriale dei prezzi, possono, per il periodo dal 1 maggio 1990 al 30 aprile 1991, essere stipulati o rinnovati soltanto nella formula tariffaria "bonus-malus" oppure nella formula tariffaria con clausola di "franchigia". Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la formula tariffaria con clausola "franchigia" saranno stabilite in sede di determinazione di detta tariffa da valere per il periodo dal 1 maggio 1990 al 30 aprile 1991. In ogni caso tali misure non potranno essere inferiori a L. 60.000 e superiori a L. 1.000.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 11 ottobre 1989 Il Ministro: BATTAGLIA