Modificazioni allo statuto dell'Istituto.(GU n.245 del 19-10-1989)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto rettorale n. 8021 del 21 giugno 1989 relativo alla istituzione del corso di laurea in economia aziendale presso la facolta' di economia dei trasporti e del commercio internazionale dell'Istituto universitario navale; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e segnatamente il comma 9 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art. 16; Vista la proposta di istituzione di una scuola di specializzazione in conservazione della documentazione storico-aziendale avanzata dagli organi accademici dell'Istituto universitario navale; Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 13 giugno 1986, 9 ottobre 1987, 16 aprile 1988 e 7 ottobre 1988; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 918 del 12 luglio 1989; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 24 del vigente statuto sono inseriti i seguenti articoli: TITOLO IV SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NORMATIVA GENERALE Art. 25. - Nell'Istituto universitario navale e' istituita la seguente scuola di specializzazione: Conservazione e gestione della documentazione storico-aziendale Art. 26. - I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico. I candidati alle specializzazioni, per le quali e' requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare sub conditione all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione. L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potra' essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole per le quali non e' prevista l'esistenza di un albo professionale. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potra' essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana. Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso. Art. 27. - Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e' per esami e titoli. L'esame consiste: a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione; b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrata - se del caso - da una prova pratica. Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indichera' eventuali modalita' diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame. Il candidato dovra' dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando. La valutazione dei titoli integrera' il punteggio conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti in misura non superiore al 30% dello stesso. Costituiscono titolo: a) la tesi di laurea; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola; d) le pubblicazioni scientifiche. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982. Art. 28. - La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione puo' essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori. Art. 29. - La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista e' composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola di cui all'art. 33. Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalita' relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola. Art. 30. - L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 31. - Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola. Art. 32. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, la direzione della scuola e' affidata a professori di seconda fascia. Il direttore e' eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti scientifici dal regolamento di amministrazione e contabilita' generale dell'Istituto universitario navale. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 33. - Il consiglio di ciascuna scuola e' composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. Art. 34. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessati inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratto. In prima istituzione i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati, in rapporto agli insegnamenti da attivare, con apposita delibera dei consigli delle facolta' interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Art. 35. - Lo specializzando e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attivita' pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme piu' sotto indicate. La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalita' di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme. Art. 36. - Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attivita' di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno. E' ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta. Art. 37. - Il calendario dei corsi di studio e delle attivita' pratiche e' stabilito anno per anno dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola. I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti. Art. 38. - Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative collegate alla specifica professionalita'. Art. 39. - Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre universita', per i docenti che debbano esplicare le previste attivita' didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attivita' nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facolta' di appartenenza e' prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento. NORMATIVA SPECIFICA Scuola di specializzazione in conservazione e gestione della documentazione storico-aziendale Art. 40. - E' istituita la scuola di specializzazione in "Conservazione e gestione della documentazione storico-aziendale" che rilascia il diploma di specialista in documentazione storico-aziendale. La scuola promuove la formazione professionale nelle aree di interesse della conservazione e gestione della documentazione storico-aziendale. Art. 41. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di economia dei trasporti e del commercio internazionale. Art. 42. - La durata della scuola e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e quattrocento di attivita' pratiche guidate. Il numero complessivo di corsi da seguire per il conseguimento del diploma e' fissato in dodici. Art. 43. - Il numero massimo degli iscrivibili e' di dieci per ogni anno di corso. Art. 44. - Titolo di studio valido per la partecipazione all'esame di ammissione alla scuola e' uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze economico-marittime, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, economia politica, economica aziendale, scienze politiche, giurisprudenza, informatica, ingegneria, lettere e filosofia, storia, discipline nautiche, scienze statistiche demografiche e attuariali, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionale e dei mercati valutari. Art. 45. - Gli insegnamenti, che saranno articolati nei due anni, sono i seguenti: 1 Anno: 1) organizzazione aziendale; 2) contabilita' e bilanci aziendali; 3) archivistica generale; 4) tecniche di archiviazione; 5) documentazione. 2 Anno: 1) informatica documentaria; 2) legislazione archivistica; 3) storia aziendale; 4) storia delle tecnologie nell'eta' contemporanea; 5) sistemi informativi per i beni archivistici. Due insegnamenti dovranno essere scelti fra i seguenti: 1) gestione e rilevazione aziendale; 2) tecnica amministrativa delle aziende dei pubblici servizi; 3) tecnica amministrativa e contabilita' delle aziende agrarie; 4) tecnica commerciale dei prodotti agricoli; 5) tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione; 6) tecnica bancaria; 7) storia dell'industria; 8) storia dell'agricoltura; 9) storia della banca; 10) bibliografia e biblioteconomia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, addi' 21 agosto 1989 Il rettore: FERRARA