ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO 21 agosto 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Istituto.
(GU n.245 del 19-10-1989)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Istituto  universitario  navale di Napoli,
approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n.  1570,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto rettorale n. 8021 del 21 giugno 1989 relativo alla
istituzione del corso di  laurea  in  economia  aziendale  presso  la
facolta'  di  economia  dei  trasporti e del commercio internazionale
dell'Istituto universitario navale;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
e segnatamente il comma 9 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art. 16;
  Vista  la proposta di istituzione di una scuola di specializzazione
in  conservazione  della  documentazione  storico-aziendale  avanzata
dagli organi accademici dell'Istituto universitario navale;
  Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle
sedute del 13 giugno 1986, 9 ottobre 1987, 16 aprile 1988 e 7 ottobre
1988;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica prot. n. 918 del 12 luglio 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato
e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  24  del  vigente  statuto  sono  inseriti  i seguenti
articoli:
                              TITOLO IV
                      SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                          NORMATIVA GENERALE
  Art.  25.  -  Nell'Istituto  universitario  navale  e' istituita la
seguente scuola di specializzazione:
                       Conservazione e gestione
                della documentazione storico-aziendale
  Art. 26. - I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con
specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto
rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.
  I  candidati  alle  specializzazioni,  per  le  quali  e' requisito
indispensabile il possesso dell'abilitazione  professionale,  possono
partecipare  sub  conditione  all'esame  di  ammissione;  all'atto di
regolare  l'iscrizione  debbono  depositare  anche  il   diploma   di
abilitazione.
  L'eventuale  differenza,  fra  il totale degli iscrivibili previsto
per  ciascuna  scuola  ed   il   corrispondente   numero   di   posti
effettivamente  banditi,  potra'  essere  destinata  a concorrenti di
cittadinanza straniera limitatamente alle scuole per le quali non  e'
prevista l'esistenza di un albo professionale.
  Il   numero   complessivo   degli  specializzandi  di  cittadinanza
straniera non potra' essere comunque superiore al venti per cento  di
quelli di cittadinanza italiana.
  Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri
sono incluse  negli  statuti  specifici  e  riportati  nel  bando  di
concorso.
  Art.  27.  -  Il  concorso  di  ammissione, secondo quanto previsto
dall'art. 13 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10  marzo
1982, n. 162, e' per esami e titoli.
  L'esame consiste:
    a)  in  una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale
dell'area di specializzazione;
    b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche,
integrata - se del caso - da una prova pratica.
  Il  bando  di  concorso  di ammissione a ciascuna scuola indichera'
eventuali modalita' diverse, come  le  prove  attraverso  risposta  a
quesiti multipli, ed i programmi di esame.
  Il  candidato  dovra'  dare  prova  di buona conoscenza strumentale
della lingua o delle lingue straniere  secondo  quanto  indicato  nel
bando.
  La  valutazione  dei  titoli  integrera'  il  punteggio  conseguito
nell'esame di cui ai commi precedenti in misura non superiore al  30%
dello stesso.
  Costituiscono titolo:
    a) la tesi di laurea;
    b) il voto di laurea;
    c)  il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea
in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando  di
concorso  per  ciascuno  dei  corsi  di laurea che danno accesso alla
scuola;
    d) le pubblicazioni scientifiche.
  Il  punteggio  dei  predetti titoli e' quello stabilito dal decreto
ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai  sensi  dell'art.  13,
comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 162/82
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
  Art.  28.  - La commissione per l'esame di ammissione e' costituita
da cinque professori di ruolo designati dal consiglio  della  scuola.
Nel  caso  di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a
carico di questi ultimi, la concessione di borse per  frequentare  la
scuola,  la commissione puo' essere integrata da un docente o cultore
di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio  della  scuola
entro una terna designata dagli enti erogatori.
  Art.  29.  -  La  commissione giudicatrice dell'esame finale per il
conseguimento del  diploma  di  specialista  e'  composta  da  cinque
professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola
di cui all'art. 33.
  Eventuali  allargamenti che comportino integrazioni non superiori a
due membri, e le modalita' relative  sono  definiti  dalle  normative
specifiche di ciascuna scuola.
  Art.  30.  -  L'importo  delle  tasse  e  sovrattasse  dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge;  i  contributi  sono  stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione dell'Universita'.
  Art.  31.  -  Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio
della scuola.
  Art.  32.  - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un
professore di ruolo che insegni  nella  scuola,  di  norma  di  prima
fascia.  In  caso  di  motivato  impedimento  dei professori di prima
fascia, la direzione della scuola e' affidata a professori di seconda
fascia.
  Il  direttore  e'  eletto,  con  voto  segreto, dal consiglio della
scuola, di cui al successivo articolo;  convoca  il  consiglio  della
scuola  e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola,
le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove,  per la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione ed il rettore,  le  convenzioni  per  lo  svolgimento
delle attivita' di formazione.
  Per  la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano
le norme dettate per gli  istituti  scientifici  dal  regolamento  di
amministrazione  e  contabilita' generale dell'Istituto universitario
navale.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  33.  - Il consiglio di ciascuna scuola e' composto da tutti i
docenti della scuola, compresi gli eventuali docenti a  contratto,  e
da  una  rappresentanza  di  tre specializzandi eletta secondo quanto
previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
382/80.
  Art.  34.  -  Il  consiglio  della  scuola ne conduce e coordina le
attivita'  con  i  consigli  dei  dipartimenti   e   delle   facolta'
interessati  inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratto.
  In prima istituzione i docenti che costituiscono il consiglio della
scuola vengono designati, in rapporto agli insegnamenti da  attivare,
con apposita delibera dei consigli delle facolta' interessate sentiti
i consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Art.  35.  - Lo specializzando e' tenuto a seguire tutti i corsi di
lezioni ed a partecipare  a  tutte  le  attivita'  pratiche  ed  alle
esercitazioni  previste,  per  ciascun  anno  di corso, dal manifesto
degli studi nel quadro delle norme piu' sotto indicate.
  La  frequenza  della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
Modalita'  di  accertamento  della  frequenza  sono  determinate  dal
consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi,
ovvero attraverso altre idonee forme.
  Art.  36.  -  Alla  fine  di  ciascun  anno, lo specializzando deve
superare un  esame  teorico-pratico  sulle  attivita'  di  formazione
svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata
e presieduta dal direttore della scuola,  e  costituita  dai  docenti
della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione
dei candidati.
  Coloro  che  non  superano  l'esame  non  possono essere ammessi al
successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.
  E' ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.
  Art.  37.  -  Il  calendario  dei corsi di studio e delle attivita'
pratiche e' stabilito anno per anno dal consiglio della  scuola,  nel
monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.
  I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli
di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.
  Art.  38.  -  Il  corso  si  conclude  con un esame di diploma, che
consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri
la  preparazione  scientifica e le capacita' operative collegate alla
specifica professionalita'.
  Art. 39. - Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base
a convenzioni con  altre  universita',  per  i  docenti  che  debbano
esplicare  le previste attivita' didattiche in sede diversa da quella
ordinaria di servizio, e  che  abbiano  incluso  tali  attivita'  nel
proprio   piano   didattico   annuale  approvato  dalla  facolta'  di
appartenenza e' prevista  la  corresponsione  di  un  rimborso  spese
relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.
                         NORMATIVA SPECIFICA
             Scuola di specializzazione in conservazione
          e gestione della documentazione storico-aziendale
  Art.   40.   -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
"Conservazione e gestione della documentazione storico-aziendale" che
rilascia    il    diploma    di    specialista    in   documentazione
storico-aziendale.
  La  scuola  promuove  la  formazione  professionale  nelle  aree di
interesse  della  conservazione  e  gestione   della   documentazione
storico-aziendale.
  Art.  41. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di
economia dei trasporti e del commercio internazionale.
  Art.  42.  -  La  durata  della  scuola  e'  di  due  anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede quattrocento ore di insegnamento e
quattrocento di attivita' pratiche guidate.
  Il  numero complessivo di corsi da seguire per il conseguimento del
diploma e' fissato in dodici.
  Art. 43. - Il numero massimo degli iscrivibili e' di dieci per ogni
anno di corso.
  Art.  44. - Titolo di studio valido per la partecipazione all'esame
di ammissione alla scuola e' uno  dei  seguenti  diplomi  di  laurea:
scienze economico-marittime, economia e commercio, scienze economiche
e  bancarie,  economia   politica,   economica   aziendale,   scienze
politiche,   giurisprudenza,   informatica,   ingegneria,  lettere  e
filosofia,   storia,   discipline   nautiche,   scienze   statistiche
demografiche  e  attuariali,  economia  marittima  e  dei  trasporti,
commercio internazionale e dei mercati valutari.
  Art.  45.  - Gli insegnamenti, che saranno articolati nei due anni,
sono i seguenti:
 1› Anno:
   1) organizzazione aziendale;
   2) contabilita' e bilanci aziendali;
   3) archivistica generale;
   4) tecniche di archiviazione;
   5) documentazione.
 2› Anno:
   1) informatica documentaria;
   2) legislazione archivistica;
   3) storia aziendale;
   4) storia delle tecnologie nell'eta' contemporanea;
   5) sistemi informativi per i beni archivistici.
  Due insegnamenti dovranno essere scelti fra i seguenti:
    1) gestione e rilevazione aziendale;
    2) tecnica amministrativa delle aziende dei pubblici servizi;
    3) tecnica amministrativa e contabilita' delle aziende agrarie;
    4) tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
    5)   tecnica  commerciale  delle  imprese  di  navigazione  e  di
assicurazione;
    6) tecnica bancaria;
    7) storia dell'industria;
    8) storia dell'agricoltura;
    9) storia della banca;
   10) bibliografia e biblioteconomia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, addi' 21 agosto 1989
                                                  Il rettore: FERRARA