Regime comunitario all'esportazione per ceneri e residui di rame e sue leghe; cascami e avanzi di rame e sue leghe.(GU n.243 del 17-10-1989)
Vigente al: 17-10-1989
Si fa seguito alla circolare dello scrivente del 3 giugno 1989, n. 23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1989, concernente il "regime comunitario all'esportazione per ceneri e residui di rame e sue leghe; cascami e avanzi di rame e sue leghe", per comunicare che la commissione delle C.E. ha assegnato all'Italia per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1989 le seguenti quote di esportazione per i prodotti di seguito indicati: 1) V.D. ex 26.20.30 00 Ceneri e residui di rame e leghe di rame - tonn. 1.175 2) V.D. ex 74.04 00 Cascami e avanzi di rame e leghe di rame - tonn. 495 L'esportazione delle merci in questione e' ammessa con il regime dell'autorizzazione automatica, con validita' di due mesi, fino all'esaurimento delle predette quote. Le istanze dovranno contenere tutti gli elementi dell'operazione commerciale, nonche' essere corredate da una copia del contratto di fornitura. Le ditte autorizzate dovranno restituire, senza indugio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni - Divisione V, l'autorizzazione dopo l'utilizzo, ovvero allo scadere del termine di validita' con lo stato di utilizzo doganale. Si fa presente inoltre che in base al regolamento CEE n. 4249/88 del Consiglio l'esportazione al di fuori del territorio doganale della Comunita' di cascami ed avanzi di alluminio della V.D. 7602.00, di cascami ed avanzi di piombo della V.D. 7802.00 e di cascami ed avanzi di zinco della V.D. 7902.00 e' ammessa con il regime della autorizzazione automatica con validita' due mesi per tutte le quantita' richieste, con l'obbligo, per le sole operazioni riguardanti gli avanzi di leghe di zinco, della dichiarazione della provenienza della parte metallica non ferrosa pesante ottenuta mediante la frantumazione del materiale fuori uso (autovetture, elettrodomestici). Il Ministro: RUGGIERO