Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.246 del 20-10-1989)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 20 maggio 1989; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Nell'art. 55, concernente l'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita', e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali di tecnici con funzioni ispettive per la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Dopo l'art. 79, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di tecnici con funzioni ispettive per la tutela della salute nei luoghi di lavoro. NORMATIVA SPECIFICA Scuola diretta a fini speciali di tecnici con funzioni ispettive per la tutela della salute nei luoghi di lavoro Art. 80. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici con funzioni ispettive per la tutela della salute nei luoghi di lavoro presso l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio", sede di Chieti. La scuola ha lo scopo di preparare il personale tecnico che intenda svolgere funzioni ispettive per la tutela della salute nei luoghi di lavoro per conto di enti pubblici o privati. La scuola rilascia il diploma di tecnico con funzioni ispettive per la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Art. 81. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di dieci studenti. Art. 82. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia e l'istituto di scienze neurologiche e del comportamento. Art. 83. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: basi giuridiche della prevenzione degli infortuni; giurisprudenza in ordine alle responsabilita' civili e penali nella prevenzione degli infortuni; tecniche e procedure nella analisi dei rischi ambientali di infortunio; tecniche e strumenti conoscitivi per la valutazione epidemiologica degli infortuni sul lavoro; valutazione di sede, entita' e natura delle lesioni da infortunio; metodologia pratica per il controllo ispettivo rivolta all'infortunistica; responsabilita' civile e la verifica dell'efficienza nella prevenzione degli infortuni. 2 Anno: basi giuridiche della prevenzione delle malattie da lavoro; giurisprudenza in ordine alle responsabilita' civili e penali nella prevenzione delle malattie da lavoro; tecniche e procedure nella analisi dei rischi ambientali, di malattia da lavoro; tecniche e strumenti conoscitivi per la valutazione epidemiologica nella tutela della salute dei lavoratori contro le malattie da lavoro; valutazione preclinica e clinica di sede, entita' e natura delle malattie da lavoro; metodologia e pratica per il controllo ispettivo rivolta alla prevenzione delle malattie da lavoro; responsabilita' civile e penale della prevenzione delle malattie da lavoro; la programmazione e la verifica dell'efficienza della tutela della salute dei lavoratori contro le malattie da lavoro. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il biennio. Art. 84. - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: servizio di medicina del lavoro dell'unita' locale socio-sanitaria di Chieti; laboratorio del servizio di medicina del lavoro della unita' locale socio-sanitaria di Vasto; reparti e posti letto dell'istituto di "scienze neurologiche e del comportamento". La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha la facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 85. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, addi' 1 settembre 1989 Il rettore: CRESCENTI