Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.248 del 23-10-1989)
IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 482, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diritto degli scambi transnazionali. Scuola di specializzazione in diritto degli scambi transnazionali Art. 97. - E' istituita presso l'Universita' di Trento la scuola di specializzazione in diritto degli scambi transnazionali, che conferisce il diploma di specialista in diritto degli scambi transnazionali. Art. 98. - La direzione della scuola ha sede presso la presidenza della facolta' di giurisprudenza dell'Universita'. Art. 99. - La scuola ha lo scopo di formare consulenti in grado di assistere gli operatori impegnati in scambi transnazionali e di contribuire alla formazione dei diplomatici. Art. 100. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 101. - Il numero degli iscritti e' determinato annualmente a norma dell'art. 20 dello statuto. Art. 102. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in giurisprudenza. Art. 103. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: sistemi giridici comparati (giurisprudenza); diritto angloamericano (giurisprudenza); diritto dei Paesi socialisti (giurisprudenza); diritto dei Paesi africani e asiatici (giurisprudenza); diritto dei Paesi di lingua tedesca (giurisprudenza); diritto internazionale (giurisprudenza). 2 Anno (lo specializzando sceglie quattro materie su cinque): diritto internazionale privato (giurisprudenza); diritto della Comunita' europea (pubblico) (giurisprudenza); diritto privato della Comunita' europea (giurisprudenza); diritto costituzionale comparato (giurisprudenza); diritto privato comparato (giurisprudenza). 3 Anno (lo specializzando sceglie tre materie su sei): diritto commerciale internazionale e uniforme (giurisprudenza); diritto comparato del lavoro (giurisprudenza); diritto processuale civile comparato (giurisprudenza); diritto amministrativo comparato (giurisprudenza); diritto penale e procedura penale comparati (giurisprudenza); cooperazione internazionale allo sviluppo. Art. 104. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 105. - Nei periodi di lezione, lo specializzando deve frequentare assiduamente i corsi (almeno 2/3 di presenze) senza di che non viene ammesso all'esame. Nel corso della lezione, si svolgono discussioni con la partecipazione dei docenti. Nel corso del primo anno, lo specializzando deve svolgere una relazione scritta in una disciplina da lui scelta, su un caso pratico proposto dal docente; nel corso del secondo e terzo anno, egli deve svolgere relazioni scritte (una per ogni materia) su casi pratici proposti dai docenti. Le relazioni sono seguite da discussioni. Art. 106. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trento, addi' 8 agosto 1989 Il rettore: FERRARI