UNIVERSITA' DI TRENTO

DECRETO 8 agosto 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.248 del 23-10-1989)

                              IL RETTORE
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 482, e
successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Trento, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  96  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27
ottobre 1988, sono inseriti i seguenti nuovi articoli  relativi  alla
istituzione  della scuola di specializzazione in diritto degli scambi
transnazionali.
                      Scuola di specializzazione
                in diritto degli scambi transnazionali
  Art. 97. - E' istituita presso l'Universita' di Trento la scuola di
specializzazione  in  diritto  degli   scambi   transnazionali,   che
conferisce   il  diploma  di  specialista  in  diritto  degli  scambi
transnazionali.
  Art.  98.  - La direzione della scuola ha sede presso la presidenza
della facolta' di giurisprudenza dell'Universita'.
  Art.  99. - La scuola ha lo scopo di formare consulenti in grado di
assistere gli operatori  impegnati  in  scambi  transnazionali  e  di
contribuire alla formazione dei diplomatici.
  Art.  100.  -  La  durata  del  corso  e'  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Art.  101.  - Il numero degli iscritti e' determinato annualmente a
norma dell'art. 20 dello statuto.
  Art.   102.   -  Alla  scuola  sono  ammessi  solo  i  laureati  in
giurisprudenza.
  Art. 103. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   sistemi giridici comparati (giurisprudenza);
   diritto angloamericano (giurisprudenza);
   diritto dei Paesi socialisti (giurisprudenza);
   diritto dei Paesi africani e asiatici (giurisprudenza);
   diritto dei Paesi di lingua tedesca (giurisprudenza);
   diritto internazionale (giurisprudenza).
  2› Anno (lo specializzando sceglie quattro materie su cinque):
   diritto internazionale privato (giurisprudenza);
   diritto della Comunita' europea (pubblico) (giurisprudenza);
   diritto privato della Comunita' europea (giurisprudenza);
   diritto costituzionale comparato (giurisprudenza);
   diritto privato comparato (giurisprudenza).
  3› Anno (lo specializzando sceglie tre materie su sei):
   diritto commerciale internazionale e uniforme (giurisprudenza);
   diritto comparato del lavoro (giurisprudenza);
   diritto processuale civile comparato (giurisprudenza);
   diritto amministrativo comparato (giurisprudenza);
   diritto penale e procedura penale comparati (giurisprudenza);
   cooperazione internazionale allo sviluppo.
  Art.  104.  -  La  frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di
ogni anno  accademico  lo  specializzando  deve  sostenere  un  esame
teorico-pratico  per  il  passaggio  all'anno di corso successivo. La
commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola  ed
i  docenti  delle  materie  relative  all'anno  di  corso, esprime un
giudizio globale sul livello  di  preparazione  del  candidato  nelle
singole  discipline  e  relative  attivita'  pratiche  prescritte per
l'anno di  corso.  Coloro  che  non  superano  detto  esame  potranno
ripetere l'anno di corso una sola volta.
  Art.  105.  -  Nei  periodi  di  lezione,  lo  specializzando  deve
frequentare assiduamente i corsi (almeno 2/3 di  presenze)  senza  di
che non viene ammesso all'esame. Nel corso della lezione, si svolgono
discussioni con la partecipazione dei docenti.
  Nel  corso  del  primo  anno,  lo  specializzando deve svolgere una
relazione scritta in una disciplina da lui scelta, su un caso pratico
proposto  dal  docente; nel corso del secondo e terzo anno, egli deve
svolgere relazioni scritte (una per ogni  materia)  su  casi  pratici
proposti dai docenti. Le relazioni sono seguite da discussioni.
  Art.  106.  - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il
corso di studio della scuola di specializzazione si conclude  con  un
esame  finale  consistente  nella  discussione  di  una dissertazione
scritta su una o piu' materie del corso.
  A  coloro  che  abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il
diploma di specialista.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trento, addi' 8 agosto 1989
                                                  Il rettore: FERRARI