UNIVERSITA' DI FERRARA

DECRETO 3 agosto 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.258 del 4-11-1989)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la proposta di modifica allo statuto per l'istituzione della
scuola diretta a fini speciali in informatica, formulata  dal  senato
accademico  nella  seduta  del  3  febbraio  1987, acquisiti i pareri
favorevoli del  consiglio  della  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'art. 17  del  testo  unico  31
agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso nella seduta del  20  aprile  1989,  e  trasmesso  a  questa
Universita' con ministeriale del 20 luglio 1989, prot. n. 1175;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con
il decreto indicato in  premessa  e'  ulteriormente  modificato  come
appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  430  (ex  279) e con il conseguente spostamento della
numerazione,   sono   aggiunti   i   seguenti    articoli    relativi
all'istituzione della:
            Scuola diretta a fini speciali in informatica
  Art.  431. - E' istituita presso l'Universita' di Ferrara la scuola
diretta a fini speciali in informatica.
  La scuola ha il compito di preparare personale con
competenze  informatiche  in  grado di affrontare i problemi connessi
con il trattamento e l'elaborazione dei dati.
  La scuola rilascia il diploma in informatica.
  Art. 432. - La scuola ha la durata di due anni.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Ciascun  anno  prevede  duecentocinquanta  ore  di  insegnamento  e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili,  la  scuola  e' in grado di
accettare un numero massimo di iscritti  determinato  in  venticinque
per ogni anno di corso, per un totale di cinquanta studenti.
  Art.  433. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali  cui  afferiscono  tutti  gli
insegnamenti ed i dipartimenti di matematica e di fisica.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 434. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
  1› Anno:
   istituzioni di matematica;
   introduzione agli algoritmi ed alla programmazione;
   architettura degli elaboratori;
   linguaggi e metodi di programmazione;
   due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
  2› Anno:
   sistemi per l'elaborazione dei dati;
   basi di dati;
   sistemi informativi;
   tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
  Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
   applicazioni della ricerca operativa;
   applicazioni gestionali;
   automazione degli uffici;
   automazione industriale;
   calcolo numerico;
   elementi di elettronica;
   elementi di progettazione di sistemi digitali;
   fondamenti di informatica;
   matematica computazionale;
   probabilita' e statistica;
   sistemi operativi;
   telematica e sistemi distribuiti.
  Gli  insegnamenti  di  linguaggi  e  metodi  di programmazione e di
sistemi per l'elaborazione  dei  dati  sono  a  prevalente  carattere
tecnico-pratico.
  Art.  435.  -  Gli  insegnamenti  prevedono  attivita' pratiche che
consistono in esercitazioni sulla materia trattata  nel  corso  e  in
attivita' sperimentali.
  Tutti gli insegnamenti sono semestrali.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
  I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.
  Art.  436.  -  E'  obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la
guida di  un  docente,  di  massima  nell'ambito  di  uno  dei  corsi
opzionali del secondo anno.
  Tale  tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore e consiste in un
lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o  software.
  Art.  437.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione di un elaborato scritto e preparato dallo studente  sotto
la guida di un docente.
  Tale  elaborato  puo' costituire in tutto o in parte documentazione
dell'attivita' di tirocinio.
  Art.  438. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
puo' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'
di    sovvenzionamento    e    di    utilizzazione    di    strutture
extrauniversitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  didattiche  ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Ferrara, addi' 3 agosto 1989
                                                    Il rettore: ROSSI