DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1989
Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Verdicchio di Matelica".(GU n.258 del 4-11-1989)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 21 luglio 1967 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Verdicchio di Matelica" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il proprio decreto 5 agosto 1978 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino in discorso; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1988; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Decreta: Gli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Verdicchio di Matelica", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1978, sono sostituiti con il seguente testo: Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3. Le uve, dopo la eventuale cernita di cui all'art. 4, devono assicurare al vino in titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte e conferire al vino le proprie caratteristiche. Art. 6. - Il vino "Verdicchio di Matelica", all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: limpidezza: brillante; colore: paglierino tenue; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale: dal 5 al 7 per mille; estratto secco netto: da 20 a 26 per mille. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato Roma, addi' 3 maggio 1989 COSSIGA MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1989 Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 312