UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 9 ottobre 1989, n. 1989 

  Attuazione  del  decreto  ministeriale  n.  105  del  10 marzo 1989
Chiarimenti normativi.
(GU n.258 del 4-11-1989)
 
 Vigente al: 4-11-1989  
 

  Allo  scopo  di assicurare la corretta ed uniforme applicazione del
decreto ministeriale indicato in oggetto, anche a seguito dei quesiti
pervenuti  dal  sistema  bancario  e  dagli operatori interessati, si
forniscono le precisazioni che seguono ai sensi dell'art.  17,  comma
2,  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988.
1) VALUTE ESTERE (art. 3).
  a)  Titoli  obbligazionari  esteri  con  vita  residua  inferiore a
centottanta giorni.
  I  titoli  obbligazionari  esteri di proprieta' di residenti, anche
quando ammessi in quotazione in Italia, assumono ex lege (art. 2  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  148/88  e art. 3 del
decreto ministeriale n. 105/89) la qualifica di valuta  estera  negli
ultimi  centottanta  giorni  di  vita; essi, pertanto, possono essere
negoziati soltanto in contropartita con le banche  abilitate,  contro
lire.
2) VERIFICA DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO, VALUTARIE
  E IN CAMBI (art. 24).
  a) Regolamento in valuta diversa da quella contrattuale.
  Fermo  restando  che  la  valuta  di  regolamento puo' anche essere
diversa da quella contrattualmente  stabilita,  nella  sez.  3  della
dichiarazione  valutaria  dovra'  comunque  essere indicata la valuta
effettivamente utilizzata per il regolamento.
  b)   Data   di  presentazione  della  dichiarazione  valutaria  per
operazioni  il  cui  regolamento,  originariamente   previsto   entro
sessanta giorni, sia slittato oltre tale termine.
  Lo  slittamento  non  consensuale  dei termini di regolamento oltre
sessanta giorni dall'operazione doganale comporta presentazione della
dichiarazione  valutaria  relativa  all'operazione con l'estero entro
novanta giorni dallo sdoganamento, indicando come data di regolamento
quella ragionevolmente prevista.
  Si  precisa che per modifica consensuale e' da intendersi qualsiasi
variazione accettata degli  impegni  contrattuali,  indipendentemente
dalle modalita' di manifestazione.
  c) Amministrazione fiduciaria per conto di non residenti.
  Il  residente  puo'  assumere  impegni  fiduciari  per conto di non
residenti consistenti nell'acquisto e nell'amministrazione di  titoli
italiani.
  La negoziazione della valuta rimessa dal non residente a favore del
residente fiduciario ed il successivo ritrasferimento all'estero sono
assoggettati  alla  verifica  prevista per le operazioni finanziarie.
Nella relativa dichiarazione valutaria, a seconda dei casi  (introito
o   esborso),   dovra'   essere   barrata,   nel   riquadro   "natura
dell'operazione", la casella "investimento estero" o "disinvestimento
estero" e, in entrambi i casi, la casella "altri".
  d) Acquisti contro lire di immobili siti in Italia di proprieta' di
non residenti.
  Gli  acquisti  da  parte di residenti di immobili siti in Italia di
proprieta' di non residenti devono essere,  di  norma,  sottoposti  a
verifica   di   regolarita'  a  carico  degli  acquirenti  residenti,
trattandosi  di  operazioni  con  l'estero.  Tuttavia,   qualora   il
regolamento  di  tali operazioni avvenga con consegna fra le parti di
banconote italiane o assegni in lire di conto corrente o circolari  e
la  banca  sia interessata per il trasferimento all'estero del ricavo
direttamente dal non residente, essa puo' dar corso al  trasferimento
stesso  (ovvero all'accreditamento in conto estero della somma) sulla
scorta dell'atto notarile di compravendita; in  tal  caso,  la  banca
compilera',  per  conto  del  residente  acquirente, la dichiarazione
valutaria - parte statistica - sulla base degli  elementi  desumibili
dall'atto notarile medesimo.
  e) Dichiarazione valutaria di soggetti residenti in San Marino.
  I   soggetti   residenti   in   San   Marino,  quando  tenuti  alla
dichiarazione   valutaria,   non   devono   compilare   il   riquadro
"Informazioni sull'operatore" della sez. 1 se non per la voce "codice
meccanografico" nella quale dovra' essere convenzionalmente  indicato
il  codice  99999999.  Inoltre, nella sez. 2 alla voce "Provincia..."
dovra' essere indicato il codice SM.
  A  completamento  dell'informazione  si fa presente che, in vigenza
del periodo transitorio, il codice 99999999 dovra'  essere  riportato
anche  nella modulistica tradizionale ancora in essere tutte le volte
in cui ricorre l'informazione "codice meccanografico".
3) CONTI SPECIALI ALL'ESTERO (art. 12).
  a)  Utilizzo del conto "collecting" per estinzione di finanziamenti
concessi in loco.
  I  conti  speciali  all'estero  a  nome di residenti beneficiari di
molteplici pagamenti possono essere utilizzati  per  l'estinzione  di
finanziamenti  di banche estere concessi a fronte dei futuri incassi,
sempreche' tali finanziamenti siano affluiti in Italia attraverso  il
sistema   delle   banche  abilitate;  resta  fermo  che  i  residenti
interessati  sono  tenuti  a  compilare  la  dichiarazione  valutaria
prescritta per le operazioni a fronte delle quali sono stati ottenuti
gli anticipi.
4) ESPORTAZIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO (art. 14).
  a)  Utilizzo  all'estero  della  carta  di  credito per prelievi di
contanti.
  Le  carte  di credito esportabili ai sensi dell'art. 14 del decreto
ministeriale n. 105/89 possono essere utilizzate all'estero anche per
ottenere disponibilita' in contanti.
  b) Assegni di conto corrente tratti su conti estinti.
  Gli   assegni   di   conto   corrente   rimessi  per  l'incasso  da
corrispondenti esteri, quando risultino tratti dai residenti su conti
correnti bancari estinti, non hanno rilevanza valutaria in quanto non
idonei ad assolvere la funzione di mezzi di pagamento.
  Pertanto,  le  banche  non  devono  farne  oggetto  di segnalazione
all'Ufficio,  fermo  rimanendo,  ovviamente,  ogni  altro   eventuale
adempimento di natura non valutaria.
  c)  Esportazione  degli  assegni  bancari  e  circolari intestati a
residenti recanti la clausola di non trasferibilita'.
  Gli  assegni  bancari  e circolari intestati a residenti recanti la
clausola di non trasferibilita', essendo equiparabili,  agli  effetti
valutari,   ai   libretti   nominativi   bancari   e   postali,  sono
disciplinati, ai fini dell'esportazione, dalle  disposizioni  di  cui
all'art. 14, comma 8, lettera b), del decreto ministeriale n. 105/89.
Essi, pertanto, sono  liberamente  esportabili,  fermo  restando  che
l'esportazione   del  documento  non  abilita  al  trasferimento  del
relativo importo.
5) COMPENSAZIONI VALUTARIE (art. 24 e circolare RV n. 1989/1).
  a) Comunicazione delle compensazioni valutarie.
  Nella   comunicazione   delle   compensazioni   valutarie  che  non
comportino trasferimenti di valuta  da  o  verso  l'estero  oltre  la
prevista soglia dei 10 milioni non e' richiesta la compilazione della
parte   I   della    dichiarazione    valutaria    ("assunzione    di
responsabilita'").
  b)  Comunicazione delle compensazioni valutarie di importo "minore"
e dei movimenti  sui  conti  autorizzati  -  cambio  da  applicare  e
verifica di regolarita'.
  La  controvalutazione  in  milioni  di  lire degli importi previsti
nella dichiarazione  valutaria  (parte  statistica  -  compensazioni,
conti  autorizzati, riquadro B)puo' essere effettuata anche al cambio
dell'ultimo giorno del mese di riferimento. Si conferma  che  per  la
verifica  della  regolarita'  dei  movimenti  sui  conti  autorizzati
l'assunzione   di   responsabilita'   e'   prevista    esclusivamente
all'apertura del conto e va reiterata solo con cadenza annuale.
  c)     Compensazioni     multilaterali     (netting)     -    Paese
creditore/debitore.
  Nelle    compensazioni    multilaterali    (netting),   per   Paese
creditore/debitore deve intendersi quello del soggetto  titolare  del
credito/debito,  prescindendosi,  pertanto, dal Paese in cui opera il
soggetto che funge da "stanza di compensazione".
                                               Il direttore: SCORDINO