Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.261 del 8-11-1989)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 20 maggio 1989; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Nell'art. 55, concernente l'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'universita', e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria (indirizzo chirurgico). Dopo l'art. 73 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria (indirizzo chirurgico). NORMATIVA SPECIFICA Scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico) Art. 74. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria presso l'Universita' degli studi di Chieti. La scuola ha lo scopo di preparare tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, con particolare riferimento alla chirurgia, alla cardiochirurgia ed alle connesse metodiche di circolazione extracorporea del sangue. La scuola rilascia il diploma di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria. Art. 75. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale) queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici studenti. Art. 76. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche disposte dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia di Chieti e l'istituto di clinica cardiovascolare. Art. 77. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: * anatomia umana; * fisiologia umana; * farmacologia; * anestesiologia; * nozioni di tecnologie biomediche; nozioni di patologia clinica. 2 Anno: nozioni di cardiologia e di angiologia; nozioni di anestesia e rianimazione; nozioni di fisiopatologia respiratoria; nozioni di cardioangiochirurgia; nozioni di nefrologia; tecniche di perfusione extracorporea. 3 Anno: nozioni di cardioangiochirurgia; nozioni di elettrostimolazione cardiaca; nozioni di neurologia; * nozioni di medicina legale; tecniche di perfusione extracorporea. Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 78. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: laboratorio di cardiologia diagnostica non invasiva (istituto di clinica cardiovascolare); laboratorio di emodinamica; unita' intensiva post-chirurgica (istituto di clinica cardiovascolare); sale operatorie cardiochirurgiche (istituto di clinica cardiovascolare); divisione di cardiologia. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 79. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, addi' 27 luglio 1989 Il rettore: CRESCENTI