UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO 27 luglio 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.261 del 8-11-1989)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Visto  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale, espresso
nella seduta del 20 maggio 1989;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle delibere degli organi accademici  e  convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio"
di  Chieti,  approvato  e  modificato con i decreti sopraindicati, e'
ulteriormente modificato come appresso:
  Nell'art.  55,  concernente  l'elenco  delle  scuole dirette a fini
speciali  istituite  presso  l'universita',  e'  aggiunta  la  scuola
diretta    a    fini    speciali   di   tecnici   di   fisiopatologia
cardiocircolatoria (indirizzo chirurgico).
  Dopo  l'art.  73  e con lo spostamento della numerazione successiva
sono inseriti i seguenti nuovi articoli,  relativi  alla  istituzione
della  scuola  diretta  a  fini speciali di tecnici di fisiopatologia
cardiocircolatoria (indirizzo chirurgico).
                         NORMATIVA SPECIFICA
Scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia
      cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico)
  Art.  74.  -  E'  istituita  la  scuola  diretta a fini speciali di
tecnici di  fisiopatologia  cardiocircolatoria  presso  l'Universita'
degli studi di Chieti.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  tecnici di fisiopatologia
cardiocircolatoria, con particolare riferimento alla chirurgia,  alla
cardiochirurgia   ed   alle   connesse   metodiche   di  circolazione
extracorporea del sangue.
  La   scuola  rilascia  il  diploma  di  tecnico  di  fisiopatologia
cardiocircolatoria.
  Art. 75. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile
di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio  professionale)  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In  base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici studenti.
  Art. 76. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche disposte dal
consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia
di Chieti e l'istituto di clinica cardiovascolare.
  Art. 77. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
     * anatomia umana;
     * fisiologia umana;
     * farmacologia;
     * anestesiologia;
     * nozioni di tecnologie biomediche;
     nozioni di patologia clinica.
  2› Anno:
     nozioni di cardiologia e di angiologia;
     nozioni di anestesia e rianimazione;
     nozioni di fisiopatologia respiratoria;
     nozioni di cardioangiochirurgia;
     nozioni di nefrologia;
     tecniche di perfusione extracorporea.
  3› Anno:
     nozioni di cardioangiochirurgia;
     nozioni di elettrostimolazione cardiaca;
     nozioni di neurologia;
    * nozioni di medicina legale;
      tecniche di perfusione extracorporea.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Art.  78.  -  Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:
   laboratorio  di  cardiologia diagnostica non invasiva (istituto di
clinica cardiovascolare);
   laboratorio di emodinamica;
   unita'    intensiva    post-chirurgica    (istituto   di   clinica
cardiovascolare);
   sale    operatorie    cardiochirurgiche   (istituto   di   clinica
cardiovascolare);
   divisione di cardiologia.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  79.  -  Lo  studente  viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, addi' 27 luglio 1989
                                                Il rettore: CRESCENTI