Modificazioni al regolamento sul servizio delle obbligazioni(GU n.264 del 11-11-1989)
Con deliberazione 12 ottobre 1989 il consiglio di sorveglianza del CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche, ha modificato gli articoli 18, 20, 21, 23, 24 e 25 del regolamento sul servizio delle obbligazioni approvato in data 7 ottobre 1981 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 20 ottobre 1981. Pertanto, i testi dei predetti articoli, cosi' come modificati, sono i seguenti: "Art. 18, primo comma. - I titoli al portatore rimborsati vengono annullati con le modalita' in uso presso le banche che prestano il servizio di cassa per conto del CREDIOP. Art. 20, secondo comma. - Le cedole devono esere annullate con le modalita' in uso presso le banche che prestano il servizio di cassa per conto del CREDIOP. Art. 21, secondo comma. - Sul certificato, la casella relativa alla rata pagata deve essere annullata con le modalita' in uso presso le banche che prestano il servizio di cassa per conto del CREDIOP. Art. 23. - Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi vengono effettuati presso le banche che prestano il servizio di cassa per conto del CREDIOP. Per i titoli in gestione accentrata presso Monte titoli S.p.a., il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi vengono effettuati tramite la societa' stessa. Art. 24. - Le domande ed i documenti per operazioni su titoli e certificati - eccezion fatta per quelli accentrati presso Monte titoli S.p.a. - sono ritirati dalle banche che prestano il servizio di cassa per conto del CREDIOP, dietro rilascio di ricevuta. Art. 25, primo comma. - La consegna dei titoli e dei certificati agli aventi diritto - eccezion fatta per quelli accentrati presso Monte titoli S.p.a. - e' fatta per mezzo delle banche che prestano il servizio di cassa per conto del CREDIOP, contro ritiro della ricevuta di cui all'articolo precedente".