CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

COMUNICATO

                     Modificazioni al regolamento
                   sul servizio delle obbligazioni
(GU n.264 del 11-11-1989)

   Con deliberazione 12 ottobre 1989 il consiglio di sorveglianza del
CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche, ha  modificato
gli  articoli  18,  20,  21, 23, 24 e 25 del regolamento sul servizio
delle obbligazioni approvato in data  7  ottobre  1981  e  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 288 del 20
ottobre 1981.
   Pertanto,  i  testi  dei predetti articoli, cosi' come modificati,
sono i seguenti:
   "Art.  18, primo comma. - I titoli al portatore rimborsati vengono
annullati con le modalita' in uso presso le banche  che  prestano  il
servizio di cassa per conto del CREDIOP.
   Art.  20, secondo comma. - Le cedole devono esere annullate con le
modalita' in uso presso le banche che prestano il servizio  di  cassa
per conto del CREDIOP.
   Art.  21,  secondo  comma.  - Sul certificato, la casella relativa
alla rata pagata deve essere annullata con le modalita' in uso presso
le banche che prestano il servizio di cassa per conto del CREDIOP.
   Art.  23.  -  Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli
interessi  vengono  effettuati  presso  le  banche  che  prestano  il
servizio di cassa per conto del CREDIOP.
   Per i titoli in gestione accentrata presso Monte titoli S.p.a., il
rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli  interessi  vengono
effettuati tramite la societa' stessa.
   Art.  24.  -  Le domande ed i documenti per operazioni su titoli e
certificati - eccezion  fatta  per  quelli  accentrati  presso  Monte
titoli  S.p.a.  - sono ritirati dalle banche che prestano il servizio
di cassa per conto del CREDIOP, dietro rilascio di ricevuta.
   Art.  25,  primo comma. - La consegna dei titoli e dei certificati
agli aventi diritto - eccezion fatta  per  quelli  accentrati  presso
Monte titoli S.p.a. - e' fatta per mezzo delle banche che prestano il
servizio di cassa per conto del CREDIOP, contro ritiro della ricevuta
di cui all'articolo precedente".