MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 novembre 1989 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a
novantuno giorni.
(GU n.262 del 9-11-1989)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  marzo  1989,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale  e'  previsto
che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro di cui all'art. 1 del  decreto  ministeriale  31  dicembre
1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base
di collocamento;
                               Decreta:
  Per   il   15   novembre   1989   e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 febbraio 1990 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1990.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del
decreto  31  dicembre  1988 citato nelle premesse e nel secondo comma
del decreto 2 marzo  1989  sopra  indicato.  L'offerta  di  cui  alla
lettera  a)  dell'art.  19  puo' essere presentata fino ad un importo
massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del  Ministero
del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di  categoria,  degli  istituti  di credito speciale e delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato  decreto
ministeriale 31 dicembre 1988.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi)  e  T  (lire  50
miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31
dicembre  1988  saranno  utilizzate  per  le  quote  di  assegnazione
inferiori al miliardo di lire.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia,  dovranno  pervenire  alla  Banca  d'Italia   in   Roma   -
Amministrazione  centrale  -  Servizio  rapporti  col  Tesoro  -  Via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del  giorno  9  novembre
1989  con  l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  nell'art. 9 del
citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 6 novembre 1989
                                                   Il Ministro: CARLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 314