Sanzioni applicabili alle infrazioni al vigente regolamento di polizia veterinaria.(GU n.265 del 13-11-1989)
Vigente al: 13-11-1989
Agli assessori regionali alla sanita' Al comando generale carabinieri N.A.S. L'art. 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante le misure per la lotta contro l'afta epizootica e le altre malattie epizootiche degli animali, stabilisce le nuove sanzioni da applicarsi alle infrazioni al vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. La nuova disciplina si applica a tutte le fattispecie contenute nel citato regolamento, con l'eccezione dei casi di inosservanza all'obbligo di denunzia di una malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'autorita' sanitaria ai sensi dell'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per corrispondere alle sollecitazioni ed ai quesiti pervenuti ed al fine di favorire l'uniforme applicazione della norma, si ritiene opportuno precisare che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire duemilionicinquecentomila. L'autorita' sanitaria, nel contestare gli addebiti, deve anche, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, avvertire gli interessati della loro possibilita' di soddisfare l'obbligazione, entro sessanta giorni dalla notifica, con il pagamento in misura ridotta, consistente nella somma di lire 833.333; esso, in base alla citata normativa, risulta dall'individuazione dell'importo piu' favorevole, per il trasgressore, tra il terzo del massimo della pena prevista ed il doppio del minimo. Nell'ipotesi, invece, sopraricordata di mancata denuncia o di non osservanza delle ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dall'autorita' sanitaria in presenza di una malattia infettiva e contemplate dal citato art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, si applichera' la piu' onerosa sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquemilioni; la misura ridotta piu' favorevole all'interessato risulta essere, anche in questo caso, il terzo del massimo della pena edittale e cioe' la somma di L. 1.666.666. Gli assessorati regionali ed il comando generale in indirizzo sono pregati di portare la presente nota a conoscenza delle unita' sanitarie e degli uffici periferici di rispettiva competenza. p. Il direttore generale: FABBROVICH