UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO 28 ottobre 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.279 del 29-11-1989)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto il decreto-legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  del 20
gennaio   1989   sulla   proposta   delle    autorita'    accademiche
dell'Universita' degli studi di Perugia;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nella  normativa  generale  sulle  scuole  dirette  a fini speciali
all'art. 369 contenente l'elencazione delle  scuole  e'  aggiunta  la
scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata.
  Dopo l'art. 412, e con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
sotto l'intitolazione:
                    Scuola diretta a fini speciali
                 in dietologia e dietetica applicata
  Art.  413.  -  E'  istituita  la  scuola  diretta  a  fini speciali
dietologia e dietetica applicata presso l'Universita' degli studi  di
Perugia.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  personale  qualificato da
affiancare al personale medico per la dietoterapia.
  La  scuola rilascia il diploma di tecnico di dietologia e dietetica
applicata.
  Art. 414. - La scuola ha la durata di tre anni; non e' suscettibile
di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale);  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque  per ciascun anno di corso per un totale di quindici studenti.
  Art. 415. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  le  facolta'  di  medicina  e
chirurgia,  farmacia,  medicina  veterinaria,  economia  e commercio,
scienze politiche, scienze matematiche fisiche e naturali, e agraria.
  Art.  416.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti  determinati
e'  subordinata al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  dalla
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 417. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   a) primo semestre:
   fisica *;
   statistica medica *;
   biologia generale *;
   anatomia e istologia *;
   chimica propedeutica biochimica *;
   chimica biologica;
   b) secondo semestre:
   chimica degli alimenti;
   fisiologia umana;
   microbiologia e microbiologia clinica *;
   geografia economica e sociologia;
   tecniche   di   laboratorio   applicate   agli   alimenti  e  alla
alimentazione;
   igiene;
   igiene degli alimenti.
  2› Anno:
   parassitologia;
   fisiologia della nutrizione;
   patologia e fisiopatologia generale *;
   tossicologia alimentare;
   biochimica della nutrizione e del ricambio;
   legislazione alimentare.
  3› Anno:
   dietologia e dietoterapia;
   medicina interna;
   gastroenterologia e malattie apparato digerente;
   malattie del metabolismo e della nutrizione;
   malattie della nutrizione e dello sviluppo dell'infanzia;
   malattie dell'apparato cardiovascolare e renale;
   psicologia dell'alimentazione ed educazione alimentare;
   merceologia;
   tecnologie alimentari e conservazione degli alimenti.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio.
  Art.  418.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/
laboratori:
   istituto di patologia medica, Universita' di Perugia;
   ambulatorio di diabetologia, istituto di patologia medica;
   ambulatorio di endocrinologia, istituto di patologia medica;
   unita' di pancreas artificiale, istituto di patologia medica;
   laboratorio      di      analisi     chimiche,     fluorimetriche,
radioimmunologiche, istituto di patologia medica;
   laboratorio di bioingegneria, istituto di patologia medica.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta,  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 419. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,  ha  valore  di
esame di Stato.
  L'esame   di   diploma  e'  sostenuto  davanti  a  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Perugia, addi' 28 ottobre 1989
                                                    Il rettore: DOZZA