Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.279 del 29-11-1989)
IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il primo comma dell'art. 83 dello statuto citato, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, che recita: "Il numero degli iscritti e' di cinque per ciascun anno di corso e complessivamente di venticinque per l'intero corso di studi."; Vista la proposta formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', concernente l'aumento da cinque a venti del numero degli studenti da ammettere al primo anno del suddetto corso di laurea; Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 ottobre 1989; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Il primo comma dell'art. 83 dello statuto e' cosi' modificato: Art. 83. - Il numero degli iscritti e' di venti per ciascun anno di corso e complessivamente di cento per l'intero corso di studi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pisa, addi' 28 ottobre 1989 Il rettore: GUERRINI