UNIVERSITA' DI PISA

DECRETO 28 ottobre 1989 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.279 del 29-11-1989)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il primo comma dell'art. 83 dello statuto citato, relativo al
corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, che  recita:  "Il
numero  degli  iscritti  e'  di  cinque  per  ciascun anno di corso e
complessivamente di venticinque per l'intero corso di studi.";
  Vista  la  proposta formulata dalle autorita' accademiche di questa
Universita', concernente l'aumento da cinque a venti del numero degli
studenti da ammettere al primo anno del suddetto corso di laurea;
  Udito  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 20 ottobre 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Il primo comma dell'art. 83 dello statuto e' cosi' modificato:
  Art. 83. - Il numero degli iscritti e' di venti per ciascun anno di
corso e complessivamente di cento per l'intero corso di studi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Pisa, addi' 28 ottobre 1989
                                                 Il rettore: GUERRINI