Ripartizione della somma di lire 5 miliardi per l'anno 1989 per programmi finalizzati proposti dalle associazioni ambientaliste, nonche' per spese legali sostenute dalle stesse associazioni per l'esercizio delle facolta' di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.(GU n.281 del 1-12-1989)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 6 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Considerato che detto articolo autorizza per il 1989 la spesa di lire 5 miliardi per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' per le spese sostenute da parte delle associazioni stesse per l'esercizio delle facolta' loro attribuite dall'art. 18 della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349: Considerato che detto articolo attribuisce al Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente, il compito di definire i criteri per la concessione dei relativi contributi; Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'ambiente nella seduta del 12 maggio 1987; Ritenuto di dover innanzitutto ripartire la suddetta somma complessiva tra le due menzionate finalita' in relazione alle effettive necessita' e alle esigenze di pubblico interesse; Ritenuto di dover stabilire i criteri per la concessione dei predetti contributi in base ai principi di imparzialita', convenienza e buon andamento della pubblica amministrazione, in modo da soddisfare al massimo l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente; Visti i decreti ministeriali del 20 febbraio 1987, del 26 maggio 1987 e del 1 marzo 1988, con i quali sono state individuate le associazioni di protezione ambientale ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Decreta: La somma di lire 5 miliardi stanziata per l'anno 1989 e' ripartita in lire 4 miliardi e 700 milioni per i programmi finalizzati proposti dalle associazioni in premessa e in lire 300 milioni per le spese legali sostenute dalle medesime associazioni per l'esercizio delle facolta' di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349. I programmi finalizzati dovranno essere conformi alle finalita' statutarie delle singole associazioni, e potranno anche far parte del programma annuale adottato dalle associazioni stesse. Ciascun programma finalizzato dovra' indicare dettagliatamente le finalita' specifiche da perseguire, i mezzi impiegati, i tempi e le modalita' di esecuzione, la descrizione delle attivita' o delle opere da realizzare, i costi e i benefici previsti. I programmi finalizzati presentati dalle associazioni saranno valutati da una commissione, appositamente istituita con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri: 1) utilita' dell'iniziativa ai fini della tutela dell'ambiente; 2) fattibilita' concreta dell'iniziativa; 3) valore esemplare dell'iniziativa e sue conseguenze indotte, da valutarsi in termini di protezione dell'ambiente, in termini di informazione, educazione e cultura ambientali, in termini economici e sociali; 4) precedenza, a parita' di requisiti, ai programmi finalizzati delle associazioni che non fruiscono di sovvenzioni statali. I suddetti programmi finalizzati, corredati delle richieste di contributo, dovranno pervenire, in cinque copie complete, al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, entro il 20 dicembre 1989. Per ogni programma finalizzato non e' ammesso cumulo di contributi statali. Per questo motivo, nella domanda di ammissione al contributo dovra' essere contenuta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione che per i programmi stessi non sia stato richiesto o ottenuto altro finanziamento statale. Per i programmi finalizzati scelti sara' concesso da parte del Ministero un contributo che potra' coprire in tutto o in parte la spesa prevista. Le modalita' di erogazione dei contributi saranno precisate nello stesso provvedimento di individuazione dei programmi ammessi al finanziamento. Entro il medesimo termine del 20 dicembre 1989 dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, le richieste motivate e corredate di idonea documentazione, relative al rimborso delle spese sostenute da parte delle stesse associazioni ambientaliste per l'esercizio delle facolta' di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 novembre 1989 Il Ministro: RUFFOLO