MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 novembre 1989 

  Ripartizione  della  somma  di  lire 5 miliardi per l'anno 1989 per
programmi  finalizzati  proposti  dalle  associazioni  ambientaliste,
nonche'  per  spese  legali  sostenute  dalle stesse associazioni per
l'esercizio delle facolta' di cui all'art. 18 della  legge  8  luglio
1986, n. 349.
(GU n.281 del 1-12-1989)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto l'art. 6 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Considerato  che  detto  articolo autorizza per il 1989 la spesa di
lire  5  miliardi  per  il  finanziamento  di  programmi  finalizzati
proposti  dalle  associazioni  ambientaliste individuate ai sensi del
comma 1 dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,  nonche'  per
le spese sostenute da parte delle associazioni stesse per l'esercizio
delle facolta' loro attribuite dall'art. 18 della  medesima  legge  8
luglio 1986, n. 349:
  Considerato    che   detto   articolo   attribuisce   al   Ministro
dell'ambiente, sentito il  Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  il
compito  di  definire  i  criteri  per  la  concessione  dei relativi
contributi;
  Visto  il  parere  espresso  dal Consiglio nazionale per l'ambiente
nella seduta del 12 maggio 1987;
  Ritenuto   di   dover  innanzitutto  ripartire  la  suddetta  somma
complessiva  tra  le  due  menzionate  finalita'  in  relazione  alle
effettive necessita' e alle esigenze di pubblico interesse;
  Ritenuto  di  dover  stabilire  i  criteri  per  la concessione dei
predetti contributi in base ai principi di imparzialita', convenienza
e   buon   andamento  della  pubblica  amministrazione,  in  modo  da
soddisfare al massimo l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente;
  Visti  i  decreti  ministeriali del 20 febbraio 1987, del 26 maggio
1987 e del 1› marzo 1988, con  i  quali  sono  state  individuate  le
associazioni  di protezione ambientale ai sensi del comma 1 dell'art.
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
                               Decreta:
  La  somma di lire 5 miliardi stanziata per l'anno 1989 e' ripartita
in lire 4 miliardi e 700 milioni per i programmi finalizzati proposti
dalle  associazioni  in  premessa  e in lire 300 milioni per le spese
legali sostenute dalle medesime associazioni  per  l'esercizio  delle
facolta' di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  I  programmi  finalizzati  dovranno  essere conformi alle finalita'
statutarie delle singole associazioni, e potranno anche far parte del
programma annuale adottato dalle associazioni stesse.
  Ciascun  programma  finalizzato dovra' indicare dettagliatamente le
finalita' specifiche da perseguire, i mezzi impiegati, i tempi  e  le
modalita' di esecuzione, la descrizione delle attivita' o delle opere
da realizzare, i costi e i benefici previsti.
  I  programmi  finalizzati  presentati  dalle  associazioni  saranno
valutati da una  commissione,  appositamente  istituita  con  decreto
ministeriale, secondo i seguenti criteri:
   1) utilita' dell'iniziativa ai fini della tutela dell'ambiente;
   2) fattibilita' concreta dell'iniziativa;
   3)  valore esemplare dell'iniziativa e sue conseguenze indotte, da
valutarsi in termini  di  protezione  dell'ambiente,  in  termini  di
informazione, educazione e cultura ambientali, in termini economici e
sociali;
   4)  precedenza,  a  parita' di requisiti, ai programmi finalizzati
delle associazioni che non fruiscono di sovvenzioni statali.
  I  suddetti  programmi  finalizzati,  corredati  delle richieste di
contributo,  dovranno  pervenire,  in  cinque  copie   complete,   al
Ministero  dell'ambiente  -  Servizio valutazione impatto ambientale,
informazione  ai  cittadini  e   per   la   relazione   sullo   stato
dell'ambiente, entro il 20 dicembre 1989.
  Per  ogni programma finalizzato non e' ammesso cumulo di contributi
statali. Per questo motivo, nella domanda di ammissione al contributo
dovra'  essere  contenuta  una  dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell'associazione che per i programmi stessi  non  sia
stato richiesto o ottenuto altro finanziamento statale.
  Per  i  programmi  finalizzati  scelti  sara' concesso da parte del
Ministero un contributo che potra' coprire in tutto  o  in  parte  la
spesa  prevista.  Le  modalita'  di erogazione dei contributi saranno
precisate nello stesso provvedimento di individuazione dei  programmi
ammessi al finanziamento.
  Entro  il  medesimo  termine  del  20 dicembre 1989 dovranno essere
presentate al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione  impatto
ambientale,  informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato
dell'ambiente,  le  richieste  motivate   e   corredate   di   idonea
documentazione,  relative  al rimborso delle spese sostenute da parte
delle  stesse  associazioni  ambientaliste  per   l'esercizio   delle
facolta' di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 novembre 1989
                                                 Il Ministro: RUFFOLO