MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 ottobre 1989 

  Sospensione  della condizione di esclusione dai benefici in materia
contributiva.
(GU n.285 del 6-12-1989)

                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 6, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338;
  Considerato    che   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative  sul  piano   nazionale   hanno   stipulato   accordi
collettivi  provinciali  diretti  ad attuare, per le imprese operanti
nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi  sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,   e  nell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  novembre  1976,  n.  902,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  in  forme  e tempi prestabiliti, programmi di graduale
riallineamento dei trattamenti economici dei  lavoratori  ai  livelli
previsti dai contratti collettivi nazionali;
  Sentite  le  confederazioni  sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  procedere  alla  sospensione  della
condizione prevista dall'art. 6, comma  9,  lettera  c),  del  citato
decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338, al fine di salvaguardare i
livelli occupazionali;
  Considerato  che  la  sospensione  della  suddetta  condizione  non
comporta  maggiori  oneri  rispetto  alla  spesa  prevista,  per   la
fiscalizzazione degli oneri sociali e per gli sgravi contributivi per
il Mezzogiorno, negli articoli 6 e 7 del richiamato decreto-legge  n.
338/1989;
                               Decreta:
  1.  La  condizione  prevista  dall'art. 6, comma 9, lettera c), del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n.  338,  e'  sospesa  per  le  imprese
operanti  da data anteriore al 10 ottobre 1989 nei territori indicati
nell'art.  1  del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978,  n.  218,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e
nell'art.  7  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  hanno
recepito  o  recepiscono, mediante accordi aziendali stipulati con le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale, comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale
entro quindici giorni dalla stipula medesima, gli accordi provinciali
stipulati dalle organizzazioni sindacali anzidette, depositati presso
l'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della   massima   occupazione
territorialmente competente, finalizzati ad attuare, in forme e tempi
prestabiliti, programmi di graduale  riallineamento  dei  trattamenti
economici dei lavoratori ai livelli previsti dai contratti collettivi
nazionali.
  2. La sospensione decorre dal periodo di paga in corso alla data di
recepimento dell'accordo provinciale fino al periodo di paga in corso
al  30 novembre 1989 e cessa di avere effetto dal periodo di paga per
il quale, in relazione alle denunce contributive  mensili  presentate
dalle   imprese  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
l'Istituto stesso accerta il mancato rispetto del programma  graduale
di  riallineamento  dei  trattamenti economici contenuto nel predetto
accordo provinciale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, addi' 21 ottobre 1989
                                            Il Ministro del lavoro
                                          e della previdenza sociale
                                                 DONAT CATTIN
p. Il Ministro del tesoro
          FOTI