MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 9 dicembre 1989, n. 44 

  Contingente tariffario comunitario di 5.000 capi per tori, vacche e
giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione,  di  alcune
razze alpine.
(GU n.289 del 12-12-1989)
 
 Vigente al: 12-12-1989  
 

  Si  fa seguito alla circolare del 28 giugno 1989, n. 28, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1989, con cui sono state
stabilite le modalita' di applicazione del regolamento CEE n. 1788/89
del 19 giugno  1989,  pubblicato  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle
Comunita'  europee  n.  L176  del 23 giugno successivo, del Consiglio
delle Comunita' europee, relativo all'apertura e  alle  modalita'  di
gestione  del  contingente  tariffario comunitario per tori, vacche e
giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione,  di  alcune
razze alpine.
  In  proposito,  nel  rinviare  - per le disposizioni non richiamate
nella presente circolare - al regolamento ed alla circolare cui sopra
si  e'  fatto cenno, si comunica che le domande per la partecipazione
alla 2a quota semestrale del contingente medesimo, decorrente dal  1›
gennaio  1990,  debbono  pervenire  a  questo  Ministero  - Direzione
generale delle importazioni e  delle  esportazioni  -  Divisione  II,
entro e non oltre il 15 dicembre 1989.
  Poiche' il Consiglio, con regolamento in corso di pubblicazione, ha
apportato alcune modifiche al predetto regolamento  CEE  n.  1788/89,
data  la  brevita'  dei  tempi  a  disposizione, non e' richiesta, in
deroga alla circolare n. 28/89 del 5  luglio  1989,  l'autenticazione
della  sottoscrizione  delle  domande  di  partecipazione alla citata
quota.
  Coloro   che   abbiano   gia'   presentato  la  documentazione  per
partecipare alla prima quota semestrale di cui all'articolo 2,  punto
1,  secondo  comma,  del  citato regolamento CEE n. 1788 potranno non
ripresentare tale documentazione a condizione di formulare  esplicito
rinvio  alla  domanda  dell'anzidetta  prima  quota  semestrale  e di
allegare copia del titolo di partecipazione ottenuto precedentemente.
  Coloro  che  intendano  partecipare  alla  quota di cui all'art. 2,
punto  1,  terzo  comma,  dovranno  dichiarare   nella   domanda   di
partecipazione, sotto la propria responsabilita', che si impegnano ad
allevare il bestiame importato nelle installazioni di cui hanno  uso,
oppure  dovranno dichiarare di esercitare il commercio di bovini vivi
da almeno un anno e di essere  iscritti  per  questa  attivita'  alla
Camera  di commercio, industria, artigianato ed agricoltura indicando
gli estremi della  iscrizione.  Detto  certificato  della  camera  di
commercio dovra' essere inviato al momento della richiesta del titolo
di partecipazione.
  La  sottoscrizione della richiesta stessa dovra' essere autenticata
ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  La  mancata  trasmissione della documentazione o la non conformita'
alla  procedura  di  cui  alla  suddetta  legge  n.  15   comportera'
l'irricevibilita' della richiesta del titolo di partecipazione.
                                                Il Ministro: RUGGIERO