Contingente tariffario comunitario di 5.000 capi per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine.(GU n.289 del 12-12-1989)
Vigente al: 12-12-1989
Si fa seguito alla circolare del 28 giugno 1989, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1989, con cui sono state stabilite le modalita' di applicazione del regolamento CEE n. 1788/89 del 19 giugno 1989, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L176 del 23 giugno successivo, del Consiglio delle Comunita' europee, relativo all'apertura e alle modalita' di gestione del contingente tariffario comunitario per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine. In proposito, nel rinviare - per le disposizioni non richiamate nella presente circolare - al regolamento ed alla circolare cui sopra si e' fatto cenno, si comunica che le domande per la partecipazione alla 2a quota semestrale del contingente medesimo, decorrente dal 1 gennaio 1990, debbono pervenire a questo Ministero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro e non oltre il 15 dicembre 1989. Poiche' il Consiglio, con regolamento in corso di pubblicazione, ha apportato alcune modifiche al predetto regolamento CEE n. 1788/89, data la brevita' dei tempi a disposizione, non e' richiesta, in deroga alla circolare n. 28/89 del 5 luglio 1989, l'autenticazione della sottoscrizione delle domande di partecipazione alla citata quota. Coloro che abbiano gia' presentato la documentazione per partecipare alla prima quota semestrale di cui all'articolo 2, punto 1, secondo comma, del citato regolamento CEE n. 1788 potranno non ripresentare tale documentazione a condizione di formulare esplicito rinvio alla domanda dell'anzidetta prima quota semestrale e di allegare copia del titolo di partecipazione ottenuto precedentemente. Coloro che intendano partecipare alla quota di cui all'art. 2, punto 1, terzo comma, dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, sotto la propria responsabilita', che si impegnano ad allevare il bestiame importato nelle installazioni di cui hanno uso, oppure dovranno dichiarare di esercitare il commercio di bovini vivi da almeno un anno e di essere iscritti per questa attivita' alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura indicando gli estremi della iscrizione. Detto certificato della camera di commercio dovra' essere inviato al momento della richiesta del titolo di partecipazione. La sottoscrizione della richiesta stessa dovra' essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La mancata trasmissione della documentazione o la non conformita' alla procedura di cui alla suddetta legge n. 15 comportera' l'irricevibilita' della richiesta del titolo di partecipazione. Il Ministro: RUGGIERO