Modificazione alla normativa di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8 di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984.(GU n.296 del 20-12-1989)
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984, concernente: "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Decreta: Articolo unico Il primo comma del punto 3.1.4, lettera a), della sezione terza dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, indicato in premessa, e' sostituito dal seguente: I tubi da impiegare per la costruzione delle condotte devono essere fabbricati con resine derivate dalla polimerizzazione dell'etilene opportunamente stabilizzate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 27 novembre 1989 Il Ministro dell'interno GAVA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA