MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 12 dicembre 1989, n. 34 

  Istruzioni  tecniche per l'applicazione della legge 26 aprile 1983,
n.  136  "Biodegradabilita'  dei  detergenti  sintetici"  e  relativo
regolamento:  decreto  del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989,
n. 250.
(GU n.301 del 28-12-1989)
 
 Vigente al: 28-12-1989  
 

                                   Ai presidenti delle regioni a
                                  statuto ordinario e speciale
                                  Ai presidenti delle province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Ai sindaci dei comuni
  A) INDICAZIONI GENERALI.
  1)  Ai  fini  dell'esatta  delimitazione  del campo di applicazione
della legge 26 aprile 1983, n. 136 (Gazzetta Ufficiale n. 119  del  3
maggio  1983)  (di  seguito  indicata  come  "legge"), e del relativo
regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica  5  aprile  1989, n. 250 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13
luglio 1989) (di seguito  indicato  come  "Regolamento),  si  precisa
preliminarmente  che  per  detergenti  sintetici, cosi' come definiti
dall'art. 1 della legge e dall'art. 3 del regolamento,  si  intendono
solo  i  prodotti  destinati  a  concorrere  allo sviluppo del potere
detergente e contenenti, come elementi essenziali, tensioattivi.  Non
sono quindi soggetti alle disposizioni sopra richiamate quei prodotti
che, pur contenendo tensioattivi,  sono  destinati  a  scopi  diversi
dalla detergenza.
  I  prodotti che, pur essendo utilizzati in processi di pulizia, (ad
es. lavaggio  bottiglie,  decappaggio,  satinatura),  non  contengono
tensioattivi,  non  sono soggetti alle norme suddette, fermo restando
che non possono contenere sostanze che nelle  normali  condizioni  di
impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e
delle piante e piu' in generale all'equilibrio dell'ambiente.
  La   determinazione  della  percentuale  di  biodegradabilita'  dei
tensioattivi sintetici dovra' essere effettuata secondo i metodi e le
tolleranze   fissati   dai  decreti  ministeriali  emanati  ai  sensi
dell'art. 4 della legge.
  2)  Va  altresi'  chiarito,  ad  ogni  buon fine, che il termine di
"coadiuvanti" riportato all'art.  2  punto  c-1  del  regolamento  si
riferisce,  come  del resto reso evidente dalla definizione stessa, a
sostanze chimiche utilizzate come componenti nella  formulazione  del
detersivo.
  Tale  definizione  non e' da confondere con il termine "coadiuvanti
del lavaggio", che identifica quei prodotti che  sono  impiegati,  in
aggiunta al detersivo, per migliorare l'efficienza del lavaggio o che
comunque sono impiegati in macchine lavatrici, e che trovano la  loro
specifica  regolamentazione  normativa  nel  decreto  ministeriale 20
aprile 1988, n. 162.
 B) AUTORIZZAZIONI, ISPEZIONI, PRELIEVI, DENUNZIE.
  1)  Ai  fini  della  comunicazione  ai  Ministeri  della  sanita' e
dell'ambiente, prevista dall'art. 3, punto  2,  del  regolamento  per
materie  prime  utilizzate  dovranno intendersi i componenti presenti
nel formulato. Entro il 28 gennaio  1990  l'elenco  richiesto  dovra'
essere  predisposto  ed  aggiornato  dai  produttori di preparati per
lavare identificando, ove possibile, ogni  componente  del  formulato
con il suo esatto nome chimico ed ogni altro elemento che ne faciliti
l'identificazione (ad es. N.ro CAS).
  2)  Con i medesimi criteri di cui al punto precedente devono essere
indicati ed identificati i componenti dei formulati da comunicare  al
sindaco   per  l'ottenimento  dell'autorizzazione  sanitaria  di  cui
all'art. 6, punto 1- c), del regolamento.
  Per  quanto  riguarda le informazioni e la documentazione di cui al
punto 1- d) del medesimo articolo, si rileva, che, in molti casi,  si
tratta  di  informazioni  gia'  in possesso dell'autorita' comunale a
seguito degli adempimenti imposti alle aziende produttrici  da  altre
disposizioni  di  legge,  quali quelle sull'inquinamento delle acque,
sull'inquinamento   atmosferico,   sulla   mappatura   dei    rischi,
sull'igiene  e  sulla  sicurezza del lavoro. I produttori che abbiano
fornito tali informazioni all'autorita' comunale in base  alle  norme
sopra   citate   potranno   quindi   omettere  l'invio  di  specifica
documentazione sul punto, limitandosi a fare riferimento ai documenti
gia'   forniti,   sempreche'  non  siano  nel  frattempo  intervenuti
sostanziali mutamenti  nella  situazione  igienico  ambientale  degli
stabilimenti.
  3)  I requisiti essenziali per la concessione dell'autorizzazione o
per  il  rinnovo  della  stessa   consistono   nell'esistenza   delle
specifiche   autorizzazioni   previste   dalle   leggi   vigenti,  in
particolare per la  tutela  dei  lavoratori  e  per  la  salvaguardia
dell'ambiente.  Occorrera'  altresi'  verificare l'adozione di misure
atte ad evitare le dispersioni  nell'ambiente  delle  materie  prime,
degli  intermedi  e dei formulati o comunque a minimizzare le stesse,
con la raccolta  degli  sversamenti  accidentali  per  il  successivo
recupero  o  trattamento. Per le ispezioni dovra' inoltre verificarsi
l'esistenza dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'impianto,  fermo
restando  quanto  stabilito dall'art. 7, comma 2, del regolamento nel
caso di rinnovo dell'autorizzazione stessa.
  In  proposito,  si  precisa  che  per  le  richieste  di rinnovo le
informazioni trasmesse, a corredo  delle  domande  originarie  devono
essere   opportunamente   aggiornate   ed   integrate  in  base  alle
prescrizioni del regolamento.
  Per  quanto  riguarda  invece  le  domande  di  autorizzazione gia'
presentate prima dell'emanazione del regolamento, per  le  quali  non
sia  stata  ancora  rilasciata  la relativa autorizzazione, i sindaci
procederanno d'ufficio all'esame  ed  all'istruttoria  delle  stesse,
richiedendo  alle  aziende  interessate, ove necessario, le eventuali
informazioni  aggiuntive  in  base  a  quanto   previsto   ai   punti
precedenti.
  4)  Le  verifiche  in  stabilimento saranno volte ad accertare, tra
l'altro:
    a)  la disponibilita' presso lo stabilimento stesso, delle schede
di sicurezza delle sostanze utilizzate nelle lavorazioni;
    b) la corrispondenza delle condizioni dell'ambiente di lavoro sia
alle norme sulla sicurezza che sull'igiene del lavoro;
    c)  la  conformita'  dello  scarico  dei  reflui  alla  normativa
vigente;
    d)  la  conformita'  dei  sistemi di abbattimento delle emissioni
alla vigente normativa sulle emissioni in atmosfera.
  5)   A  chiarimento  di  una  problematica  che  presenta  talvolta
difficolta' di interpretazione e che provoca frequenti  richieste  di
delucidazioni  da  parte  degli  organi  periferici si precisa quanto
segue:
   le  regolamentazioni  sui detersivi e coadiuvanti del lavaggio, ed
in particolare la legge n. 136/1983, la legge n.  7/1986  e  relativa
normativa di attuazione ed il decreto ministeriale n. 162/1988, hanno
come destinatari i produttori, gli  importatori  ed  i  soggetti  che
comunque detengano detersivi. Di conseguenza le scadenze temporali in
esse previste riguardano i commercianti al dettaglio, solo quando sia
esplicitamente dichiarato.
  Cio'  premesso  si  ricorda  quindi  che  le  operazioni  cui si fa
riferimento sono:
    a)   la   produzione   industriale  eseguita  presso  le  aziende
produttrici;
    b) l'importazione dall'estero;
    c)   la   detenzione   nonche'   l'immissione   in  commercio  (o
distribuzione);
    d)  l'immissione  al  consumo  (vendita) con cui si identifica la
fase di vendita dal dettagliante al consumatore.
  6)  Per  quanto  riguarda le operazioni di prelievo dei campioni si
raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto riportato all'art. 8
del regolamento.
  In particolare, si ricorda che il campione medio deve rappresentare
la composizione media del prodotto per cui  e'  necessario  procedere
alla  miscelazione  del  contenuto  delle  confezioni  prelevate.  Si
richiede che la costituzione  del  campione  medio  venga  effettuata
utilizzando  prodotti  appartenenti  allo  stesso lotto di produzione
come rivelabile  dalla  codifica  generalmente  impressa  a  secco  o
stampigliata  a  inchiostro  sulla  confezione stessa, ai sensi della
normativa sul controllo pesi, e depositata presso  l'ufficio  metrico
del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
tenendo presente che ogni singolo lotto ha codifiche uguali.
  Comunque  vanno  conservati  i contenitori originali da allegare al
campione destinato all'eventuale analisi di revisione.
  Ove  non  sia  possibile  seguire detta procedura se ne dovra' fare
specifica menzione nel verbale di  prelievo  precisando  i  motivi  e
descrivendo  la  procedura  eseguita.  Si  raccomanda  inoltre che la
procedura di formazione del campione dei prodotti  granulari  e/o  in
polvere  di cui all'art. 8 del regolamento sia effettuata avvalendosi
di un dispositivo di quartatura analogo a quello previsto dal  metodo
per i fosfati di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1989.
 C) DESTINAZIONE DI PRODOTTO SEQUESTRATO NON RISPONDENTE ALLA
   NORMATIVA.
  Le  modalita'  per la destinazione del prodotto da smaltire sono le
seguenti:
   la  partita  non  conforme  sara'  restituita,  con addebito degli
oneri, al responsabile dell'immissione  in  commercio  (produttore  o
importatore); egli sara' obbligato in alternativa:
    a)  a  destinare  la  partita  sequestrata all'esportazione in un
Paese le cui norme lo consentano (ad es. secondo le prescrizioni  del
decreto  ministeriale  14  luglio  1987),  mediante adeguamento delle
etichettature;
    b)  a  distruggere  la  partita  mediante  incenerimento  o altro
procedimento idoneo;
    c)  a  recuperare  o  riutilizzare la partita per altre finalita'
diverse da quelle della detergenza o, comunque, per impieghi che  non
prevedano la dispersione nell'ambiente;
    d)  se  la  non  rispondenza  consiste  nella  presenza di alcuni
componenti in  percentuale  piu'  elevata  di  quella  ammessa,  alla
riformulazione  mediante  miscelazione con altro prodotto in modo che
il prodotto finale possa rientrare nella norma.
  Del   procedimento  adottato,  preventivamente  concordato  con  il
Ministero   della   sanita',   dovra'   essere    fornita    adeguata
documentazione  tecnico analitica ed amministrativa al sindaco che ha
disposto il sequestro ed al Ministro della sanita'.
 D) DETERSIVI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE IMPORTATI E
   DETENUTI PER RAGIONI DI STUDIO.
  Detersivi  non  conformi  alle  disposizioni vigenti possono essere
importati e quindi detenuti per ragioni di studio, nel rispetto delle
formalita'   previste   dall'art.   16  del  regolamento,  e  saranno
contrassegnati con la dicitura "Campione non commerciabile  importato
per   ragioni   di   studio",   da   riportare   sui   documenti   di
accompagnamento.
                                              Il Ministro: DE LORENZO