ENTE FERROVIE DELLO STATO

COMUNICATO

                     Avviso agli obbligazionisti
(GU n.302 del 29-12-1989)

   Dal  1› gennaio 1990 sono pagabili presso le banche sottoindicate,
le  seguenti  cedole  d'interesse   relative   al   semestre   luglio
1989-dicembre 1989:
    cedola  n.  10 del prestito obbligazionario 1985-1992 indicizzato
nella misura del 5,45%;
    cedola  n.  1  del prestito obbligazionario 1989-1999 indicizzato
nella misura 5,862% netto.
   Banca  nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia -
Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena -  Credito  italiano  -
Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito -
Cassa di risparmio di Calabria e  Lucania  -  Banca  nazionale  delle
comunicazioni  -  Istituto  bancario  San  Paolo  di  Torino  - Banca
popolare di Novara - Istituto di credito  delle  casse  di  risparmio
italiane  -  Banca  nazionale  dell'agricoltura  - Cassa di risparmio
delle provincie lombarde - Cassa  di  risparmio  di  Roma  -  Credito
romagnolo - Banca Manusardi & C.
Prestito obbligazionario 1985-1992 indicizzato.
   Si comunica inoltre che:
     a)  per  i  titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4,
punto A, del regolamento del prestito, il tasso annuo di  rendimento,
pari  alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di
ottobre e novembre 1989, e' risultato pari al 12,160;
     b)  per  i  BOT  semestrali,  di  cui  all'art.  4, punto B, del
regolamento del prestito, il tasso annuo  di  rendimento,  pari  alla
media  aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di
assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1989,
e' risultato pari all'11,585;
     c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e
2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti  a)  e  b)
risulta,  pertanto,  pari  all'11,776 equivalente al tasso semestrale
del 5,70%.
   In  conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito,
le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1990-giugno 1990,
scadenza 1› luglio 1990, cedola n. 11, un interesse del 5,70%.
   Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione
delle  maggiorazioni  da  corrispondere  sul  capitale  all'atto  del
rimborso,  verra' considerato per l'undicesimo semestre di vita delle
obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento  semestrale
dell'undicesima cedola (0,57%).
   Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti
(5,6%), l'attuale maggiorazione sul capitale e' del 6,170%.
   Si  ricorda  che  a  norma  del  citato art. 5, secondo comma, del
regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le
maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.
Prestito obbligazionario 1989-1999 indicizzato
   Si comunica inoltre che:
     a)  per  le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui
all'art. 4, punto A, del regolamento del prestito, il tasso annuo  di
rendimento,  pari  alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi
effettivi lordi di ottobre e  novembre  1989  e'  risultato  pari  al
12,963;
     b)  per  i  BOT  semestrali,  di  cui  all'art.  4, punto B, del
regolamento del prestito, il tasso annuo  di  rendimento,  pari  alla
media  aritmetica  semplice  dei  rendimenti  lordi corrispondenti ai
prezzi di assegnazione delle aste tenutesi  nei  mesi  di  ottobre  e
novembre 1989, e' risultato pari al 13,485;
     c)  la  media  aritmetica  risulta,  pertanto,  pari  al  13,224
equivalente al tasso semestrale del 6,41%.
   In  conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito,
per effetto  dell'arrotondamento  allo  0,05%  per  eccesso  e  della
maggiorazione   dello  0,40%,  le  obbligazioni  frutteranno  per  il
semestre gennaio 1990-giugno 1990, scadenza 1› luglio 1990, cedola n.
2, un interesse lordo del 6, 85% pari ad un rendimento del 5,9938% al
netto della ritenuta fiscale del 12,50%.
   N.B.  -  I  rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in  legge  17
novembre 1986, n. 759.