MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 27 dicembre 1989, n. 51 

   Plafonds  di  autolimitazione  per  gli  anni  1990-1991  relativi
all'importazione  di  taluni   prodotti   tessili   originari   della
Repubblica araba d'Egitto.
(GU n.2 del 3-1-1990)
 
 Vigente al: 3-1-1990  
 

   Il  memorandum  d'intesa  tra  CEE  e  Repubblica  araba d'Egitto,
firmato a Bruxelles il 30 novembre 1989, ha rinnovato, per il biennio
1990-1991,  l'accordo  di  autolimitazione di alcuni prodotti tessili
fissando i relativi limiti quantitativi. Le quote  italiane  sono  le
seguenti:
                                               1990         1991
                                                 __           __
Cat. 1       Filati di cotone non preparati
              per la vendita al minuto .... tonn. 3.284    3.400
Cat. 2       Tessuti di cotone, diversi da
              quelli a punto di garza, ricci
              del tipo spugna, passamaneria,
              velluti,  felpe, tessuti di
              ciniglia, tulli e tessuti a maglie
              annodate .................... tonn. 2.542    2.615
Cat. 4       Camicie, camicette, T-shirts,
              magliette a collo alto (esclusi
              quelli di lana o di peli fini),
              camiciole e articoli affini, a
              maglia (in pezzi) ...........  non determinata (solo
                                              duplice controllo
                                              con certificato
                                              d'esportazione)
   Gli   operatori  interessati,  per  ottenere  l'autorizzazione  di
importazione  dovranno  presentare  domanda,  preferibilmente   sugli
appositi  moduli reperibili presso le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, al Ministero del commercio con l'estero -
Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Divisione III
- Viale America n. 341 - 00144 Roma.
   Si  ricorda che le ditte che avranno ottenuto le autorizzazioni di
importazione dovranno restituire l'esemplare n. 2 dell'autorizzazione
stessa    con   l'annotazione   dell'ufficio   doganale   sul   retro
dell'utilizzo parziale o totale ovvero del  mancato  utilizzo,  entro
trenta    giorni    dall'utilizzo    stesso    o    dalla    scadenza
dell'autorizzazione.
                                            p. Il Ministro: GIORGIERI