Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.3 del 4-1-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Dopo l'art. 741 e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali afferente alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Scuola di specializzazione in chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali Art. 742 - 1. E' istituita la scuola di specializzazione in chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali presso l'Universita' "La Sapienza" di Roma. La scuola ha lo scopo di preparare specialisti per quei settori dell'industria che utilizzano sostanze organiche naturali, fornendo a tal fine le conoscenze di base e le metodologie che consentono la corretta manipolazione e l'uso consapevole dei materiali di origine naturale, con particolare riferimento ai settori farmaceutico, cosmetico ed alimentare. La scuola rilascia il titolo di specialista in chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali. 2. La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno cento ore di insegnamento e duecentocinquanta di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture e attrezzature disponibili in ambito universitario ed extra universitario acquisite tramite convenzione, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti, fissato nel numero di quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi. 3. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. 4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze delle preparazioni alimentari, farmacia e scienze biologiche. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. 5. Le materie di insegnamento sono le seguenti (annuali): 1 Anno: chimica delle sostanze organiche naturali I; estrazione, isolamento e purificazione di sostanze naturali I; metodologie analitiche e di analisi strutturale; trasformazioni chimiche e biochimiche di sostanze naturali I; un corso opzionale. 2 Anno: chimica delle sostanze organiche naturali II; metodologie analitiche per le sostanze organiche naturali; estrazione, isolamento e purificazione di sostanze naturali II; trasformazioni chimiche e biochimiche di sostanze naturali II; un corso opzionale. 3 Anno: tecnologia di produzione di sostanze naturali; formulazione di preparati a base di sostanze naturali; controlli di qualita'; aspetti legislativi e brevettuali; un corso opzionale. Ciascuna sede in cui e' attivata la scuola puo' rendere facoltativo uno degli insegnamenti fondamentali. Elenco dei corsi opzionali: elementi di tossicologia; merceologia delle sostanze naturali; principi di analisi biologiche; spettrometria di massa; risonanza magnetica nucleare; farmacologia; farmacognosia; metodi fisici in chimica organica; biosintesi; biopolimeri; elaborazioni di dati nell'analisi chimica strutturale; correlazioni attivita'-struttura; biologia generale; culture cellulari e loro impiego; chimica delle fermentazioni; genetica molecolare; produzione di sostanze per via biotecnologica; strategia di sintesi di sostanze naturali; processi industriali di sintesi di composti naturali; elaborazione di dati nella progettazione delle sintesi; chimica e tecnologia dei prodotti dietetici. 6. I corsi di cui al precedente articolo comprendono esercitazioni pratiche, visite ad impianti ed a laboratori industriali e seminari specialistici su particolari aspetti delle varie problematiche. All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola le attivita' elettive e sperimentali da svolgere: quelle sperimentali saranno svolte sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio. 7. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e di quello del 10 marzo 1982, n. 162. 8. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale "norme generali" delle scuola di specializzazione. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 25 ottobre 1989 Il rettore