Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.3 del 4-1-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1986, n. 1011; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 357, relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive, e' soppresso e cosi' sostituito: Art. 357. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, addi' 3 novembre 1989 p. Il rettore: DIANZANI